Qualificazione delle stazioni appaltanti · Appalti pubblici

A cura dello Studio Legale Giaquinto  ·  Aggiornato a agosto 2026  ·  Appalti pubblici

Dal 1° luglio 2026 è operativo il sistema informatico con cui l’Autorità nazionale anticorruzione effettua il monitoraggio ANAC dei tempi di gara delle stazioni appaltanti qualificate. Il parametro è il tempo medio tra la scadenza per la presentazione delle offerte e la stipula del contratto: oltre 160 giorni scatta l’obbligo di trasmettere un piano di riorganizzazione, entro 115 giorni si acquisisce un punteggio premiale ai fini della qualificazione.

Il monitoraggio dell’efficienza decisionale non nasce da un provvedimento dell’Autorità, ma dalla legge. È l’articolo 11 dell’allegato II.4 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo introdotto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, a fissare il parametro, le due soglie e le conseguenze del loro superamento. Con il comunicato del 25 giugno 2026 l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha reso noto l’avvio, dal 1° luglio 2026, del sistema informatico che rende visibile a ciascuna amministrazione il proprio dato, accompagnandolo con le indicazioni operative del 24 giugno 2026.

Per le stazioni appaltanti qualificate il cambiamento è sostanziale: un indicatore di durata dei procedimenti diventa elemento del sistema di qualificazione, con effetti premiali e, in senso opposto, con conseguenze che arrivano fino alla sospensione della qualificazione. Gli enti che si trovino oltre la soglia possono sottoporre la propria posizione allo Studio per una valutazione preliminare degli adempimenti.

1. Che cosa misura esattamente il monitoraggio

Il parametro dell’efficienza decisionale è il tempo medio che intercorre tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto. Le indicazioni operative ANAC del 24 giugno 2026 precisano il criterio di calcolo applicato dal sistema: il tempo medio corre tra la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte, come risultante dai bandi di gara, e la data di stipula del contratto.

La precisazione non è secondaria. Il riferimento è alla scadenza originaria indicata nel bando, non all’eventuale data prorogata: le proroghe, frequenti nella prassi, non spostano il momento iniziale del conteggio.

Il calcolo considera le procedure aperte pubblicate dal 1° gennaio 2025, esclusi accordi quadro e convenzioni, e riguarda le sole stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate.

Da sapere. Il parametro dell’efficienza decisionale non coincide con i termini delle procedure fissati dall’allegato I.3 al Codice, richiamati dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 36/2023. Quei termini corrono dalla pubblicazione del bando all’aggiudicazione e il loro superamento integra un’ipotesi di silenzio inadempimento; il tempo medio rilevante per la qualificazione corre invece dalla scadenza per la presentazione delle offerte alla stipula. Sono due misurazioni distinte, con presupposti ed effetti diversi.

2. Le due soglie: 160 e 115 giorni

L’articolo 11 dell’allegato II.4 fissa due valori di riferimento, con funzioni opposte.

  • 160 giorni. Il comma 4-bis prevede un monitoraggio semestrale del tempo medio: se il valore supera i 160 giorni, la stazione appaltante comunica ad ANAC un piano contenente le misure necessarie a superare le cause del ritardo e gli obiettivi temporali di riduzione.
  • 115 giorni. Il comma 2, lettera b-ter), qualifica l’efficienza decisionale come requisito premiante quando il tempo medio non è superiore a 115 giorni; il comma 4-ter attribuisce il relativo punteggio.

Le misure che il comma 4-bis indica come contenuto tipico del piano sono la riorganizzazione del personale, il potenziamento della formazione specialistica e l’impiego di strumenti digitali. ANAC valuta l’idoneità delle misure proposte e può chiederne l’adeguamento.

Il punteggio premiale, invece, non richiede alcuna istanza: le indicazioni operative chiariscono che il sistema di qualificazione rileva automaticamente il contenimento del tempo medio entro la soglia dei 115 giorni. Nel regolamento dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, adottato con delibera 30 luglio 2025, n. 334, all’efficienza decisionale sono attribuiti fino a sette punti, il peso più elevato tra i requisiti premianti.

La costruzione del piano di riorganizzazione richiede di collegare le cause del ritardo a misure verificabili e a obiettivi temporali sostenibili, perché è su questi elementi che si esercita la valutazione dell’Autorità. Contatta lo Studio per fissare un appuntamento.

3. Il calendario delle rilevazioni e il piano di riorganizzazione

Le rilevazioni hanno cadenza semestrale. La prima è stata effettuata sui dati al 30 giugno 2026 ed è visibile alle amministrazioni dal 1° luglio 2026; la successiva sarà calcolata al 31 dicembre 2026 e visibile dal 1° gennaio 2027. Ogni rilevazione considera l’insieme delle procedure aperte pubblicate dal 1° gennaio 2025, non soltanto quelle del semestre.

Il piano di riorganizzazione va trasmesso entro due mesi dalla data individuata per la rilevazione: per la prima finestra, dunque, entro il 31 agosto 2026. Il contenuto minimo indicato dalle indicazioni operative comprende:

  • le cause che hanno determinato il superamento della soglia dei 160 giorni;
  • le misure proposte e le ragioni della loro idoneità;
  • gli obiettivi temporali di riduzione, con la data entro cui è previsto il rientro sotto la soglia.

Il formulario per la trasmissione è pubblicato sulla pagina ANAC dedicata alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Con il comunicato del 21 luglio 2026 l’Autorità ne ha diffuso una versione aggiornata, con una sezione iniziale destinata alle dichiarazioni dell’amministrazione sul proprio monitoraggio, precisando che i formulari già trasmessi restano validi.

4. Che cosa accade a chi non adempie

Il comma 4-quater dell’articolo 11 dell’allegato II.4 qualifica come gravi violazioni, ai sensi dell’articolo 63, comma 11, del decreto legislativo 36/2023, sia la mancata comunicazione del piano sia la mancata adozione delle misure in esso previste. La conseguenza non si esaurisce quindi nell’omissione formale di un adempimento: incide sul mantenimento della qualificazione.

L’effetto di sistema è rilevante. La qualificazione condiziona, ai sensi dell’articolo 62 del Codice, la possibilità di gestire autonomamente le procedure oltre le soglie ivi indicate, e la sua sospensione impone di ricorrere a centrali di committenza o ad altri soggetti qualificati: un indicatore di durata si traduce così in una questione di autonomia operativa dell’ente.

Attenzione. Il dato calcolato da ANAC deriva dalle informazioni presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Se il valore visualizzato non corrisponde alle risultanze interne dell’amministrazione, la prima verifica riguarda la correttezza e la completezza delle comunicazioni trasmesse alla banca dati per le singole procedure: l’errore va corretto alla fonte.

5. Come impostare la risposta organizzativa

Il superamento della soglia raramente dipende da una singola fase. Il tempo tra scadenza delle offerte e stipula si allunga per la concentrazione di più fattori: la durata delle sedute di gara, la verifica di anomalia, l’attesa degli esiti delle verifiche sui requisiti di partecipazione, la programmazione degli atti di approvazione. Un piano credibile parte dalla scomposizione del tempo medio nelle sue componenti e individua, per ciascuna, la misura organizzativa corrispondente.

Conviene ricordare, infine, che il rispetto dei tempi non è solo un tema di qualificazione: l’articolo 17, comma 3, del Codice qualifica come silenzio inadempimento il superamento dei termini dell’allegato I.3. Le due misurazioni restano distinte, ma le cause dei ritardi sono in larga parte le stesse.

Domande frequenti

Quali gare rientrano nel calcolo del tempo medio?

Rientrano le procedure aperte pubblicate a partire dal 1° gennaio 2025, con esclusione degli accordi quadro e delle convenzioni, secondo le indicazioni operative pubblicate dall’Autorità nazionale anticorruzione il 24 giugno 2026. Il monitoraggio riguarda le sole stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate.

Da quando si conta il tempo medio se il termine per le offerte è stato prorogato?

Il conteggio parte dalla data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte risultante dal bando di gara e si chiude con la data di stipula del contratto, secondo le indicazioni operative ANAC del 24 giugno 2026. Le proroghe successive non spostano il momento iniziale del calcolo.

Il punteggio premiale va richiesto all’Autorità?

No. Il contenimento del tempo medio entro la soglia di 115 giorni prevista dall’articolo 11, comma 2, lettera b-ter), dell’allegato II.4 al decreto legislativo 36/2023 è rilevato automaticamente dal sistema di qualificazione, senza necessità di un’istanza dell’amministrazione.

Lo Studio Legale Giaquinto assiste enti pubblici, stazioni appaltanti e responsabili unici del progetto in materia di qualificazione, organizzazione delle procedure di affidamento e rapporti con l’Autorità nazionale anticorruzione.

Per un’analisi del caso specifico è possibile richiedere un parere scritto online oppure contattare lo Studio per fissare un appuntamento. Segreteria: 0828 17 76 987.