I requisiti di partecipazione agli appalti pubblici si dividono in requisiti di ordine generale, che riguardano l’affidabilità dell’impresa, e requisiti di ordine speciale, che riguardano la capacità di eseguire la prestazione. Sono disciplinati dagli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e il decreto correttivo ha inciso proprio sulle regole di dimostrazione della capacità economica e tecnica.
La distinzione tra requisiti generali e requisiti speciali è la chiave di lettura di ogni bando e il primo filtro del percorso di partecipazione descritto nella guida operativa alla partecipazione alle gare d’appalto. I primi rispondono alla domanda se l’impresa possa contrattare con la pubblica amministrazione e attengono a integrità, affidabilità e regolarità della sua posizione. I secondi rispondono alla domanda se l’impresa sia in grado di eseguire quello specifico appalto e attengono a idoneità professionale, solidità economica ed esperienza tecnica.
La differenza non è teorica. I requisiti generali sono fissati dalla legge e la stazione appaltante non può ampliarli; i requisiti speciali sono scelti dalla stazione appaltante entro i limiti posti dal Codice, e proprio in questa scelta si annidano le clausole più discutibili. Quando un bando appare costruito su misura o richiede più di quanto la legge consenta, è possibile sottoporre la propria posizione allo Studio per una valutazione preliminare.
1. I requisiti generali: le cause di esclusione automatica
Le cause di esclusione automatica sono elencate dall’articolo 94 del decreto legislativo 36/2023 e, una volta accertate, non lasciano alla stazione appaltante margini di valutazione. Riguardano in particolare:
- le condanne definitive per i reati tassativamente indicati, tra cui corruzione e reati contro la pubblica amministrazione, frodi ai danni dell’Unione europea, riciclaggio;
- le misure di prevenzione antimafia e i tentativi di infiltrazione;
- le sanzioni interdittive, la mancata certificazione prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e la liquidazione giudiziale;
- le violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi tributari e contributivi, nei limiti dell’allegato II.10 al Codice.
L’articolo 94 individua anche i soggetti rilevanti: titolare, amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori di fatto. Su quest’ultima figura il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza 12 marzo 2026, n. 2010, ha precisato che l’individuazione segue criteri sostanziali e non formali, comprendendo chi esercita in concreto poteri di rappresentanza, decisione o controllo.
2. Le cause di esclusione non automatica e l’illecito professionale
L’articolo 95 del Codice elenca le situazioni che la stazione appaltante deve valutare prima di decidere l’esclusione: gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di obblighi ambientali e sociali, conflitto di interessi non altrimenti risolvibile, distorsione della concorrenza, indizi rilevanti di offerte imputabili a un unico centro decisionale, grave illecito professionale.
Quest’ultima ipotesi è la più delicata ed è disciplinata dall’articolo 98, che richiede la compresenza di tre condizioni: elementi sufficienti a integrare il grave illecito, idoneità dell’illecito a incidere su affidabilità e integrità dell’operatore, mezzi di prova adeguati tra quelli tipizzati. Il comma 8 impone che l’esclusione sia motivata in relazione a tutte e tre le condizioni.
La giurisprudenza del 2026 ha delimitato sia il potere della stazione appaltante sia i suoi limiti. Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 27 febbraio 2026, n. 1558, ha ribadito che la valutazione discrezionale può essere superata dal giudice solo in caso di illogicità, contraddittorietà, errori o travisamento dei fatti su cui si fonda la motivazione. Con sentenza 11 marzo 2026, n. 1965, la stessa sezione ha però escluso che generici articoli di stampa costituiscano, da soli, mezzi di prova adeguati ai sensi dell’articolo 98, comma 6.
3. I requisiti speciali e i limiti alla stazione appaltante
I requisiti di ordine speciale sono tre, secondo l’articolo 100 del Codice: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali. La stessa norma impone che siano proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto e, al comma 12, stabilisce che si richiedano esclusivamente i requisiti ivi previsti, salvo quanto disposto dall’articolo 102 o da leggi speciali.
Il decreto legislativo 209/2024 è intervenuto sul comma 11, ampliando le finestre temporali utili all’impresa. Per servizi e forniture la stazione appaltante può oggi richiedere:
- un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti l’indizione della procedura;
- l’esecuzione di contratti analoghi negli ultimi dieci anni dall’indizione della gara, anche a favore di soggetti privati;
- in caso di suddivisione in lotti, il fatturato per ciascun lotto, salvo diversa scelta motivata.
Per i lavori vale invece il sistema di qualificazione disciplinato dall’allegato II.12 al Codice: per gli appalti di importo pari o superiore a 150.000 euro occorre l’attestazione rilasciata dagli organismi autorizzati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), il cui possesso nelle categorie e classifiche adeguate è condizione necessaria e sufficiente per dimostrare i requisiti.
4. Il possesso va mantenuto, non solo dichiarato
La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’articolo 99 del Codice, attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico e l’interoperabilità con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Il correttivo ha aggiunto il comma 3-bis, che in caso di malfunzionamento del fascicolo consente di procedere comunque all’aggiudicazione decorsi trenta giorni dalla proposta, previa autocertificazione dell’offerente.
Il punto su cui più spesso si perdono aggiudicazioni già ottenute è però la continuità. Il Consiglio di Stato, con sentenza 22 ottobre 2025, n. 8187, ha annullato l’aggiudicazione di un appalto integrato perché una mandante del raggruppamento aveva perso la regolarità fiscale nel corso della procedura: il requisito deve permanere senza interruzioni dalla partecipazione alla gara fino alla stipula del contratto, e la rateizzazione successiva non sana la violazione ormai definitivamente accertata.
5. Che cosa conviene presidiare
Dalla disciplina vigente e dalle pronunce più recenti emergono tre attenzioni concrete: il monitoraggio della posizione fiscale e contributiva per tutta la durata della procedura, la mappatura dei soggetti rilevanti ai sensi dell’articolo 94, la conservazione ordinata della documentazione che dimostra i requisiti speciali. Quando l’esclusione è già stata disposta, l’analisi si sposta invece sulla motivazione del provvedimento: è lì che si misura il rispetto delle tre condizioni dell’articolo 98.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra requisiti generali e requisiti speciali?
I requisiti generali riguardano l’affidabilità e l’integrità dell’operatore e sono fissati dagli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. I requisiti speciali riguardano la capacità di eseguire lo specifico appalto e sono disciplinati dall’articolo 100 dello stesso decreto.
Un debito con il fisco impedisce di partecipare a una gara?
Solo se si tratta di violazioni gravi e definitivamente accertate, secondo i limiti indicati dall’allegato II.10 al decreto legislativo 36/2023: in tal caso opera l’esclusione automatica prevista dall’articolo 94, comma 6. Le violazioni non definitivamente accertate rientrano invece nell’articolo 95, comma 2, e vanno valutate dalla stazione appaltante.
Quanto fatturato può chiedere la stazione appaltante?
Per servizi e forniture l’articolo 100, comma 11, del decreto legislativo 36/2023 consente di richiedere un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti l’indizione della procedura.
Per un’analisi del suo caso specifico è possibile richiedere un parere scritto online oppure contattare lo Studio per fissare un appuntamento. Segreteria: 0828 17 76 987.
