Il TAR Lazio ha accolto il primo ricorso nel merito: il CSM deve rideterminare la graduatoria senza il tetto decennale.
Con sentenza n. 09286/2026 del 19 maggio 2026 (R.G. 1193/2026), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, ha accolto il ricorso di un candidato escluso dalla nomina a Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio di Frattamaggiore, pronunciandosi in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ordinato al CSM di rinnovare la valutazione dei concorrenti rideterminando il punteggio di anzianità professionale senza il limite decennale dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 213/2025.
Primo accoglimento nel merito in Italia su questa questione. Il quadro giurisprudenziale è ora pienamente favorevole.
Richiedi valutazione →Il Consiglio di Stato ha riformato il rigetto del TAR, riconoscendo la fondatezza della tesi dello Studio.
Con ordinanza n. 1608/2026 del 29 aprile 2026, la Sezione Settima del Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza di rigetto del TAR Lazio n. 956/2026, riconoscendo che la delibera di ammissione al tirocinio non costituisce l'atto lesivo idoneo ad esaurire il rapporto e che il punteggio formato sulla base di una norma incostituzionale lede definitivamente il bene della vita.
Prima pronuncia cautelare favorevole in Italia su questa questione.
Selezione GOP e VPO 2023 — Ricorso contro le graduatorie di nomina
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite decennale di anzianità professionale. Il TAR Lazio ha già accolto il primo ricorso nel merito e il Consiglio di Stato ha confermato la tempestività dell'impugnazione. Se quel criterio ha penalizzato la tua posizione e hai conseguito il giudizio di idoneità, lo Studio Legale Giaquinto può valutare la tua situazione individuale.
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In pochi mesi questa vicenda ha prodotto due pronunciamenti favorevoli distinti, che coprono sia il profilo cautelare sia quello di merito.
Il contesto: cosa ha stabilito la Corte costituzionale
Le procedure di selezione per la nomina a Giudice Onorario di Pace e a Vice Procuratore Onorario bandite nel 2023 ai sensi del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, prevedevano che l'anzianità professionale rilevasse ai fini della graduatoria soltanto fino a un massimo di dieci anni. I candidati con maggiore anzianità venivano equiparati a quelli con dieci anni di iscrizione, con successiva prevalenza del criterio della minore età anagrafica.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025, ha dichiarato tale limite incostituzionale per violazione dell'art. 76 Cost.: il legislatore delegato aveva introdotto una restrizione non prevista dalla legge delega n. 57/2016, che accordava rilievo alla maggiore anzianità professionale senza alcuna limitazione temporale.
La pronuncia ha inciso direttamente sulle graduatorie formate applicando quel criterio, con effetti immediati sugli atti amministrativi che su di esso si fondano e che non siano ancora definitivamente consolidati.
TAR Lazio, Sez. I, sent. n. 09286/2026 — 19 maggio 2026
«In accoglimento del ricorso, pertanto, il CSM dovrà rinnovare la valutazione dei concorrenti — compreso, evidentemente, il ricorrente — collocati nella graduatoria finale di merito relativamente al requisito di cui all'art. 4, punto 2, lett. a) del bando, e ciò secondo la statuizione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale 30 dicembre 2025, n. 213.»
Primo accoglimento nel merito in Italia su questa questione — pronuncia ex art. 60 c.p.a., R.G. 1193/2026
Consiglio di Stato, Sez. VII, ord. n. 1608/2026 — 29 aprile 2026
«La delibera del 20 marzo 2024 non appare essere l'atto lesivo idoneo ad esaurire il rapporto in quanto ammetteva la ricorrente al tirocinio e non determinava la graduatoria finale. Il punteggio attribuito sulla base di una norma dichiarata successivamente incostituzionale lede definitivamente il bene della vita richiesto.»
Prima pronuncia cautelare favorevole in Italia su questa questione
Chi può valutare la proposizione del ricorso
Possono richiedere la valutazione i candidati che si trovano in tutte le seguenti condizioni:
Hai partecipato al bando 2023
Hai presentato domanda alla procedura pubblicata in G.U. n. 28 dell'11 aprile 2023.
Hai superato il tirocinio
Hai svolto il tirocinio semestrale e conseguito il giudizio di idoneità all'esito dello stesso.
Sei stato escluso dalla nomina
Risulti tra gli idonei non nominati e la tua posizione è stata penalizzata dal tetto decennale.
La tua anzianità supera quella dei nominati
In applicazione del criterio corretto, la tua data di iscrizione all'Albo è anteriore a quella di candidati nominati con il medesimo titolo preferenziale.
La tesi giuridica: ora confermata nel merito
Il vizio che connota le graduatorie formate con il criterio incostituzionale è strutturale, non meramente formale. L'applicazione di una norma dichiarata incostituzionale comporta l'annullabilità degli atti amministrativi che ne costituiscono diretta applicazione, laddove il rapporto giuridico non sia ancora esaurito.
Il TAR Lazio, nella sentenza n. 09286/2026, ha espressamente affermato che la graduatoria finalizzata all'ammissione al tirocinio non può considerarsi un atto terminale della procedura: tra ammissione al tirocinio e conferimento dell'incarico sussiste una differenza significativa, di cui la prima è mero atto prodromico. L'atto lesivo è la delibera di nomina, che per la prima volta esclude il candidato dal novero dei nominati.
Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva già confermato questa tesi affermando che la delibera di ammissione al tirocinio non appare costituire l'atto lesivo idoneo ad esaurire il rapporto. La sentenza del TAR consolida ora quella posizione sul piano del merito.
Assistenza individuale e approccio selettivo
Lo Studio per questa vicenda non promuove ricorsi collettivi né iniziative seriali. Ogni posizione viene valutata individualmente, sulla base della documentazione specifica del candidato. Vengono prese in considerazione le posizioni che presentano i requisiti più solidi per l'impugnazione, in assenza di rapporti giuridici definitivamente esauriti.
La compilazione del form non comporta il conferimento di un incarico professionale: è finalizzata esclusivamente a consentire allo Studio di valutare la posizione individuale e formulare, ove ricorrano i presupposti, un preventivo personalizzato.
In presenza dei presupposti richiesti, il giudice amministrativo può intervenire disponendo la riformulazione della graduatoria in applicazione del criterio costituzionalmente corretto, con possibile riconoscimento di una posizione utile alla nomina.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Sentenza Corte costituzionale: n. 213 del 30 dicembre 2025 — illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 116/2017 limitatamente alle parole «con il limite massimo di dieci anni di anzianità».
Sentenza di merito: TAR Lazio, Sez. I, n. 09286/2026 del 19 maggio 2026 (R.G. 1193/2026) — accoglimento del ricorso ex art. 60 c.p.a.; ordine al CSM di rideterminare la graduatoria applicando il criterio dell'anzianità professionale integrale. Spese compensate.
Ordinanza cautelare: Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1608/2026 del 29 aprile 2026 — accoglimento appello cautelare; delibera di ammissione al tirocinio non costituisce l'atto lesivo idoneo ad esaurire il rapporto.
Parere consultivo: Consiglio di Stato, n. 1984/2021 (sez. I, 28 dicembre 2021) — effetti delle sentenze di illegittimità costituzionale nel diritto amministrativo; perdita di ulteriore applicabilità della norma incostituzionale con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti.
Principio generale: Corte cost., sent. n. 191/2021; Cons. Stato, sez. III, n. 4264/2018 — limite dei rapporti esauriti; inoppugnabilità degli atti amministrativi come fattore di consolidamento del rapporto.
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Domande frequenti
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Chi può proporre ricorso contro le graduatorie GOP e VPO del bando 2023?
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È necessaria un'istanza di accesso agli atti prima del ricorso?
Entro quando è possibile richiedere la valutazione?
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