Ricorso Graduatorie GOP e VPO 2023
Il contesto del concorso
Nel corso del 2025 sono state approvate numerose graduatorie relative alle procedure di selezione per la magistratura onoraria, ed in particolare per la nomina a Giudice Onorario di Pace e a Vice Procuratore Onorario, bandite ai sensi del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.
Tali graduatorie sono state formate applicando il criterio di preferenza previsto dall’art. 4, comma 4, lett. a), del decreto legislativo citato, nella parte in cui limitava la valutazione dell’anzianità professionale a un massimo di dieci anni.
Con sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione per violazione dell’art. 76 Cost., ritenendo che il legislatore delegato abbia introdotto un limite non previsto dalla legge di delega, idoneo ad alterare l’ordine di priorità tra i candidati.
La pronuncia ha inciso direttamente su un criterio centrale di formazione delle graduatorie per GOP e VPO, con effetti immediati sugli atti amministrativi che su di esso si fondano.
Graduatorie per GOP e VPO
Le graduatorie per Giudici Onorari di Pace e Vice Procuratori Onorari pubblicate nel corso del 2025 o a ridosso della pronuncia della Corte costituzionale risultano impugnabili, secondo la nostra tesi, quando:
– non sono ancora decorsi i termini di cui agli artt. 29 e ss. c.p.a.;
– la posizione del candidato è risultata penalizzata esclusivamente dall’applicazione del criterio dichiarato incostituzionale.
In tali ipotesi, secondo la nostra tesi, la graduatoria di nomina non può dirsi consolidata e l’interesse ad agire permane pienamente attuale nei confronti dei candidati riservisti che hanno completato il tirocinio formativo ma non risultano tra i soggetti vincitori da nominare.
La natura del vizio: annullabilità della graduatoria
Il vizio che connota queste graduatorie non è meramente formale, ma strutturale.
L’applicazione di una norma dichiarata incostituzionale comporta l’annullabilità degli atti amministrativi che ne costituiscono diretta applicazione, laddove il rapporto giuridico non sia ancora esaurito. Si veda,
ad esempio, il
Parere del Consiglio di Stato, n. 1984 del 2021.
Ciò vale, in particolare, per le graduatorie che hanno determinato l’ordine di collocazione dei candidati facendo prevalere l’età anagrafica su una anzianità professionale maggiore, in forza del limite decennale espunto dall’ordinamento.
In presenza di tali presupposti, il giudice amministrativo può intervenire disponendo la riformulazione della graduatoria secondo criteri conformi a Costituzione, con possibile riconoscimento di una posizione utile alla nomina.
Compila il form e agisci
Il completamento del form non comporta in alcun modo il conferimento di un incarico professionale.
Il modulo è finalizzato esclusivamente a consentire allo Studio Legale di valutare la posizione individuale del richiedente e di formulare un preventivo personalizzato, sulla base dei dati e delle preferenze indicate.
All’esito della valutazione, lo Studio potrà trasmettere via e-mail il preventivo e, ove del caso, la relativa modulistica di adesione. Qualora fossero necessari chiarimenti o integrazioni informative per una corretta istruttoria della richiesta, il richiedente potrà essere contattato dallo Studio tramite e-mail o telefono.
REQUISITI
A chi è rivolta l’iniziativa
Lo Studio adotta un’impostazione rigorosamente selettiva.
Viene preso in considerazione un solo ricorrente riservista per ciascuna graduatoria per Giudici Onorari di Pace o Vice Procuratori Onorari, alle seguenti condizioni:
– graduatoria pubblicata non prima di dicembre 2025, salvo verifica puntuale dei termini;
– posizione del candidato direttamente incisa dal criterio dichiarato incostituzionale;
– assenza di nomine definitive o rapporti giuridici esauriti;
– sussistenza di un interesse concreto e attuale all’annullamento.
Non vengono promossi ricorsi collettivi né iniziative seriali.
Domande frequenti (F.A.Q.)
Possono valutare la proposizione del ricorso i candidati che hanno partecipato alla procedura selettiva bandita nel 2023, hanno svolto regolarmente il tirocinio previsto e risultano tuttavia esclusi dalla nomina nelle graduatorie pubblicate nel 2025, nonostante un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati superiore a quella di candidati indicati come vincitori.
Secondo la tesi dello Studio, le graduatorie pubblicate a dicembre 2025 risultano ancora impugnabili, in quanto precedute da graduatorie di ammissione al tirocinio che non avevano carattere definitivo. In tale prospettiva, il procedimento selettivo deve ritenersi unitario e non definitivamente concluso prima dell’adozione degli atti finali di nomina, con conseguente possibilità di far valere vizi che si sono riverberati sull’esito conclusivo della procedura.
Nella maggior parte dei casi sì, poiché l’accesso agli atti è funzionale a verificare i punteggi attribuiti, i criteri concretamente applicati e le schede di valutazione utilizzate dal CSM. Qualora il candidato abbia già presentato autonomamente un’istanza di accesso agli atti, lo Studio utilizzerà la documentazione e l’esito già ottenuti. In mancanza, l’istanza verrà predisposta e presentata direttamente dallo Studio per conto del cliente, quale fase preliminare all’eventuale proposizione del ricorso.
Lo Studio valuterà le richieste di esame della posizione individuale e di eventuale proposizione del ricorso che perverranno in tempi compatibili con la possibilità di esperire validamente ricorso al TAR o al Capo dello Stato.
L’11 e il 12 febbraio 2026 il TAR Roma si è pronunciato, in due distinti giudizi, con ordinanze cautelari di rigetto (cfr. ordinanza 1 e ordinanza 2), , ritenendo allo stato che la graduatoria di ammissione al tirocinio non possa più essere utilmente contestata. I ricorrenti stanno valutando la proposizione di appelli cautelari e i successivi sviluppi di merito, monitorando costantemente il contesto giuridico-istituzionale per individuare la strategia più adeguata a tutela dei loro interessi.
Ricorso Graduatorie GOP e VPO 2023
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