Partecipazione alla gara · Appalti pubblici

A cura dello Studio Legale Giaquinto  ·  Aggiornato a agosto 2026  ·  Appalti pubblici

Sapere come compilare il DGUE è la parte del percorso di gara in cui si concentra il maggior numero di esclusioni evitabili. Il documento di gara unico europeo è una dichiarazione sostitutiva, non un modulo da riempire in fretta: quello che vi si scrive vincola l’impresa per tutta la procedura e, in alcuni casi, non è più correggibile.

Il documento di gara unico europeo è l’autodichiarazione con cui l’operatore economico attesta di possedere i requisiti richiesti dal bando. L’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, lo colloca tra gli atti che l’impresa compila sulla piattaforma della stazione appaltante, insieme alla domanda di partecipazione e all’offerta, e stabilisce che con esso l’operatore e le imprese ausiliarie dichiarano i requisiti di ordine generale e speciale.

La sua natura giuridica spiega perché gli errori pesino: come chiarisce la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 6212 del 30 giugno 2023, il DGUE è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Quando la posizione dell’impresa presenta profili da valutare prima di rendere una dichiarazione, è opportuno sottoporre la propria posizione allo Studio.

1. Quando il DGUE è richiesto

Nelle procedure sopra la soglia di rilevanza europea il DGUE è obbligatorio, per espressa previsione dell’articolo 91, comma 1, lettera b). Sotto soglia la disciplina è diversa: per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro l’articolo 52 del Codice prevede che i requisiti siano attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e la citata nota ministeriale riconosce alla stazione appaltante la facoltà di scegliere tra un modello semplificato e il DGUE, per esigenze di uniformità.

2. Chi lo compila e quante volte

Il DGUE non è un documento unico per la partecipazione: è un documento per ciascun soggetto la cui affidabilità rileva. Secondo la nota ministeriale del 2023 e il modello europeo:

  • nel raggruppamento temporaneo ciascun componente presenta un proprio DGUE;
  • nei consorzi il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;
  • l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento compila un DGUE distinto, mentre la dichiarazione di obbligazione verso il concorrente e la stazione appaltante va allegata a parte;
  • il subappaltatore compila il proprio DGUE in sede di autorizzazione al subappalto, non al momento dell’offerta.
Da sapere. Il modello è quello approvato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 e si articola in sei parti: procedura e amministrazione, operatore economico, motivi di esclusione, criteri di selezione, riduzione del numero di candidati, dichiarazioni finali. La quinta si compila solo nelle procedure a due fasi. Se la gara è divisa in lotti con criteri di selezione differenti, occorre un DGUE per ciascun lotto.

3. Il DGUE elettronico e la coerenza con il fascicolo virtuale

Il DGUE non è un file da scaricare e ricaricare: è un documento elettronico strutturato, compilato sulla piattaforma di approvvigionamento digitale ai sensi dell’articolo 25 del Codice, secondo le specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia per l’Italia digitale.

Da qui nasce l’errore più frequente: il disallineamento tra ciò che si dichiara nel DGUE e ciò che risulta dal fascicolo virtuale dell’operatore economico previsto dall’articolo 24, che si aggiorna automaticamente per interoperabilità con le banche dati pubbliche ed è consultato dalla stazione appaltante in sede di verifica.

C’è poi un errore banale e altrettanto costoso: l’uso di modelli superati. Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ha portato a dieci anni, all’articolo 100, comma 11, il periodo entro cui rilevano i contratti analoghi eseguiti, e la tassonomia del DGUE è stata aggiornata nel 2025: chi compila su un modello datato dichiara esperienze su un arco temporale sbagliato.

La compilazione del DGUE diventa delicata quando l’impresa ha precedenti da valutare: annotazioni, risoluzioni contrattuali, procedimenti in corso. In questi casi la scelta di cosa dichiarare va ponderata prima, non dopo. Sottoponi il caso allo Studio con una richiesta di parere.

4. Le omissioni dichiarative e le loro conseguenze

Il quadro è cambiato rispetto al Codice precedente. Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 27 agosto 2025, n. 7117, ha chiarito che la falsità dichiarativa non figura più tra le cause di esclusione automatica dell’articolo 94: rileva come grave illecito professionale ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera e), alle condizioni dell’articolo 98. La stessa pronuncia sottolinea che l’articolo 98, comma 3, lettera b), dà rilievo anche alle informazioni false o fuorvianti fornite per semplice negligenza.

Nello stesso senso il Consiglio di Stato, con sentenza 16 luglio 2026, n. 5818, ha affermato che l’omissione dichiarativa nel DGUE non costituisce una fattispecie a immediata efficacia espulsiva: la stazione appaltante deve valutare l’affidabilità complessiva, considerando i fatti taciuti, la reticenza e le misure di autocorrezione adottate.

L’omissione non è però priva di conseguenze: il confronto si sposta sulla motivazione del provvedimento, e chi ha taciuto un fatto rilevante lo discute in una sede meno favorevole di quella in cui avrebbe potuto dichiararlo accompagnandolo con le misure adottate.

5. Che cosa non si recupera più

L’articolo 101 del Codice consente di sanare la documentazione di partecipazione incompleta o irregolare, e la giurisprudenza recente ha esteso il soccorso istruttorio fino all’omissione integrale del DGUE, purché la domanda di partecipazione sia stata regolarmente presentata: Consiglio di Stato, sentenza 23 febbraio 2026, n. 1438, e TAR Campania, Napoli, sentenza 7 maggio 2026, n. 2926.

Esiste però una categoria di errori che nessun soccorso recupera: le dichiarazioni chiare rese in senso sfavorevole. Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 5 giugno 2026, n. 4579, ha escluso il soccorso istruttorio nel caso dell’impresa che aveva dichiarato nel DGUE di non voler ricorrere al subappalto pur essendo priva della qualificazione necessaria per una delle lavorazioni: una dichiarazione negativa chiara e non ambigua non lascia margini di equivocità e non è qualificabile come errore materiale.

Attenzione. Le caselle su subappalto e avvalimento non sono adempimenti formali: quando servono a dimostrare una qualificazione che l’impresa non possiede, la risposta data in quel riquadro determina l’ammissibilità dell’offerta. Vanno compilate dopo aver verificato categorie e classifiche richieste dal bando.

6. Un metodo di compilazione

Se ne ricava una sequenza: partire dal disciplinare per stabilire quali parti del modello sono richieste; verificare la coerenza tra DGUE, domanda di partecipazione e fascicolo virtuale; mappare i soggetti rilevanti ai sensi dell’articolo 94, inclusi quelli con poteri gestori di fatto; compilare per ultime le sezioni su avvalimento e subappalto, alla luce delle qualificazioni possedute.

Chi vuole inquadrare questo passaggio nel percorso complessivo può leggere la guida operativa alla partecipazione alle gare d’appalto, mentre il dettaglio dei requisiti da dichiarare è trattato nell’articolo sui requisiti di partecipazione generali e speciali.

Domande frequenti

Il DGUE serve anche per le gare sotto soglia?

Non sempre. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro l’articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede che i requisiti siano attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; la stazione appaltante può però scegliere di adottare comunque il DGUE. Sopra la soglia europea il documento è obbligatorio ai sensi dell’articolo 91.

In un raggruppamento chi deve presentare il DGUE?

Ciascun componente del raggruppamento presenta un proprio documento, perché la dichiarazione riguarda la situazione soggettiva di ogni operatore. Lo stesso vale per il consorzio e per le consorziate indicate come esecutrici, e per l’impresa ausiliaria nel caso di avvalimento previsto dall’articolo 104 del decreto legislativo 36/2023.

Se dimentico di dichiarare una condanna vengo escluso automaticamente?

No. Il Consiglio di Stato, con sentenza 16 luglio 2026, n. 5818, ha affermato che l’omissione dichiarativa nel DGUE non produce un’esclusione automatica: la stazione appaltante deve valutare l’affidabilità complessiva dell’operatore ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 36/2023. La valutazione resta però sfavorevole a chi ha taciuto, e va contestata sul piano della motivazione.

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