Una segnalazione alla Centrale Rischi può bloccare l’accesso al credito di un’impresa o di un privato nel giro di pochi giorni. Ma non tutte le segnalazioni sono legittime. Questa guida spiega come funziona la Centrale Rischi, quando una segnalazione è contestabile e quali strumenti — giudiziali e stragiudiziali — esistono per ottenerne la cancellazione e il risarcimento del danno.
1. Cos’è la Centrale Rischi e come funziona
La Centrale Rischi (CR) è una banca dati gestita dalla Banca d’Italia che raccoglie le informazioni sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. Ogni mese, banche e intermediari finanziari comunicano alla CR i dati relativi ai propri clienti affidati: importo del credito accordato e utilizzato, categoria di rischio, eventuali inadempimenti. La Banca d’Italia elabora queste informazioni e le restituisce agli intermediari partecipanti, che le utilizzano per valutare il merito creditizio dei richiedenti.
Il fondamento normativo della CR è nell’art. 53, comma 1, lett. b) del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993), che abilita la Banca d’Italia a emanare disposizioni per il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. La disciplina operativa è contenuta nella Circolare n. 139 del 1991 e nei suoi successivi aggiornamenti.
La CR non è l’unica banca dati del settore. Accanto ad essa operano i Sistemi di Informazione Creditizia privati (SIC), tra cui il più noto è CRIF Eurisc, ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria. Le regole per le segnalazioni nei SIC sono disciplinate da un Codice di condotta adottato con il Garante della Privacy, e la giurisprudenza — incluse le recenti decisioni dell’ABF del 2024 e 2025 — ha precisato che anche per le segnalazioni nei SIC il preavviso è un requisito essenziale di legittimità per le persone fisiche.
2. Le categorie di segnalazione e la soglia di rilevanza
Le segnalazioni alla CR riguardano solo esposizioni superiori alla soglia minima di rilevanza, attualmente fissata a 30.000 euro. Al di sotto di questa soglia, le posizioni non vengono comunicate alla CR, ma possono comunque essere segnalate nei SIC privati.
Le categorie principali di segnalazione sono le seguenti:
- Crediti per cassa: utilizzi di fidi, mutui, scoperti di conto. Vengono suddivisi per stato: in bonis (regolare), past due (inadempimento non persistente, sotto i 90 giorni), inadempimento persistente (tra 90 e 180 giorni), sofferenza.
- Crediti di firma: garanzie rilasciate dalla banca per conto del cliente (fideiussioni bancarie, lettere di credito).
- Sofferenza: la categoria più grave. Indica che l’intermediario ritiene il cliente insolvente, cioè in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica che rende improbabile il recupero del credito.
- Crediti contestati: dal 13° aggiornamento della Circolare 139/1991, quando il credito è oggetto di contestazione formale da parte del cliente, l’intermediario deve segnalarlo come “contestato”, con effetti meno penalizzanti sul merito creditizio rispetto alla sofferenza.
3. Quando la segnalazione a sofferenza è illegittima
La segnalazione a sofferenza è la più grave e quella che genera il contenzioso più rilevante. La giurisprudenza ha elaborato nel tempo criteri precisi per stabilirne la legittimità.
Valutazione della complessiva situazione finanziaria. La Cassazione ha stabilito in modo costante che la segnalazione a sofferenza non può derivare automaticamente dal mero ritardo nel pagamento di un debito. L’intermediario deve effettuare una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili. L’insolvenza rilevante ai fini della CR non coincide con quella fallimentare: non è necessaria l’incapienza totale o la definitiva irrecuperabilità, ma deve trattarsi di una grave e non transitoria difficoltà economica.
Contestazione fondata del credito. Secondo la Cassazione (Sez. III, n. 3130/2021), se la contestazione del credito da parte del cliente è fondata su ragioni non manifestamente infondate e presentata in buona fede, la segnalazione a sofferenza può essere illegittima. La contestazione del credito non è di per sé sufficiente a impedire la segnalazione, ma deve essere considerata nella valutazione complessiva. Quando il cliente contesta seriamente l’esistenza o la misura del debito — ad esempio perché fonda le proprie ragioni su una fideiussione nulla o su clausole bancarie illegittime — la segnalazione a sofferenza diventa contestabile.
Obbligo di preavviso. La Banca d’Italia, con aggiornamento del 4 marzo 2010 alla Circolare 139/1991, ha introdotto l’obbligo per gli intermediari di comunicare al cliente l’imminente segnalazione a sofferenza, con un preavviso che consenta di regolarizzare la propria posizione. Per i consumatori (persone fisiche), l’omissione del preavviso rende illegittima la segnalazione e legittima la richiesta di cancellazione. Per i non consumatori (imprese, professionisti), l’omissione non determina automaticamente l’illegittimità della segnalazione, ma può dare diritto al risarcimento del danno causato dall’assenza di preavviso. L’onere di provare l’avvenuto invio del preavviso è sempre a carico dell’intermediario.
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Parla con un avvocato4. Il danno da segnalazione illegittima: come si prova
Una segnalazione illegittima alla CR può causare danni gravi: revoca degli affidamenti da parte di altri istituti, impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti, deterioramento della reputazione economica sul mercato. Tuttavia, la giurisprudenza è uniforme nel richiedere che il danno sia allegato e provato dal soggetto segnalato: non si presume automaticamente dall’illegittimità della segnalazione.
Per il danno patrimoniale, la Cassazione e l’ABF richiedono la prova concreta del pregiudizio subito: il rifiuto di un finanziamento, la revoca di un fido, la perdita di un contratto. Il danno da mancato accesso al credito è qualificato come perdita di chance e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la segnalazione e il diniego. Una recente decisione del Collegio di Palermo dell’ABF (n. 7389 del 29 luglio 2025) ha riconosciuto il danno da perdita di chance sulla base di una comunicazione scritta di un altro intermediario che faceva espresso riferimento alla segnalazione pregiudizievole come causa del rifiuto.
Per il danno non patrimoniale (danno alla reputazione economica e all’immagine), la Cassazione ha ribadito che non è in re ipsa: deve essere allegato con elementi specifici e provato. Il giudice può tuttavia procedere alla liquidazione in via equitativa quando la prova del preciso ammontare è difficile, commisurandola al periodo di illegittima segnalazione e alle opportunità concretamente perdute, come stabilito dalla Cass. n. 3671 del 9 febbraio 2024, che ha condannato una banca al risarcimento per il ritardo nella cancellazione della sofferenza dopo il pagamento del debito.
5. Come contestare una segnalazione: strumenti e percorso
Il percorso per contestare una segnalazione illegittima prevede passaggi sequenziali, da seguire con attenzione per non perdere tutele importanti.
Accesso ai dati e verifica
Il primo passo è acquisire il proprio estratto dalla CR tramite il sito della Banca d’Italia, e richiedere agli intermediari segnalanti la documentazione relativa alla segnalazione: importo, data, categoria, e — soprattutto — la prova dell’avvenuto preavviso. Questa richiesta va sempre effettuata per iscritto, tramite PEC o raccomandata, per conservare traccia della contestazione.
Contestazione formale all’intermediario
Una volta identificata la segnalazione contestata, si invia all’intermediario una diffida formale chiedendo la rettifica o la cancellazione. Dalla data di questa comunicazione decorre il termine di trenta giorni entro cui l’intermediario deve rispondere, decorso il quale è possibile ricorrere all’ABF.
Ricorso all’ABF
L’Arbitro Bancario Finanziario è la sede stragiudiziale più rapida per contestare segnalazioni illegittime. Le decisioni dell’ABF del 2024 e 2025 hanno confermato che il mancato preavviso specifico — che individui il rapporto debitorio e l’importo — rende illegittima la segnalazione nei SIC per le persone fisiche. Il ricorso all’ABF è meno costoso del ricorso giudiziale, ma le sue decisioni non sono vincolanti per l’intermediario, anche se il mancato adeguamento ha conseguenze reputazionali significative per la banca.
Ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.
Quando l’urgenza è concreta — ad esempio perché la segnalazione sta impedendo a un’impresa di rinnovare un affidamento essenziale per la propria operatività — è possibile ricorrere al giudice in via d’urgenza chiedendo la sospensione o la cancellazione immediata della segnalazione in via cautelare. Il provvedimento richiede la prova del fumus boni iuris (apparente fondatezza della contestazione) e del periculum in mora (rischio di danno grave e irreparabile).
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Prenota una consulenza6. La ritardata cancellazione: un caso frequente
Un profilo di illegittimità meno noto ma molto ricorrente nella pratica riguarda non la segnalazione originaria, ma il ritardo della banca nel cancellare o aggiornare la segnalazione dopo che il debito è stato estinto o la situazione è cambiata. La Cassazione, con la sentenza n. 3671 del 9 febbraio 2024, ha condannato una banca che, nonostante il pagamento pattuito in una transazione che prevedeva espressamente la modifica della segnalazione da “sofferenza” a “ristrutturata”, aveva ritardato per molti mesi la comunicazione della variazione alla CR. La Corte ha qualificato questo comportamento come inadempimento contrattuale e ha riconosciuto il diritto al risarcimento, liquidato in via equitativa tenendo conto del periodo di illegittima permanenza della segnalazione.
In sintesi: la Centrale Rischi è uno strumento essenziale per il funzionamento del mercato del credito, ma le segnalazioni illegittime — per assenza di preavviso, mancata valutazione della situazione complessiva del cliente o errata classificazione — producono danni gravi e concreti. La contestazione richiede un percorso preciso: accesso ai dati, diffida scritta, eventuale ricorso all’ABF o al giudice. Il danno non si presume ma deve essere provato; è però ammessa la liquidazione equitativa. La ritardata cancellazione dopo l’estinzione del debito è essa stessa fonte di responsabilità per la banca.
Lo Studio Legale Giaquinto verifica la legittimità della segnalazione, assiste nella contestazione formale all’intermediario e, se necessario, agisce in sede ABF o giudiziale per ottenere la cancellazione e il risarcimento del danno.
