Quando una banca o una finanziaria conclude un contratto con un privato che agisce per scopi personali, si applicano tutele specifiche previste dal Codice del Consumo. Questa guida illustra cosa sono le clausole vessatorie, come si distinguono da quelle del Codice Civile, e cosa dice la giurisprudenza più recente sui contratti bancari.
1. Chi è “consumatore” nei rapporti con la banca
Il Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005) si applica ai contratti conclusi tra un “professionista” — qualsiasi soggetto che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, comprese le banche — e un “consumatore”, cioè la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Questa distinzione ha conseguenze pratiche immediate: un imprenditore che sottoscrive un mutuo per la propria attività non è, in linea di principio, un consumatore rispetto a quel contratto; lo stesso imprenditore che sottoscrive un mutuo per acquistare la propria abitazione, invece, agisce come consumatore e beneficia delle tutele rafforzate del Codice.
Un chiarimento di particolare rilievo riguarda i fideiussori. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14537 del 30 maggio 2025, ha confermato che una volta accertata la qualità di consumatore del garante persona fisica, nulla impedisce l’applicazione della disciplina sulle clausole vessatorie anche al contratto di garanzia, incluse le clausole che limitano la facoltà di opporre eccezioni alla banca. La qualifica di consumatore va valutata in capo al singolo soggetto contraente, non automaticamente equiparata a quella del debitore principale garantito.
2. Cos’è una clausola vessatoria secondo il Codice del Consumo
L’art. 33 del Codice del Consumo definisce vessatorie le clausole che, nei contratti tra professionista e consumatore, determinano a carico di quest’ultimo un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una clausola generale di ampia portata, che consente di valutare caso per caso anche pattuizioni non espressamente elencate dalla legge.
Questa tutela è strutturalmente diversa da quella prevista dall’art. 1341 del Codice Civile per le condizioni generali di contratto, applicabile a qualsiasi tipo di contraente. L’art. 1341 c.c. elenca in modo tassativo le clausole che richiedono una specifica approvazione scritta — la cosiddetta “doppia firma” — per essere efficaci. Il Codice del Consumo va oltre: non si limita a richiedere una firma aggiuntiva, ma dichiara nulla la clausola vessatoria che non sia stata oggetto di trattativa individuale, anche se sottoscritta dal consumatore.
3. Le clausole bancarie più frequentemente contestate
L’esperienza applicativa e la giurisprudenza hanno individuato alcune tipologie di clausole bancarie ricorrenti che possono presentare profili di vessatorietà:
- Clausola di deroga al foro del consumatore: le clausole che individuano come competente un tribunale diverso da quello di residenza del consumatore sono presunte vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del Codice del Consumo. L’art. 66-bis dello stesso Codice qualifica questa competenza come inderogabile.
- Clausola di deroga all’art. 1957 c.c.: nelle fideiussioni, la clausola che elimina il termine di sei mesi entro cui la banca deve agire contro il debitore principale è stata qualificata come presuntivamente vessatoria dalla Corte d’Appello di Firenze nella sentenza del 21 maggio 2025, quando il fideiussore ha la qualità di consumatore.
- Clausole che attribuiscono piena efficacia probatoria alle registrazioni della banca: le clausole che riconoscono valore probatorio assoluto agli estratti conto e alle risultanze contabili della banca, senza possibilità di prova contraria, sono state segnalate come potenzialmente vessatorie già dal Consiglio Nazionale del Notariato.
- Clausole che limitano la facoltà di opporre eccezioni: tipiche dei contratti autonomi di garanzia, queste clausole — se il garante è qualificabile come consumatore — sono soggette al vaglio di vessatorietà secondo l’ordinanza Cassazione n. 14537/2025 sopra citata.
- Interessi moratori manifestamente eccessivi: la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3048 del 2025, ha ritenuto abusiva la clausola sugli interessi moratori sproporzionati, stabilendo che il giudice deve controllare d’ufficio la congruità del tasso di mora, confrontandolo con il tasso soglia previsto dalla legge antiusura e con il saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002 in materia di ritardati pagamenti.
4. Il controllo d’ufficio del giudice: le Sezioni Unite n. 9479/2023
Un principio di fondamentale importanza pratica riguarda il dovere del giudice di rilevare d’ufficio la presenza di clausole vessatorie, anche senza che il consumatore lo richieda espressamente. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, hanno stabilito che il giudice che emette un decreto ingiuntivo sulla base di un contratto bancario deve verificare d’ufficio l’eventuale presenza di clausole abusive.
Se la verifica è complessa, il giudice può anche rigettare il ricorso per decreto ingiuntivo e invitare le parti a introdurre un giudizio ordinario. In ogni caso, anche quando il decreto ingiuntivo viene emesso senza questo controllo, il consumatore può far valere la nullità della clausola vessatoria nelle fasi successive del procedimento, inclusa l’opposizione al decreto.
La Cassazione, con la sentenza n. 17055 del 2024, ha esteso questa possibilità anche alla fase di esecuzione forzata: il consumatore può eccepire la nullità della clausola vessatoria fino al momento della vendita del bene pignorato. Una volta che il bene è stato venduto, tuttavia, l’acquirente è tutelato e l’opposizione fondata sull’inefficacia della clausola non può più essere fatta valere nei suoi confronti.
5. Come far valere la nullità di una clausola vessatoria
Il consumatore che ritenga di aver sottoscritto un contratto bancario contenente clausole vessatorie dispone di diversi strumenti, da utilizzare in fasi diverse del rapporto con la banca:
- In sede di opposizione a decreto ingiuntivo: entro quaranta giorni dalla notifica, eccependo la nullità della clausola e chiedendo al giudice di verificarla, soprattutto se il controllo d’ufficio non è stato effettuato in fase monitoria.
- In sede di opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): se è già stata avviata un’esecuzione forzata, fino al momento della vendita del bene pignorato.
- Con azione ordinaria di accertamento: per ottenere la declaratoria di nullità della clausola e la restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza, anche al di fuori di un procedimento esecutivo in corso.
- Tramite associazioni di consumatori: le associazioni iscritte nell’elenco ministeriale possono agire con azione inibitoria ai sensi dell’art. 37 del Codice del Consumo, anche in via cautelare, per far cessare l’utilizzo della clausola abusiva nei contratti futuri.
6. Cosa fare in pratica
Chi ha sottoscritto un contratto bancario come consumatore — mutuo, fideiussione, prestito personale, apertura di credito — e nutre dubbi sulla correttezza delle clausole può seguire un percorso strutturato: recuperare il contratto integrale e ogni allegato; far esaminare il testo da un legale per individuare le clausole potenzialmente vessatorie; valutare se sia in corso o imminente un procedimento giudiziale che imponga termini di reazione (opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione all’esecuzione); e, in assenza di urgenza, valutare un’azione di accertamento per ottenere la declaratoria di nullità e la restituzione delle somme indebitamente versate.
In sintesi: il Codice del Consumo offre ai privati una tutela rafforzata rispetto a quella generale del Codice Civile nei contratti con le banche, attraverso la nullità delle clausole vessatorie e l’inversione dell’onere della prova a carico del professionista. La giurisprudenza del 2024-2025 ha consolidato il dovere del giudice di controllare d’ufficio queste clausole, estendendo la tutela anche alla fase esecutiva e ai fideiussori che agiscono come consumatori. Riconoscere una clausola vessatoria nel proprio contratto bancario è il primo passo per far valere i propri diritti, ma la valutazione richiede sempre un esame tecnico della singola pattuizione.
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