La sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021 ha stabilito che le fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003 sono parzialmente nulle. Ma cosa significa esattamente nullità parziale? Quali clausole vengono colpite? E cosa è cambiato nella giurisprudenza nei tre anni successivi a quella pronuncia? Una guida aggiornata per chi ha prestato o ricevuto una garanzia bancaria.
1. Il principio fissato dalle Sezioni Unite: nullità parziale, non totale
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021 ha risolto un contrasto giurisprudenziale che durava da anni, stabilendo il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante della Concorrenza, in relazione alle sole clausole contrastanti con la normativa antitrust, sono parzialmente nulli ai sensi degli artt. 2 della legge n. 287/1990 e 1419 c.c., nella misura in cui riproducano le clausole dell’intesa vietata.
Il significato pratico di questa scelta è preciso: la fideiussione non viene travolta nella sua interezza. Il garante resta obbligato, ma il contratto sopravvive privato delle clausole illecite. Le tre clausole colpite sono quelle già individuate dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005: la clausola di reviviscenza (art. 2 dello schema ABI), la deroga all’art. 1957 c.c. (art. 6) e la clausola di sopravvivenza (art. 8).
2. La tutela “reale” scelta dalle Sezioni Unite
Prima della sentenza del 2021, il dibattito era aperto su un punto fondamentale: il fideiussore che subisce gli effetti delle clausole anticoncorrenziali ha diritto a una tutela demolitoria — cioè alla nullità delle clausole — oppure soltanto a un risarcimento del danno?
Le Sezioni Unite hanno scelto la tutela reale: il fideiussore può chiedere la dichiarazione di nullità delle clausole, con conseguente disapplicazione delle stesse nel contratto in essere. Non è necessario dimostrare un danno concreto: è sufficiente provare che le clausole del contratto corrispondono a quelle dello schema ABI dichiarato anticoncorrenziale, per il periodo coperto dall’istruttoria della Banca d’Italia (2002-2005).
La Cassazione, con l’ordinanza n. 7834 del 22 marzo 2024, ha poi confermato che questa tutela non è riservata ai soli consumatori: chiunque subisca un pregiudizio dall’applicazione delle clausole anticoncorrenziali può invocarla, comprese le imprese e i professionisti che abbiano prestato fideiussione nell’esercizio della propria attività.
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Parla con un avvocato3. L’art. 1957 c.c. e la difesa più efficace
Tra le conseguenze pratiche della nullità parziale, la più rilevante riguarda il ripristino dell’art. 1957 c.c. La norma prevede che il creditore, per non perdere il diritto di agire contro il fideiussore, debba proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita.
Con l’eliminazione della clausola di deroga (art. 6 dello schema ABI), questo termine ritorna operativo. Se la banca non ha rispettato quel termine semestrale — ad esempio perché ha atteso anni prima di agire — la fideiussione si estingue, e il garante non è più tenuto a pagare.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Imprese, con la sentenza n. 6847 del 30 giugno 2025, ha applicato esattamente questo principio: accertata la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., ha revocato il decreto ingiuntivo emesso contro il fideiussore perché la banca aveva agito contro il debitore principale nel 2021 e contro il garante nel 2024, a fronte di inadempimenti risalenti rispettivamente al 2011 e al 2014 — ben oltre il termine semestrale.
4. I confini applicativi: cosa dice la giurisprudenza del 2024-2025
La pronuncia del 2021 ha aperto un contenzioso ricchissimo, che nei tre anni successivi ha prodotto orientamenti non sempre uniformi su due questioni centrali.
Fideiussioni specifiche: estensione o esclusione?
Le Sezioni Unite del 2021 si erano pronunciate con riferimento alle fideiussioni omnibus. La questione se la nullità parziale si estenda anche alle fideiussioni specifiche — quelle che garantiscono un singolo finanziamento — ha diviso la Cassazione.
La Terza Sezione, con l’ordinanza n. 27243 del 21 ottobre 2024, ha esteso esplicitamente alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi delle Sezioni Unite, osservando che la sentenza del 2021 non richiede espressamente la natura omnibus della fideiussione, ma si riferisce ai contratti “a valle” di intese dichiarate nulle: se vi è la clausola nulla del modello ABI, il contratto è a valle dell’intesa indipendentemente dalla sua qualificazione. Nello stesso senso si era pronunciato il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 3544 del 14 novembre 2024.
La stessa Terza Sezione, tuttavia, con tre ordinanze successive — nn. 657, 660 e 675 del gennaio 2025 — ha escluso l’applicabilità della nullità parziale alle fideiussioni specifiche, circoscrivendo i principi delle Sezioni Unite alle sole fideiussioni omnibus. Anche le ordinanze gemelle n. 26380 e n. 26383 del 10 ottobre 2024 della Prima Sezione si erano orientate in senso restrittivo, escludendo l’applicabilità del principio ai contratti autonomi di garanzia e precisando che l’istruttoria della Banca d’Italia riguardò le fideiussioni del periodo 2002-2005.
Il contrasto è stato rimesso alle Sezioni Unite, la cui pronuncia definitiva è attesa e rappresenta uno degli appuntamenti giurisprudenziali più rilevanti per il contenzioso bancario dei prossimi mesi.
Fideiussioni post-2005: quale onere probatorio?
Per le fideiussioni stipulate dopo il 2005 — fuori dal periodo coperto dall’istruttoria di Banca d’Italia — la Cassazione ha chiarito che la mera corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema ABI non è sufficiente: il garante deve fornire ulteriori elementi a sostegno della persistenza dell’intesa anticoncorrenziale anche dopo quella data. Su questo punto, l’orientamento della Cassazione è più restrittivo rispetto alle fideiussioni del periodo 2002-2005, per le quali la presunzione opera in modo più agevole.
La tua fideiussione è specifica o è stata stipulata dopo il 2005? Il quadro giurisprudenziale è in evoluzione: è fondamentale valutare la posizione con un legale.
Prenota una consulenza5. Come far valere la nullità in pratica
Chi ha prestato una fideiussione e si trova a fronteggiare una richiesta di pagamento da parte della banca dispone di percorsi difensivi diversi a seconda della fase in cui si trova il procedimento.
- Opposizione a decreto ingiuntivo: entro quaranta giorni dalla notifica, il fideiussore può opporre la nullità delle clausole ABI e, ove applicabile, l’estinzione della garanzia per mancata escussione tempestiva del debitore ex art. 1957 c.c. La competenza per materia va verificata: la Cassazione, con l’ordinanza n. 13885 del 20 maggio 2024, ha chiarito che la sezione specializzata in materia di impresa è competente solo quando la nullità della fideiussione è fatta valere in via di azione diretta, non quando è sollevata come eccezione in un giudizio già radicato.
- Opposizione all’esecuzione: se è già stata avviata un’esecuzione forzata, la nullità delle clausole può essere eccepita in sede di opposizione agli atti esecutivi o all’esecuzione, a seconda della fase.
- Azione autonoma di accertamento: anche in assenza di un procedimento in corso, il fideiussore può agire per far dichiarare la nullità delle clausole e, di conseguenza, per accertare l’estinzione della garanzia o ridurre l’importo della propria esposizione.
In sintesi: le Sezioni Unite n. 41994/2021 hanno stabilito che le fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003 sono parzialmente nulle nelle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. La conseguenza più rilevante è il ripristino del termine semestrale per l’escussione del debitore, la cui violazione può determinare l’estinzione della garanzia. La giurisprudenza del 2024-2025 è ancora divisa sull’estensione della nullità alle fideiussioni specifiche e sull’onere probatorio per i contratti post-2005: entrambe le questioni sono destinate a una nuova pronuncia delle Sezioni Unite. In questo quadro in evoluzione, la valutazione della singola posizione — data del contratto, tipo di fideiussione, clausole presenti, comportamento della banca — è il primo passo necessario per costruire una difesa efficace.
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