Archivio · Adesioni chiuse

Scheda di archivio sul ricorso collettivo al TAR Lazio contro il limite di età previsto dal bando del 20 aprile 2026. La raccolta delle adesioni è chiusa.

Pagina di archivio. Il termine per aderire al ricorso collettivo è scaduto il 29 maggio 2026 e non è più possibile inviare nuove richieste. Per informazioni: segreteria@studiolegalegiaquinto.it.

Il principio affermato dal Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 397 del 19 gennaio 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha annullato il D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103 nella parte in cui fissava il limite di età di 30 anni per la partecipazione al concorso di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, oltre che il bando del concorso 2019 e il provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente.

Il giudice amministrativo ha espressamente chiarito che l’effetto dell’annullamento è quello di far rivivere la norma previgente, ovvero l’art. 3 del D.M. Interno 6 aprile 1999 n. 115, che prevedeva il limite di età di 32 anni.

Il percorso seguito dal Consiglio di Stato

La pronuncia è il risultato di un articolato percorso istruttorio: rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (causa C-304/21, sentenza 17 novembre 2022), che ha dichiarato il limite dei 30 anni in contrasto con la direttiva 2000/78/CE quando le funzioni effettivamente svolte non richiedono capacità fisiche particolari; istruttoria documentale specifica, che ha rilevato come nel periodo 2016-2021 gli episodi in cui un commissario o vicecommissario abbia fatto uso della forza fisica siano stati appena quindici, numero ritenuto troppo ristretto per giustificare la limitazione anagrafica.

Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che l’abbassamento dell’età massima incide negativamente sul principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici, senza che ciò appaia giustificato alla stregua dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Perché serviva un ricorso per partecipare

Nonostante la chiarezza della pronuncia del Consiglio di Stato, il bando del 20 aprile 2026 per 220 posti di commissario prevedeva all’art. 3, comma 1, lett. d) il limite di età di 30 anni (elevabile fino a tre anni per effettivo servizio militare prestato).

Questo accadeva perché il giudicato amministrativo, di regola, produce effetti soltanto tra le parti del giudizio. La sentenza n. 397/2026 ha vincolato l’Amministrazione esclusivamente nei confronti del ricorrente che l’ha ottenuta, senza operare automaticamente a favore di tutti i candidati che si trovino in situazione analoga.

Per far valere il diritto a partecipare a quel concorso, chi aveva superato i 30 anni ma non i 32 doveva quindi impugnare il bando, facendo valere i medesimi vizi già riconosciuti dal Consiglio di Stato.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Sentenza: Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2026, n. 397.

Pronuncia CGUE: Corte di Giustizia UE, Sez. VII, 17 novembre 2022, causa C-304/21.

Atto annullato: D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103, art. 3 (limite di età 30 anni).

Disciplina reviviscente: D.M. Interno 6 aprile 1999 n. 115, art. 3 (limite di età 32 anni).

Quadro UE: direttiva 2000/78/CE; art. 10 TFUE; art. 21 Carta dei diritti fondamentali UE.

Bando: Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza del 20 aprile 2026 (concorso 220 posti commissari).

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