Dopo la separazione arriva una nuova opportunità di lavoro in un’altra città, o si vuole tornare vicino alla famiglia di origine: situazioni comprensibili, che si scontrano però con un vincolo preciso. Trasferirsi con i figli senza il consenso dell’altro genitore o senza l’autorizzazione del giudice non è consentito. Capire le regole, i criteri che seguono i giudici e i rischi di agire unilateralmente è essenziale per chi si trova in questa situazione.
Dopo una separazione, la vita di ciascuno continua a evolversi. Un genitore può ricevere un’offerta di lavoro in una città lontana, decidere di avvicinarsi alla propria famiglia di origine, o semplicemente voler ricominciare altrove. Queste sono scelte legittime, che ogni adulto ha il diritto di compiere liberamente. Ma quando ci sono figli minori in affidamento condiviso, il trasferimento non riguarda solo il genitore: riguarda anche i figli, e quindi anche l’altro genitore.
È su questo punto che nasce spesso uno dei conflitti più accesi nel diritto di famiglia: il genitore che vuole partire e quello che non vuole vedere i figli allontanarsi. La legge e la giurisprudenza più recente hanno tracciato regole abbastanza precise, anche se non sempre di immediata comprensione.
Il principio di fondo: il genitore si può trasferire, i figli no (senza accordo o autorizzazione)
Il primo punto da chiarire è una distinzione essenziale: il diritto di spostare la propria residenza appartiene a ciascuno e non può essere limitato dal giudice nemmeno in presenza di figli minori. Nessun provvedimento giudiziario può impedire a un genitore di trasferirsi dove ritiene opportuno.
Ciò che invece richiede l’accordo dell’altro genitore o l’autorizzazione del tribunale è il trasferimento della residenza dei figli. Decidere dove vivono i figli è una delle scelte di maggiore interesse per il minore, e come tale rientra nell’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale (art. 337-ter del Codice civile). La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9633/2015, ha chiarito che l’affidamento condiviso non preclude il trasferimento del genitore collocatario, ma il giudice ha il dovere di valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso il genitore che parte o presso quello che resta.
In pratica: il genitore può andarsene; ma se vuole portare i figli con sé, deve prima trovare un accordo con l’altro o rivolgersi al tribunale.
Quando serve l’autorizzazione del giudice
Se i due genitori trovano un accordo sul trasferimento dei figli — magari riorganizzando i tempi di visita, ridistribuendo i costi degli spostamenti, o modificando il collocamento — possono formalizzarlo davanti al giudice o tramite negoziazione assistita, senza necessità di un procedimento contenzioso.
Quando invece manca l’accordo, il genitore che intende trasferirsi con i figli deve presentare ricorso al tribunale e chiedere l’autorizzazione. Il giudice valuterà la richiesta secondo i criteri che la giurisprudenza più recente ha messo a punto in modo sempre più preciso.
Con l’ordinanza n. 31571/2024, la Cassazione ha chiarito che qualsiasi modifica della residenza che incida in modo rilevante sulla possibilità dell’altro genitore di esercitare il diritto di visita e di partecipare alla vita quotidiana dei figli richiede una valutazione del tribunale in relazione all’interesse del minore. Non si tratta solo dei trasferimenti a grande distanza: anche uno spostamento di alcune decine di chilometri, se modifica in modo concreto le abitudini di vita dei figli e i rapporti con l’altro genitore, deve essere valutato dal giudice.
I criteri che segue il giudice
Il giudice non autorizza né nega il trasferimento in modo automatico: compie una valutazione concreta che tiene conto di più elementi. I principali sono:
- le ragioni del trasferimento: un’opportunità lavorativa concreta e documentata, la necessità di assistere un familiare anziano o malato, il ritorno al luogo di origine — sono tutte motivazioni che il giudice considera con attenzione, verificandone la serietà e la fondatezza;
- l’interesse del figlio a seguire il genitore collocatario: il legame affettivo, la stabilità della figura di riferimento principale, i vantaggi concreti che il trasferimento potrebbe portare al minore;
- la continuità ambientale: con l’ordinanza n. 2941/2025, la Cassazione ha affermato che se il figlio è radicato in un determinato contesto scolastico, relazionale e affettivo, il trasferimento può essere autorizzato solo se garantisce al minore una stabilità pari o superiore a quella attuale;
- la bigenitorialità effettiva: con l’ordinanza n. 9442/2024, la Cassazione ha ribadito che il diritto del minore a una presenza reale di entrambi i genitori nella propria vita non si riduce alla semplice alternanza di giorni, ma implica una partecipazione concreta alla quotidianità. Quando la distanza è tale da svuotare questa partecipazione, il giudice può negare il trasferimento o rivedere l’assetto del collocamento.
All’esito della valutazione, il giudice può autorizzare il trasferimento ridefinendo i tempi di permanenza e rimodulando le condizioni economiche — ad esempio, tenendo conto dei maggiori costi di viaggio del genitore non collocatario. Oppure può ritenere il trasferimento contrario all’interesse del figlio e, nei casi più netti, valutare se sia più opportuno modificare il collocamento, affidando il minore al genitore che rimane.
Cosa rischia chi si trasferisce senza accordo né autorizzazione
Trasferirsi unilateralmente con i figli, senza il consenso dell’altro genitore e senza l’autorizzazione del tribunale, è una scelta che espone a conseguenze serie su più fronti.
Sul piano civile, il comportamento viene valutato negativamente dal giudice come condotta lesiva del principio di bigenitorialità e del diritto del minore a mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori. Nei procedimenti successivi, questa condotta può pesare significativamente nelle decisioni sull’affidamento e sul collocamento.
Nei casi più gravi — quando il trasferimento è avvenuto in modo repentino e con l’evidente intento di sottrarre i figli all’altro genitore — si può configurare il reato di sottrazione di minori ai sensi dell’art. 574 del Codice penale, con conseguenze penali per il genitore che ha agito unilateralmente.
Come difendersi se l’altro genitore si è già trasferito
Chi si trova nella situazione opposta — l’altro genitore ha già trasferito i figli senza accordo né autorizzazione — deve agire tempestivamente. Il ritardo nell’intervenire può essere interpretato dal giudice come acquiescenza alla nuova situazione, rendendo più difficile il ripristino dello status quo.
Il genitore che subisce il trasferimento può presentare un ricorso urgente al tribunale chiedendo il rientro dei figli nella residenza originaria e la modifica delle condizioni di affidamento. In presenza dei presupposti, il giudice può adottare provvedimenti provvisori anche senza sentire preventivamente l’altra parte, se la situazione lo richiede.
Il trasferimento all’estero
Le stesse regole si applicano — con ulteriori complessità — al trasferimento dei figli all’estero. In questo caso entra in gioco anche la Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, che prevede procedure specifiche per il rientro del minore nel Paese di residenza abituale quando il trasferimento sia avvenuto in violazione dei diritti di affidamento. Il trasferimento all’estero senza consenso o autorizzazione è considerato una forma di sottrazione internazionale, con conseguenze potenzialmente gravi e procedure di rientro che coinvolgono le autorità di più Paesi.
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