Guida pratica · Diritto di famiglia

A cura dello Studio Legale Giaquinto  ·  Aggiornato a luglio 2026  ·  Diritto di famiglia

Sempre più coppie scelgono di convivere senza sposarsi. Ma la legge italiana non equipara automaticamente la convivenza al matrimonio: chi non è sposato ha meno tutele, soprattutto sul piano patrimoniale e in caso di crisi o di morte del partner. Il contratto di convivenza è lo strumento che permette di costruire su misura quelle protezioni che altrimenti non esistono.

In Italia le coppie conviventi non sposate sono in costante aumento. Molte lo fanno per scelta, altre come tappa verso il matrimonio, altre ancora senza aver mai preso una decisione esplicita. Qualunque sia la ragione, la convivenza non produce automaticamente gli stessi effetti giuridici del matrimonio: in assenza di un contratto scritto, il partner non ha diritto al mantenimento se la relazione finisce, non è erede legittimo in caso di morte, e la gestione dei beni comuni rimane affidata a regole generali spesso inadeguate alla realtà della coppia.

La legge n. 76 del 2016 — la cosiddetta legge Cirinnà — ha introdotto una disciplina organica per le convivenze di fatto, riconoscendo a chi convive stabilmente una serie di diritti e la possibilità di ampliare le tutele attraverso il contratto di convivenza. Conoscere questo strumento è il primo passo per usarlo bene.

Cosa sono i conviventi di fatto e quando si applicano le tutele

La legge definisce conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile. La prova della convivenza si ricava dalla dichiarazione anagrafica: occorre essere registrati come nucleo familiare presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza.

Senza questa registrazione, molte delle tutele previste dalla legge non si applicano — o sono più difficili da far valere — e il contratto di convivenza non può essere validamente stipulato. La dichiarazione anagrafica è quindi il punto di partenza obbligato per chi vuole costruire una cornice giuridica intorno alla propria relazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28/2025, ha chiarito che gli obblighi di assistenza morale e materiale tra conviventi di fatto hanno una natura giuridica distinta da quelli matrimoniali: trovano il loro fondamento costituzionale nell’art. 2 della Costituzione, che tutela le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo, e non nell’art. 29, che riguarda la famiglia matrimoniale. Questo significa che i diritti dei conviventi esistono e meritano tutela, ma non sono automaticamente identici a quelli dei coniugi.

I diritti riconosciuti dalla legge anche senza contratto

Anche senza stipulare un contratto di convivenza, chi è registrato come convivente di fatto gode di una serie di tutele previste direttamente dalla legge Cirinnà:

  • diritto di assistere il partner ricoverato, di accedere alle informazioni sanitarie e di essere riconosciuto come familiare in ospedale;
  • diritto di subentro nel contratto di locazione della casa comune, se il partner titolare del contratto dovesse decedere o lasciare l’abitazione;
  • diritto di abitare nella casa comune per un periodo da due a cinque anni in caso di morte del partner proprietario, a tutela della continuità abitativa;
  • diritto agli alimenti — non al mantenimento — se la convivenza cessa e il partner versa in stato di bisogno, in proporzione alla durata della relazione.

Queste tutele, però, hanno limiti precisi. Non c’è mantenimento automatico alla fine della convivenza. Non ci sono diritti successori: il convivente non è erede legittimo e, senza testamento, non ha diritto a nulla del patrimonio del partner defunto. Ed è qui che il contratto di convivenza interviene.

Il contratto di convivenza: cosa può contenere

Il contratto di convivenza è l’accordo scritto con cui i conviventi regolano i propri rapporti patrimoniali. È uno strumento flessibile, che può essere adattato alla situazione concreta della coppia, ma la legge ne delimita anche i confini: può riguardare solo aspetti patrimoniali e organizzativi, non diritti indisponibili o questioni che attengono alla sfera personale.

In concreto, il contratto può prevedere:

  • il regime patrimoniale della coppia, scegliendo tra comunione dei beni, separazione dei beni o comunione convenzionale — le stesse opzioni disponibili per i coniugi;
  • le modalità di contribuzione alle spese comuni: chi paga cosa, in che proporzione, come si gestiscono le spese straordinarie;
  • le regole sulla casa: cosa succede all’abitazione in caso di rottura della relazione, chi può rimanere e per quanto tempo, come si gestisce un eventuale mutuo cointestato;
  • la designazione del partner come rappresentante in caso di malattia grave che comprometta la capacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, donazione di organi e trattamento del corpo.
Da sapere. Con la sentenza n. 148/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva il convivente di fatto dalla partecipazione all’impresa familiare. Chi collabora stabilmente nell’attività imprenditoriale del partner ha ora diritto a una partecipazione agli utili e agli incrementi, al pari di quanto previsto per il coniuge. Si tratta di una tutela rilevante per molte coppie che gestiscono insieme un’attività economica senza essere sposate.

La forma: cosa serve per avere un contratto valido

Il contratto di convivenza non è valido se redatto in modo informale. La legge richiede la forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico notarile oppure scrittura privata con firme autenticate da un notaio o da un avvocato. Un documento firmato tra le parti senza l’intervento di un professionista è nullo e non produce effetti.

Una volta stipulato, il professionista che ha ricevuto o autenticato l’atto ha l’obbligo di trasmettere copia del contratto all’ufficio anagrafe del Comune entro dieci giorni, per l’iscrizione nei registri. Questo passaggio è essenziale: senza la registrazione anagrafica, il contratto non è opponibile ai terzi — creditori, istituti bancari, altri familiari — e la sua utilità pratica risulta fortemente ridimensionata.

Attenzione. Il contratto di convivenza non può contenere accordi su aspetti che la legge riserva all’autonomia individuale o che riguardano diritti indisponibili: non si può, ad esempio, rinunciare preventivamente al diritto agli alimenti né stabilire condizioni che limitino la libertà di ciascun partner di porre fine alla relazione. Clausole di questo tipo, se inserite, si considerano non apposte — cioè come se non esistessero — senza che ciò comprometta la validità del resto del contratto.

Cosa succede alla fine della convivenza

Il contratto di convivenza può essere sciolto in qualsiasi momento, per accordo di entrambi i partner oppure per recesso unilaterale di uno solo di essi. In entrambi i casi, la forma deve essere la stessa del contratto originario: atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il semplice abbandono della casa comune o la comunicazione verbale non producono effetti giuridici.

Se la casa familiare era nella disponibilità esclusiva di chi recede, la dichiarazione di recesso deve contenere un termine di preavviso non inferiore a novanta giorni per consentire all’altro partner di trovare un’altra soluzione abitativa. In presenza di figli minori, come già accade nel matrimonio, la casa viene assegnata al genitore collocatario indipendentemente da chi ne sia proprietario, anche nella convivenza di fatto.

Cosa il contratto non può fare: il nodo successorio

Il limite più significativo del contratto di convivenza riguarda la successione: il contratto non può attribuire diritti ereditari al partner. Il convivente di fatto non è erede legittimo e, in assenza di testamento, non riceve nulla del patrimonio del partner defunto. L’unico strumento per garantirgli una quota è il testamento.

Chi vuole tutelare il proprio partner sul piano successorio deve quindi ricorrere alle disposizioni testamentarie, tenendo presente che la libertà di testare incontra i limiti delle quote di legittima riservate ai figli, al coniuge e agli ascendenti. Una pianificazione attenta — contratto di convivenza più testamento — consente di costruire una tutela patrimoniale complessiva che la sola convivenza di fatto non offre.

Una valutazione del suo caso. Ogni coppia di conviventi ha una situazione patrimoniale, abitativa e familiare propria. Lo Studio Legale Giaquinto assiste le coppie di fatto nella valutazione delle tutele disponibili, nella redazione del contratto di convivenza e nella pianificazione complessiva degli aspetti patrimoniali e successori. È possibile fissare un appuntamento, anche da remoto, oppure contattare lo Studio al numero 0828 17 76 987.
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