Dalla riforma Cartabia in poi, separarsi o divorziare in Italia segue regole profondamente rinnovate: un rito unico, un ricorso più articolato, la possibilità di chiedere subito anche il divorzio. Capire come funziona oggi il procedimento aiuta ad affrontare questo momento difficile con maggiore consapevolezza e a fare scelte più informate.
Decidere di separarsi è uno dei passi più impegnativi nella vita di una persona. Oltre al peso emotivo, ci si trova di fronte a un sistema di regole che negli ultimi anni è cambiato in modo significativo. Con il decreto legislativo n. 149 del 2022, la cosiddetta riforma Cartabia, il procedimento di separazione e divorzio è stato profondamente modificato. Sapere cosa è cambiato, e come funziona oggi concretamente il percorso, è il primo passo per affrontarlo con lucidità.
Questa guida descrive il procedimento nella sua versione attuale, applicabile a tutti i procedimenti avviati dal 1° marzo 2023 in poi, con le integrazioni introdotte dal correttivo del 2024 (d.lgs. 164/2024).
Il rito unico: tutte le cause di famiglia davanti allo stesso giudice
Prima della riforma, separazione e divorzio seguivano riti distinti, con regole processuali diverse e talvolta competenze ripartite tra organi giudiziari differenti. La riforma ha introdotto un rito unificato per tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie: oggi si applica lo stesso schema procedurale sia alla separazione consensuale che a quella giudiziale, sia al divorzio congiunto che a quello contenzioso.
Questo significa, in pratica, che il giudice competente, le forme dell’atto introduttivo e le fasi del procedimento sono le stesse qualunque sia il tipo di causa. L’obiettivo dichiarato della riforma è la semplificazione e la riduzione dei tempi. I risultati pratici dipendono però molto dal singolo tribunale e dal carico di lavoro dell’ufficio.
Il ricorso: cosa deve contenere oggi
Una delle novità più rilevanti per chi avvia la procedura riguarda l’atto con cui si introduce il giudizio. Con il vecchio rito, il ricorso poteva essere relativamente snello; oggi, invece, deve essere completo e dettagliato fin dall’inizio. Se il ricorso contiene richieste di contributo economico o riguarda figli minori, è necessario allegare sin dal deposito iniziale:
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione relativa ai beni immobili e al patrimonio mobiliare;
- il cosiddetto piano genitoriale, che descrive in modo concreto come si intende organizzare la vita quotidiana dei figli (tempi, scuola, attività, vacanze).
L’eliminazione dell’udienza presidenziale — quella prima comparizione davanti al Presidente del tribunale prevista dal vecchio rito — comporta che il giudizio si apra direttamente davanti al giudice istruttore. Questo rende indispensabile che il ricorso sia già esaustivo e ben costruito: le scelte fatte in questa fase influenzano l’intero andamento del procedimento.
La domanda cumulata: separazione e divorzio nello stesso ricorso
Una delle innovazioni più discusse della riforma è la possibilità, introdotta dall’art. 473-bis.49 del Codice di procedura civile, di presentare nella stessa domanda sia la richiesta di separazione sia quella di divorzio. In questo modo si avvia un unico procedimento che tratterà entrambe le fasi.
È importante capire cosa cambia nella pratica: la domanda di divorzio non diventa immediatamente procedibile. Occorre comunque attendere il termine previsto dalla legge — sei mesi in caso di separazione consensuale, dodici mesi in caso di separazione giudiziale — calcolati dall’udienza di prima comparizione. Solo dopo questo periodo, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il tribunale potrà pronunciare il divorzio.
Il vantaggio concreto è di natura processuale: evitare di dover avviare un secondo procedimento separato, con i relativi tempi. Non si accelera il divorzio in sé, ma si semplifica il percorso complessivo.
Separazione consensuale e giudiziale: le differenze che restano
Il rito è unificato, ma le due tipologie di separazione mantengono caratteristiche diverse che incidono in modo sostanziale sull’esperienza delle parti.
Nella separazione consensuale i coniugi si accordano su tutti i punti: affidamento e collocamento dei figli, assegno di mantenimento, assegnazione della casa familiare, eventuali accordi patrimoniali. Il tribunale omologa l’accordo raggiunto, verificando che rispetti l’interesse dei figli minorenni. I tempi sono generalmente più rapidi e il procedimento meno conflittuale.
Nella separazione giudiziale, invece, è il giudice a decidere sulle questioni su cui i coniugi non trovano un accordo. Il procedimento è più lungo e articolato: si svolgono udienze, si raccolgono prove, eventualmente si dispongono consulenze tecniche. In questa fase, la qualità dell’assistenza legale fa una differenza concreta.
Il nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie
La riforma Cartabia aveva previsto l’istituzione di un tribunale unico e specializzato — il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie — che avrebbe dovuto raccogliere in un unico ufficio le competenze oggi divise tra tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare. L’entrata in vigore di questa parte della riforma è stata tuttavia rinviata più volte: dopo le proroghe del 2024 e del 2025, il decreto legge Giustizia (D.L. 117/2025) ha posticipato ulteriormente il termine a ottobre 2026. Non è escluso che il progetto venga anche rivisto nella sua impostazione complessiva.
Per chi si trova ad affrontare oggi una separazione o un divorzio, questo significa che la competenza rimane ancora distribuita tra i diversi uffici giudiziari secondo le regole attuali. Ogni situazione può avere caratteristiche specifiche — presenza di figli minori, questioni di responsabilità genitoriale, esigenze di tutela urgente — che determinano quale giudice è competente e quale procedura si applica.
Cosa conviene fare prima di avviare il procedimento
Affrontare una separazione senza una preparazione adeguata può portare a scelte che si rivelano difficili da correggere. Alcune indicazioni pratiche:
- raccogliere per tempo la documentazione reddituale e patrimoniale di entrambi i coniugi;
- ragionare con attenzione sull’organizzazione della vita dei figli, che dovrà essere descritta nel piano genitoriale;
- valutare insieme all’avvocato se il percorso consensuale è realistico o se è prevedibile un contenzioso;
- considerare, se opportuno, strumenti alternativi come la negoziazione assistita, che in certi casi può evitare il ricorso al giudice.
Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. La scelta del percorso più adeguato — consensuale o giudiziale, con o senza domanda cumulata di divorzio — dipende da molti fattori che non possono essere valutati in modo astratto, ma solo alla luce della specifica situazione delle persone coinvolte.
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