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Guida pratica · Diritto di famiglia

A cura dello Studio Legale Giaquinto  ·  Aggiornato a luglio 2026  ·  Diritto di famiglia

Quando entrambi i coniugi sono d’accordo sulla fine del matrimonio, il divorzio congiunto è il percorso più diretto e meno oneroso. Dopo la riforma Cartabia è anche possibile chiederlo insieme alla separazione con un unico atto. Questa guida spiega passo dopo passo come funziona, quali documenti servono e cosa aspettarsi in termini di tempi.

Divorziare d’accordo è molto diverso dal divorziare in causa. Quando i coniugi hanno già definito — o sono disposti a definire — le condizioni della separazione e del divorzio, il procedimento congiunto consente di chiudere questa fase della propria vita in modo ordinato, con tempi più prevedibili e un clima meno conflittuale. Non è sempre semplice arrivare a quell’accordo, ma quando ci si riesce, sapere esattamente cosa fare e quali passaggi seguire fa una differenza concreta.

Il punto di partenza: l’accordo su tutto

Il presupposto del divorzio congiunto è che i coniugi si trovino d’accordo non solo sulla decisione di divorziare, ma anche su tutte le condizioni che ne conseguono. Prima di depositare qualsiasi atto in tribunale, occorre quindi definire:

  • l’affidamento e il collocamento dei figli minori, con i relativi tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • il contributo al mantenimento dei figli e le modalità di ripartizione delle spese straordinarie;
  • l’assegnazione della casa familiare, se ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti;
  • le condizioni economiche tra gli ex coniugi, incluso l’eventuale assegno divorzile.

Se su uno solo di questi punti manca l’accordo, il procedimento non può essere congiunto e occorre valutare percorsi alternativi: il divorzio giudiziale, oppure — se le condizioni lo permettono — la negoziazione assistita tra avvocati.

La novità della riforma Cartabia: separazione e divorzio in un unico ricorso

Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022, art. 473-bis.49 c.p.c.) è la possibilità di presentare in un unico atto sia la domanda di separazione sia quella di divorzio. Prima, i coniugi dovevano necessariamente aspettare la definizione della separazione e poi avviare un secondo procedimento autonomo. Oggi non è più così: con il ricorso cumulativo, tutto si svolge davanti allo stesso giudice e in un unico procedimento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 28727/2023, ha chiarito che questa possibilità vale anche per i procedimenti su domanda congiunta, dissipando i dubbi interpretativi sorti nei primi mesi di applicazione della riforma.

È importante capire cosa cambia nella pratica. I termini di legge per il divorzio rimangono invariati: sei mesi di separazione in caso di procedimento consensuale, dodici mesi in caso di procedimento giudiziale, calcolati dall’udienza di prima comparizione. Il vantaggio del ricorso cumulativo non è quindi quello di accelerare questi termini, ma di evitare di dover presentare un secondo ricorso separato allo scadere di quel periodo, con i relativi adempimenti e attese. Il procedimento rimane unico e il giudice segue l’intera vicenda.

Da sapere. Con la riforma Cartabia, nelle procedure consensuali non è più necessaria la comparizione fisica dei coniugi in udienza, se entrambi dichiarano sin dall’inizio di non volersi riconciliare. L’udienza può svolgersi in forma scritta (cosiddetta udienza cartolare), tramite il deposito di note da parte degli avvocati. Questo semplifica notevolmente la procedura, soprattutto per chi vive lontano dalla sede del tribunale o ha difficoltà a presenziare.

I documenti da allegare al ricorso

Il ricorso congiunto deve essere completo fin dal deposito iniziale. Tra i documenti da allegare rientrano:

  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
  • la documentazione relativa ai beni immobili e al patrimonio mobiliare (estratti conto, quote societarie, beni registrati);
  • il piano genitoriale, obbligatorio in presenza di figli minori, con la descrizione concreta dell’organizzazione della vita dei figli dopo il divorzio;
  • i documenti anagrafici e di stato civile (atto di matrimonio, certificati di nascita dei figli).

La completezza della documentazione incide direttamente sui tempi: un ricorso lacunoso può essere restituito per integrazioni, allungando l’iter. Preparare tutto con cura fin dall’inizio è il modo più efficace per evitare rallentamenti.

I passaggi della procedura e i tempi orientativi

Una volta depositato il ricorso congiunto, la procedura si sviluppa secondo uno schema abbastanza definito:

  1. Deposito del ricorso in tribunale, con tutta la documentazione allegata.
  2. Fissazione dell’udienza: entro novanta giorni dal deposito, il giudice fissa la prima udienza (o, nel caso di udienza cartolare, assegna i termini per le note scritte).
  3. Prima udienza e pronuncia della separazione: il giudice verifica l’accordo e, se tutto è in ordine, pronuncia la separazione consensuale. Da questo momento inizia a decorrere il termine di sei mesi per il divorzio.
  4. Decorso del termine: trascorsi sei mesi, il procedimento prosegue — senza necessità di nuovi atti se è stato presentato un ricorso cumulativo — verso la pronuncia del divorzio.
  5. Sentenza di divorzio: il giudice emette la sentenza che scioglie il matrimonio, con capi distinti per la separazione e per il divorzio.

I tempi complessivi dipendono molto dal carico di lavoro del tribunale. In linea orientativa, con un ricorso cumulativo, si può ragionevolmente stimare un percorso che va dagli otto ai quattordici mesi dal deposito del ricorso alla sentenza definitiva di divorzio, ma le variazioni tra i diversi tribunali italiani possono essere significative.

Attenzione. Il ricorso congiunto vincola entrambi i coniugi. Una volta depositato, non è possibile per uno solo dei due ritirarlo unilateralmente o modificarne le condizioni senza il consenso dell’altro. Questo tutela chi ha sottoscritto l’accordo in buona fede, ma significa anche che prima di firmare occorre essere pienamente certi delle condizioni pattuite. Un accordo firmato frettolosamente, senza una valutazione attenta delle conseguenze, può essere molto difficile da rimettere in discussione.

Divorzio congiunto davanti all’ufficiale di stato civile: quando è possibile

Esiste un’ulteriore possibilità, riservata ai casi più semplici: il divorzio dinanzi all’ufficiale di stato civile del Comune, introdotto nel 2014 dalla legge n. 162. Questa strada è percorribile solo quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, e quando i coniugi non abbiano richieste economiche reciproche. In questi casi, i coniugi — assistiti ciascuno dal proprio avvocato — si presentano all’ufficiale di stato civile, che riceve le loro dichiarazioni e, trascorso un termine di trenta giorni per eventuali ripensamenti, perfeziona il divorzio. È la procedura più rapida disponibile, ma il suo campo di applicazione è limitato.

Prepararsi bene è la chiave

Il divorzio congiunto è lo strumento più efficiente quando i coniugi sono davvero allineati. Ma “essere d’accordo” non significa necessariamente che l’accordo raggiunto sia equilibrato o sostenibile nel tempo. Prima di formalizzare qualsiasi intesa, è fondamentale che ciascuno comprenda pienamente le implicazioni di ciò che sta sottoscrivendo: le conseguenze economiche, le ricadute sull’organizzazione della vita dei figli, gli effetti sulle rispettive situazioni patrimoniali. Un’assistenza legale attenta, fin dalla fase di negoziazione dell’accordo, è la miglior garanzia che il punto di arrivo sia davvero quello giusto per entrambi.

Una valutazione del suo caso. Il divorzio congiunto è una scelta importante che richiede un accordo solido e consapevole su tutti gli aspetti rilevanti. Lo Studio Legale Giaquinto assiste i coniugi nella costruzione dell’accordo, nella predisposizione del ricorso e in tutte le fasi della procedura, dalla separazione fino alla sentenza di divorzio. È possibile fissare un appuntamento, anche da remoto, oppure contattare lo Studio al numero 0828 17 76 987.
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