L’assegno divorzile non è un automatismo né un vitalizio garantito: spetta solo in presenza di determinate condizioni e viene calcolato secondo criteri che la giurisprudenza ha profondamente rinnovato negli ultimi anni. Capire come ragionano oggi i giudici — e quale ruolo hanno le scelte fatte durante il matrimonio — è fondamentale per chiunque si trovi ad affrontare un divorzio.
Quando si parla di assegno divorzile, il rischio di affidarsi a idee superate è alto. Per decenni, la giurisprudenza italiana ha ancorato questo istituto al criterio del tenore di vita matrimoniale: l’assegno serviva a garantire all’ex coniuge più debole uno stile di vita simile a quello goduto durante il matrimonio. Quella stagione è definitivamente chiusa.
A partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018 — confermata e affinata da una lunga serie di pronunce successive — l’assegno divorzile è diventato uno strumento con una funzione più articolata, che richiede una valutazione concreta della storia di ciascuna coppia.
La funzione attuale dell’assegno: assistenziale, compensativa e perequativa
Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ribadito da ultimo con l’ordinanza n. 9887/2025, l’assegno divorzile svolge oggi una triplice funzione:
- Assistenziale: tutela l’ex coniuge che non dispone di mezzi adeguati e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive;
- Compensativa: riconosce il contributo che il coniuge economicamente più debole ha dato alla vita familiare, anche rinunciando a opportunità lavorative o professionali;
- Perequativa: mira a riequilibrare uno squilibrio economico tra gli ex coniugi che trovi la sua origine nelle scelte condivise durante il matrimonio.
Queste tre funzioni non operano in modo alternativo ma si integrano: il giudice valuta complessivamente la situazione degli ex coniugi, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti. La sola disparità di reddito tra le parti non è sufficiente a giustificare l’assegno: occorre che tale disparità sia collegata alle dinamiche del matrimonio e al contributo di ciascuno alla vita comune.
I criteri che il giudice considera
La legge sul divorzio (art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970) individua i parametri che il giudice deve valutare in modo coordinato. Nella loro applicazione concreta, la giurisprudenza ha chiarito che rilevano in particolare:
- le condizioni economiche e patrimoniali di entrambi gli ex coniugi, confrontate in modo comparativo;
- il contributo fornito alla vita familiare in termini di tempo, energie e cura: chi ha gestito la casa, cresciuto i figli, sostenuto la carriera dell’altro;
- le rinunce professionali effettuate in costanza di matrimonio per soddisfare esigenze familiari, e il loro impatto sulla situazione economica attuale del richiedente;
- la durata del matrimonio e l’età dell’avente diritto, che incidono sulla possibilità concreta di reinserirsi nel mercato del lavoro.
Un aspetto particolarmente significativo riguarda le rinunce professionali. La Cassazione, con l’ordinanza n. 24759/2025, ha chiarito che non è necessario dimostrare di aver abbandonato un lavoro redditizio: è sufficiente che il coniuge richiedente abbia dedicato anni alla cura dei figli e della casa, contribuendo in modo concreto — anche se non quantificabile economicamente — ai successi professionali dell’altro. La rinuncia non deve essere stata esplicita né formalmente concordata: rileva l’assetto di vita effettivamente vissuto dalla coppia.
Quando l’assegno non spetta o può essere revocato
L’assegno divorzile non è dovuto in modo automatico. Non spetta quando il coniuge richiedente dispone di mezzi adeguati o è in grado di procurarseli. La giurisprudenza è costante nel richiedere all’ex coniuge un impegno concreto verso la propria autonomia economica: chi rifiuta ingiustificatamente occasioni di lavoro o mantiene un atteggiamento passivo può vedersi negare o ridurre l’assegno.
L’assegno cessa automaticamente in caso di nuovo matrimonio del beneficiario. Quanto alla nuova convivenza, la situazione è più articolata. Con la sentenza n. 13175/2024, la Cassazione ha precisato che non è necessaria la coabitazione stabile: è sufficiente una relazione more uxorio caratterizzata da un progetto di vita comune. In questi casi, l’assegno nella sua componente assistenziale tende a cessare. Tuttavia — ed è un punto cruciale — se l’assegno aveva anche una componente compensativa, legata ai sacrifici professionali compiuti durante il matrimonio, quella parte può sopravvivere alla nuova relazione, perché compensa qualcosa accaduto nel passato e non dipende dalla situazione affettiva attuale del beneficiario.
Anche la breve durata del matrimonio incide sulla misura dell’assegno, ma non esclude di per sé il diritto: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ciò che conta è se durante la convivenza si sia realizzata una effettiva comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Una nota sulle unioni civili
Con l’ordinanza n. 25495/2025, la Corte di Cassazione ha colmato una lacuna normativa che aveva generato per anni orientamenti difformi tra i tribunali: anche in caso di scioglimento di un’unione civile spetta un assegno periodico al partner che versi in condizione di bisogno e abbia contribuito alla vita familiare comune, secondo criteri analoghi a quelli applicati al divorzio. Si tratta di un principio rilevante per tutte le coppie dello stesso sesso che abbiano contratto un’unione civile.
Una valutazione che dipende dalla storia di ogni coppia
Quello che emerge con chiarezza dall’evoluzione giurisprudenziale è che l’assegno divorzile non si presta a risposte standardizzate. La sua attribuzione — e la sua misura — dipendono da una valutazione profondamente individualizzata, che tiene conto della storia concreta di ciascuna coppia: le scelte fatte durante il matrimonio, i ruoli assunti, i sacrifici compiuti, le risorse disponibili al momento del divorzio.
Questo significa che documentare adeguatamente il proprio percorso — le rinunce, i contributi alla famiglia, la propria condizione economica attuale — è determinante per sostenere o contestare una richiesta di assegno divorzile in modo efficace. Ed è anche il motivo per cui ogni situazione richiede una valutazione specifica: le variabili in gioco sono troppe per affidarsi a ragionamenti generali.
Prendi appuntamento
