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Guida pratica · Diritto di famiglia

A cura dello Studio Legale Giaquinto  ·  Aggiornato a giugno 2026  ·  Diritto di famiglia

Quanto deve versare un genitore per il mantenimento dei figli dopo la separazione? Non esiste una cifra fissa né una tabella ufficiale: l’importo dipende da una serie di fattori concreti che il giudice valuta caso per caso. Capire quali sono questi criteri — e in quali circostanze l’assegno può essere rivisto — aiuta a orientarsi in uno degli aspetti più pratici e spesso più discussi di una separazione.

L’obbligo di mantenere i figli non si interrompe con la separazione. Entrambi i genitori continuano a essere tenuti a provvedere alla crescita, all’istruzione e al benessere dei figli in misura proporzionale alle proprie capacità economiche: lo stabilisce l’art. 316-bis del Codice civile, e lo ribadisce costantemente la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Nella pratica, quando i figli vivono prevalentemente con uno dei genitori, l’altro versa un contributo periodico — l’assegno di mantenimento — che viene definito in sede di separazione, consensuale o giudiziale. Comprendere su quali basi viene determinato questo importo, e cosa cambia nel tempo, è fondamentale per chiunque stia affrontando o abbia già affrontato una separazione con figli.

I criteri che il giudice valuta per determinare l’assegno

In Italia non esistono tabelle ufficiali con importi fissi. Il giudice determina l’assegno di mantenimento per i figli sulla base di una valutazione complessiva di più elementi, che la Corte di Cassazione ha sistematizzato con chiarezza nelle sue pronunce più recenti, in particolare con le ordinanze del 2025. I criteri principali sono:

  • le esigenze attuali del figlio: vitto, abbigliamento, scuola, attività sportive e culturali, salute, socialità;
  • il tenore di vita goduto durante la convivenza: i figli non devono subire un peggioramento del proprio livello di vita a causa della separazione dei genitori;
  • i tempi di permanenza con ciascun genitore: chi ha il figlio con sé per periodi più lunghi sostiene direttamente una quota maggiore delle spese quotidiane;
  • le risorse economiche complessive di entrambi i genitori: non solo il reddito dichiarato, ma anche il patrimonio, i beni immobili, le capacità lavorative e il contributo indiretto in termini di cura e lavoro domestico.

Quest’ultimo punto merita un chiarimento: la capacità economica non si misura soltanto sullo stipendio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice deve considerare tutte le risorse disponibili, incluse quelle che non emergono immediatamente dal reddito dichiarato. Un genitore titolare di immobili, di quote societarie o di altri beni può essere chiamato a contribuire in misura maggiore di quanto il solo reddito mensile lascerebbe supporre.

Da sapere. La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 25403, 25421 e 25534 del 2025, ha ribadito il principio di attualità delle esigenze del figlio: la valutazione del giudice deve riferirsi alla situazione presente al momento della decisione. Ciò significa anche che l’aumento delle esigenze del figlio con la crescita — per esempio il passaggio alle scuole superiori o all’università — è un fatto che di per sé può giustificare una revisione dell’assegno, senza che sia necessario dimostrare un miglioramento della situazione economica del genitore obbligato.

Assegno di mantenimento e spese straordinarie: la distinzione

L’assegno mensile copre le spese ordinarie e prevedibili della vita del figlio. Accanto a questo, i provvedimenti di separazione prevedono di norma una disciplina delle cosiddette spese straordinarie: quelle non ricorrenti e non facilmente quantificabili in anticipo, come le spese mediche specialistiche, i viaggi scolastici, le attività sportive stagionali, le spese dentistiche o ortodontiche.

Di regola, le spese straordinarie vengono ripartite tra i genitori in percentuale (es. 50% ciascuno, oppure 70% e 30% in base alle rispettive capacità economiche), previa comunicazione e accordo tra le parti o, in mancanza, su autorizzazione del giudice. Questa è un’area frequentemente fonte di conflitti: chiarire fin dall’inizio, nell’accordo di separazione, quali spese rientrano nell’ordinario e quali nello straordinario può prevenire molte discussioni successive.

Il mantenimento dei figli maggiorenni

Il compimento dei diciotto anni non determina automaticamente la fine dell’obbligo di mantenimento. Il diritto al contributo prosegue finché il figlio non raggiunge una propria autonomia economica, a condizione che stia seguendo un percorso formativo o professionale coerente e con impegno.

La giurisprudenza recente ha tuttavia precisato che questo diritto non può essere indeterminato nel tempo. La Cassazione ha chiarito che l’onere di dimostrare la persistenza del bisogno grava su chi richiede il mantenimento: è necessario provare che il figlio si sta impegnando concretamente negli studi o nella ricerca di un lavoro. Se il figlio maggiorenne non studia, non cerca lavoro e non ha un progetto formativo credibile, il genitore obbligato può chiedere al giudice la revisione o la cessazione dell’assegno.

A partire dalla maggiore età, inoltre, l’assegno viene corrisposto direttamente al figlio, salvo che conviva ancora con uno dei genitori e quest’ultimo continui a gestirne le spese.

Attenzione. Una riduzione del reddito non comporta automaticamente una riduzione dell’assegno di mantenimento. Il giudice valuta se la diminuzione sia effettiva, duratura e non dipendente da scelte volontarie del genitore obbligato. Smettere di lavorare o accettare un impiego meno remunerativo non è di per sé sufficiente a ottenere una revisione al ribasso: occorre dimostrare un cambiamento sostanziale e non volontario della propria situazione economica.

Quando e come chiedere la modifica dell’assegno

L’assegno di mantenimento non è immutabile. La legge prevede espressamente la possibilità di chiederne la revisione quando si verificano mutamenti significativi delle condizioni economiche o familiari rispetto al momento in cui è stato stabilito. Esempi tipici sono:

  • un rilevante cambiamento del reddito di uno dei genitori (in aumento o in diminuzione);
  • la modifica dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore;
  • la crescita del figlio e l’aumento delle sue esigenze (es. ingresso all’università);
  • la nascita di nuovi figli da parte del genitore obbligato, che incide sulla sua capacità contributiva.

La richiesta di modifica può avvenire per accordo tra le parti — formalizzato davanti al giudice o tramite negoziazione assistita — oppure attraverso un procedimento giudiziario di revisione delle condizioni di separazione. In entrambi i casi, è essenziale documentare adeguatamente le circostanze che giustificano la variazione: senza una base probatoria solida, la richiesta difficilmente trova accoglimento.

Una questione che richiede attenzione nel tempo

L’assegno di mantenimento per i figli è uno degli aspetti della separazione che più facilmente torna a essere oggetto di discussione negli anni successivi. Le situazioni economiche cambiano, i figli crescono, le esigenze evolvono. Per questo motivo, è importante affrontare questa questione con la consapevolezza che l’accordo iniziale non è necessariamente definitivo, e che disporre di un quadro chiaro dei propri diritti e doveri — fin dal momento della separazione — è il modo migliore per gestire eventuali cambiamenti futuri in modo ordinato e senza conflitti.

Una valutazione del suo caso. La determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli dipende da elementi concreti che variano da famiglia a famiglia. Lo Studio Legale Giaquinto assiste genitori nella definizione delle condizioni iniziali e nelle procedure di revisione, quando le circostanze cambiano nel tempo. È possibile fissare un appuntamento, anche da remoto, oppure contattare lo Studio al numero 0828 17 76 987.
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