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Diritti e tutele · Diritto di famiglia

A cura dello Studio Legale Giaquinto  ·  Aggiornato a giugno 2026  ·  Diritto di famiglia

Chi ottiene la casa dopo una separazione? La risposta non dipende da chi è proprietario, né da chi guadagna di meno: dipende dall’interesse dei figli. Capire su quali criteri ragionano i giudici — e quali convinzioni diffuse non trovano riscontro nella legge — aiuta ad affrontare questa questione con aspettative più realistiche.

La casa familiare è spesso al centro delle discussioni più accese in una separazione. È il luogo in cui si è vissuto, cresciuto, costruito una quotidianità: la sua sorte tocca aspetti profondi, sia pratici che emotivi. E proprio perché la posta in gioco è alta, attorno a questo tema circolano molte convinzioni imprecise che vale la pena chiarire fin dall’inizio.

Il riferimento normativo è l’art. 337-sexies del Codice civile, che disciplina l’assegnazione della casa familiare sia in caso di separazione che di divorzio, e si applica anche alle coppie non coniugate con figli.

Il criterio fondamentale: l’interesse dei figli, non la proprietà

Il punto di partenza, che la legge esprime con chiarezza e la giurisprudenza ha costantemente ribadito, è questo: la casa viene assegnata tenendo conto in via prioritaria dell’interesse dei figli, non del titolo di proprietà dell’immobile.

Questo significa che il giudice può assegnare la casa al genitore che non ne è proprietario, se ciò risponde al benessere dei figli. E, specularmente, che essere proprietario dell’immobile non garantisce di potervi continuare ad abitare dopo la separazione, se i figli sono collocati con l’altro genitore.

La ratio dell’istituto è precisa: la separazione rappresenta già di per sé un momento di destabilizzazione per i figli. Costringerli ad abbandonare anche la casa in cui sono cresciuti — con tutto ciò che essa rappresenta in termini di abitudini, amicizie, scuola, riferimenti affettivi — aggraverebbe un trauma già difficile. L’assegnazione della casa serve a tutelare la continuità dell’ambiente domestico del minore, inteso come il centro concreto della sua vita quotidiana.

A chi viene assegnata: il ruolo del collocamento

Nella pratica, la casa viene di regola assegnata al genitore presso cui i figli hanno la loro residenza abituale, cioè il genitore collocatario prevalente. Questo vale anche quando l’affidamento è condiviso tra entrambi i genitori: la condivisione della responsabilità genitoriale non implica automaticamente che i figli trascorrano tempi identici con ciascuno dei due. Se la residenza prevalente è fissata presso uno dei genitori, è a quello che andrà di norma la casa.

In assenza di figli minori o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’assegnazione della casa familiare in quanto tale non è prevista dalla legge. In quel caso, l’immobile rimane nella disponibilità di chi ne è proprietario o titolare di altro diritto reale, e la regolazione dei rapporti economici tra i coniugi avviene attraverso altri strumenti.

Da sapere. Il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve essere trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2643 del Codice civile. La trascrizione lo rende opponibile ai terzi: anche se il proprietario vendesse l’immobile, il diritto di godimento dell’assegnatario rimarrebbe valido nei confronti dell’acquirente, a partire dalla data di trascrizione.

Tre convinzioni diffuse che non corrispondono alla realtà

Attorno all’assegnazione della casa circolano alcune idee molto radicate che meritano di essere corrette, perché possono portare a decisioni o aspettative sbagliate.

«Sono proprietario, quindi la casa rimane mia»

Non è così. La proprietà non viene toccata dall’assegnazione: il proprietario rimane tale. Ma il diritto di godimento — cioè la possibilità di abitarci — viene temporaneamente compresso a favore del genitore collocatario, nell’interesse dei figli. Quando le condizioni cambieranno (i figli diventeranno autonomi, la situazione si evolverà), il proprietario potrà tornare a disporre liberamente del bene.

«Se il mio ex inizia una nuova relazione, la casa torna a me»

Non automaticamente. La legge prevede che il diritto di assegnazione venga meno se l’assegnatario cessa di abitare stabilmente nella casa, contrae nuovo matrimonio o instaura una convivenza stabile. Tuttavia, gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità hanno chiarito che la nuova convivenza del genitore collocatario non è di per sé sufficiente a determinare la revoca: ciò che conta è se tale circostanza incide sull’interesse dei figli che continuano ad abitare in quella casa. Una valutazione che il giudice compie caso per caso.

«La casa spetta al coniuge economicamente più debole»

Anche questo è un malinteso frequente. L’assegnazione della casa non è uno strumento di tutela del coniuge economicamente svantaggiato, ma una misura nell’esclusivo interesse dei figli. Il giudice tiene sì conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici complessivi — ad esempio, chi gode della casa gratuitamente vedrà questo beneficio considerato nella determinazione dell’assegno di mantenimento — ma la motivazione del provvedimento rimane ancorata alla tutela dei minori, non al riequilibrio patrimoniale tra i coniugi.

Attenzione. Chiedere la revoca dell’assegnazione senza che siano maturate condizioni concrete e documentabili — come la cessazione della convivenza dei figli con l’assegnatario o la loro raggiunta autonomia economica — è un’iniziativa che difficilmente trova accoglimento in giudizio e comporta costi e tempi significativi. Prima di avviare un procedimento di questo tipo, è essenziale una valutazione realistica delle proprie possibilità.

Quando cessa il diritto all’assegnazione

La legge individua le situazioni in cui il diritto di godimento della casa viene meno. Oltre alla già citata ipotesi della nuova convivenza o del nuovo matrimonio — da valutarsi comunque alla luce dell’interesse dei figli secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente — il diritto cessa quando l’assegnatario non abita più stabilmente nella casa familiare.

Una questione delicata riguarda i figli che raggiungono la maggiore età. La giurisprudenza ha chiarito che il compimento dei diciotto anni non determina automaticamente la revoca dell’assegnazione: se il figlio maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente e continua a convivere con il genitore assegnatario, il diritto può proseguire. La valutazione è sempre concreta e dipende dalle circostanze specifiche.

Una questione che merita attenzione fin dall’inizio

L’assegnazione della casa è uno degli aspetti che più influenzano l’equilibrio complessivo di un accordo di separazione, sia dal punto di vista pratico che economico. Chi abita nella casa familiare non sostiene spese di locazione; chi ne è proprietario e non vi abita continua a sopportarne i costi (mutuo, tasse, manutenzione). Questi elementi devono essere tenuti in conto nella costruzione dell’accordo globale, per evitare soluzioni che sembrino eque sulla carta ma che nella realtà creino squilibri difficili da correggere.

Ogni situazione è diversa: la proprietà dell’immobile, la presenza e l’età dei figli, le condizioni economiche di entrambi i genitori, la distanza tra le abitazioni. Non esistono soluzioni standard, e proprio per questo un’analisi attenta della situazione concreta — prima ancora di avviare il procedimento — può fare una differenza significativa.

Una valutazione del suo caso. L’assegnazione della casa familiare è uno degli aspetti più delicati di una separazione, con riflessi concreti sia sulla vita quotidiana che sulla situazione economica di entrambi i genitori. Lo Studio Legale Giaquinto assiste coniugi e famiglie nella valutazione di tutti gli elementi rilevanti e nella costruzione di soluzioni equilibrate. È possibile fissare un appuntamento, anche da remoto, oppure contattare lo Studio al numero 0828 17 76 987.
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