Copertina dell’articolo: «Polizia di Stato: il TAR sospende la non idoneità al servizio», Studio Legale Giaquinto
Idoneità al servizio · Militari e forze di polizia

A cura dello Studio Legale Giaquinto · Aggiornato a ottobre 2026 · Militari e forze di polizia

In sintesi. Il TAR per l’Emilia-Romagna ha sospeso il giudizio con cui la Commissione medica di seconda istanza aveva confermato la permanente non idoneità al servizio di un’appartenente alla Polizia di Stato, e gli atti che ne erano seguiti. Secondo il Tribunale il verbale si limitava a richiamare un episodio pregresso, senza valutarne gli effetti attuali e senza confrontarsi con gli accertamenti clinici che ne attestavano il superamento.

1. Che cosa è successo

La Commissione medica ospedaliera aveva giudicato un’appartenente alla Polizia di Stato permanentemente non idonea in modo assoluto al servizio d’istituto, con idoneità ai ruoli civili a domanda e con la prescrizione che fossero controindicate le mansioni comportanti l’uso delle armi. La Commissione medica interforze di seconda istanza aveva confermato quel giudizio.

Al giudizio medico erano seguiti gli atti conseguenti: il collocamento in aspettativa speciale ai sensi dell’articolo 8 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, e l’avvio della procedura di transito nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno.

Con il patrocinio dello Studio, l’interessata ha impugnato davanti al TAR i verbali delle due Commissioni e gli atti successivi, chiedendone la sospensione in attesa della decisione e l’accertamento della propria idoneità al servizio nei ruoli della Polizia di Stato.

2. Perché il TAR ha sospeso il giudizio

Con ordinanza pubblicata il 21 ottobre 2026, il TAR per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, ha ritenuto che i primi due motivi di ricorso presentassero profili di fondatezza.

Il punto è la motivazione. Il verbale della Commissione di seconda istanza, osserva il Tribunale, non appariva adeguatamente motivato: si limitava a richiamare una diagnosi relativa a un episodio pregresso, senza ulteriori specificazioni sui suoi effetti e senza confrontarsi con gli esiti dei plurimi accertamenti clinico-sanitari, che ne attestavano il completo superamento.

Il rilievo del Tribunale non riguarda la diagnosi in sé, ma la mancata valutazione della situazione attuale: il verbale non spiegava quali effetti l’episodio pregresso avesse ancora sul servizio, né si confrontava con la documentazione clinica che ne attestava il superamento.

«accoglie, ai fini del riesame e nei termini di cui in motivazione, la domanda cautelare e per l’effetto: -sospende gli atti impugnati; -fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del [omissis].»

TAR per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, ordinanza pubblicata il 21 ottobre 2026
Se ha ricevuto un giudizio di non idoneità al servizio, o un provvedimento di collocamento in aspettativa o di transito nei ruoli civili che ne deriva, può richiedere una valutazione preliminare della posizione in materia di ordinamento militare e di polizia.

3. Che cosa accade adesso

La sospensione è stata disposta «ai fini del riesame». Il TAR non ha dichiarato l’interessata idonea al servizio: ha stabilito che la Commissione debba tornare a valutare la sua situazione complessiva.

Secondo l’ordinanza, la nuova valutazione dovrà essere adeguata e motivata, tenere conto della patologia attualmente sofferta, se esistente, che dovrà essere specificamente indicata, ovvero degli effetti dell’episodio pregresso, alla luce di tutta la documentazione medica prodotta dall’interessata.

All’Amministrazione sono stati assegnati novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, per compiere il riesame. La causa tornerà in udienza pubblica il [omissis], quando il Tribunale terrà conto delle determinazioni assunte nel frattempo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Attenzione. La decisione non è definitiva. L’ordinanza sospende gli atti e impone il riesame, ma l’esito della causa sarà deciso nel merito. Come ogni pronuncia del giudice amministrativo, produce i suoi effetti fra le parti del giudizio e riguarda la singola vicenda esaminata.

4. Che cosa insegna la vicenda

I giudizi medico-legali sull’idoneità al servizio sono valutazioni tecniche dell’Amministrazione, ma restano atti amministrativi soggetti al controllo del giudice. Nel caso esaminato è stato decisivo il mancato confronto fra il giudizio della Commissione e la documentazione clinica prodotta dall’interessata.

  • Chiedere copia integrale dei verbali e dei referti richiamati, anche quando il verbale si limita a rinviare agli allegati.
  • Conservare la documentazione clinica successiva, che attesta l’evoluzione della condizione e con la quale la Commissione è tenuta a confrontarsi.
  • Leggere insieme gli atti a valle: aspettativa e transito nei ruoli civili dipendono dal giudizio medico e ne seguono la sorte.
  • Far esaminare la posizione nel suo insieme, giudizio medico e provvedimenti conseguenti, perché le contestazioni dell’uno incidono sugli altri.

Per il quadro generale dell’ordinamento militare e delle sue procedure resta utile la nostra guida al Codice dell’ordinamento militare.

Domande frequenti

▸Il giudizio di non idoneità al servizio della Commissione medica si può contestare?

Sì. Il giudizio di non idoneità al servizio espresso dalle Commissioni mediche è un atto amministrativo e può essere impugnato davanti al giudice amministrativo. Nel caso deciso dal TAR per l’Emilia-Romagna con ordinanza pubblicata il 21 ottobre 2026 sono stati impugnati il verbale della Commissione medica ospedaliera e quello della Commissione medica interforze di seconda istanza.

▸Perché il TAR per l’Emilia-Romagna ha sospeso il giudizio di non idoneità?

Il TAR per l’Emilia-Romagna ha rilevato che il verbale della Commissione medica interforze di seconda istanza si limitava a richiamare un episodio pregresso, senza valutarne gli effetti attuali e senza confrontarsi con gli esiti degli accertamenti clinico-sanitari che ne attestavano il completo superamento.

▸La sospensione significa che l’interessata è stata dichiarata idonea al servizio?

No. Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame: ha sospeso gli atti impugnati e ha stabilito che la Commissione medica debba valutare di nuovo la situazione complessiva dell’interessata. L’idoneità al servizio non è stata dichiarata dal giudice.

▸Che cosa deve fare la Commissione medica dopo l’ordinanza del TAR?

La Commissione medica deve riesaminare il caso con una valutazione adeguata e motivata, che tenga conto della patologia attualmente sofferta, se esistente, da indicare specificamente, ovvero degli effetti dell’episodio pregresso, alla luce di tutta la documentazione medica prodotta. All’Amministrazione sono stati assegnati novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza.

▸Che cosa succede all’aspettativa e al transito nei ruoli civili?

L’ordinanza sospende gli atti impugnati. Nel caso esaminato fra questi rientravano anche il decreto di collocamento in aspettativa speciale ai sensi dell’articolo 8 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 e gli atti della procedura di transito nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno.

▸Quando sarà decisa definitivamente la causa?

Il TAR per l’Emilia-Romagna ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del [omissis], nella quale terrà conto delle determinazioni assunte nel frattempo dall’Amministrazione. Fino ad allora la decisione resta cautelare e non definitiva.

Contenuto aggiornato al 22 ottobre 2026, sulla base dell’ordinanza del TAR per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, pubblicata il 21 ottobre 2026. Il caso è riportato in forma anonima. Rivolto al personale della Polizia di Stato e delle forze armate.

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