Intelligenza artificiale e offerta · Appalti pubblici

A cura dello Studio Legale Giaquinto · Aggiornato a ottobre 2026 · Appalti pubblici

In sintesi. Dal 30 maggio 2026 chi partecipa a una gara aperta per servizi o forniture sopra soglia europea deve dichiarare, nella domanda di partecipazione, se ha usato sistemi di intelligenza artificiale per redigere l’offerta tecnica e se intende usarli nell’esecuzione del contratto. Lo prevede lo schema di bando tipo n. 1/2023 aggiornato con la delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026.

Per i servizi di natura intellettuale resi da un professionista la dichiarazione è più stringente: vanno indicati i sistemi impiegati e le parti dell’offerta elaborate con il loro supporto, che deve restare strumentale.

1. Che cosa ha approvato l’Autorità e da quando si applica

Nella seduta del 1° aprile 2026 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, con la delibera n. 148, le modifiche allo «Schema di Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209» e, contestualmente, le integrazioni alla Domanda di partecipazione tipo, per renderla conforme alla normativa in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

La delibera indica tre ragioni dell’intervento: il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026 in tema di accesso agli atti e trattamento dei dati personali, l’entrata in vigore della legge 23 settembre 2025, n. 132 sull’intelligenza artificiale, e la progressiva applicabilità del Regolamento (UE) 2024/1689.

Il provvedimento è stato depositato presso la Segreteria del Consiglio il 4 maggio 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026. Il bando tipo e la domanda tipo sono entrati in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il perimetro va fissato subito. Il bando tipo n. 1 riguarda la procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Fuori da questo perimetro le clausole non si applicano in via diretta, ma nulla impedisce alle stazioni appaltanti di riprenderle in altri schemi di gara.

2. L’obbligo sta in due documenti distinti, non in uno solo

È il punto che genera più confusione nella pratica, perché i due documenti vanno letti insieme.

Il disciplinare di gara, al sottoparagrafo 15.1 dedicato alla domanda di partecipazione, enuncia l’obbligo: «In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare» l’uso dei sistemi nell’elaborazione dell’offerta tecnica e l’eventuale ricorso agli stessi in fase di esecuzione.

La domanda di partecipazione tipo contiene materialmente le dichiarazioni. Il suo paragrafo 10 è stato rubricato «Dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale», e i paragrafi successivi sono stati rinumerati di conseguenza. Chi compila la domanda sulla piattaforma di approvvigionamento digitale trova lì le opzioni da scegliere.

Un errore ricorrente. Diverse sintesi collocano le dichiarazioni «al paragrafo 15.1 della domanda di partecipazione». Il 15.1 è un sottoparagrafo del disciplinare e si limita a enunciare l’obbligo; le dichiarazioni da rendere stanno al paragrafo 10 della domanda di partecipazione tipo.

La conseguenza operativa è che la dichiarazione non è un allegato tecnico né una voce dell’offerta: è una dichiarazione resa nella domanda di partecipazione, e ne segue il regime.

3. Le due dichiarazioni del regime ordinario

Nel regime ordinario la domanda tipo chiede due dichiarazioni, entrambe in forma alternativa secca. Non esiste un’opzione intermedia.

La prima riguarda la predisposizione dell’offerta. Il concorrente dichiara di non essersi avvalso di sistemi di intelligenza artificiale, oppure di essersene avvalso per la redazione dell’offerta tecnica, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e la protezione dei dati, cioè il Regolamento (UE) 2016/679 e il decreto legislativo n. 196 del 2003.

La seconda riguarda l’esecuzione. Il concorrente dichiara che, in caso di aggiudicazione, non si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale per l’espletamento delle prestazioni, oppure che se ne avvarrà garantendo l’osservanza delle stesse norme.

Vale la pena soffermarsi sulla seconda, perché è quella che si tende a leggere di fretta. Non descrive un fatto già avvenuto: è un impegno che proietta i suoi effetti sull’intera durata del contratto. Un’impresa che dichiara di non avvalersene e poi introduce uno strumento in corso di esecuzione si trova in una posizione diversa da quella dichiarata in gara.

4. I servizi intellettuali resi da un professionista: una dichiarazione più stringente

Quando l’affidamento ha per oggetto servizi di natura intellettuale resi da un professionista, il bando tipo richiama espressamente l’articolo 13 della legge n. 132 del 2025 e prevede dichiarazioni diverse.

Qui la risposta positiva non basta: il concorrente che si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale deve indicare quali sistemi ha utilizzato e per quali parti dell’offerta tecnica, e deve attestare che l’impiego è avvenuto «per lo svolgimento di attività meramente strumentali e di supporto». Il disciplinare aggiunge che va comunque assicurata la prevalenza del lavoro intellettuale, oltre al controllo e alla verifica dei risultati ottenuti.

Sul versante dell’esecuzione, la dichiarazione positiva è ammessa «al fine esclusivo di supportare ed efficientare il servizio», sempre con prevalenza del lavoro intellettuale e con controllo e verifica dei risultati.

Non è una formula di stile. L’articolo 13 della legge n. 132 del 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. La dichiarazione di gara riproduce quel limite e lo rende verificabile dalla stazione appaltante.

Le dichiarazioni sull’intelligenza artificiale nella domanda di partecipazione tipo
ProfiloRegime ordinarioServizi intellettuali resi da professionista
Uso nella predisposizione dell’offertaSi dichiara se sì o se noSi dichiara se sì o se no
Sistemi impiegatiIndicazione non richiestaVanno indicati
Parti dell’offerta tecnicaIndicazione non richiestaVanno indicate, parte per parte
Limite di impiegoRispetto delle norme richiamateAttività meramente strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale
Uso in esecuzioneImpegno al rispetto delle stesse normeFine esclusivo di supporto ed efficientamento, con controllo e verifica dei risultati
Norme richiamateReg. (UE) 2024/1689, l. 132/2025, Reg. (UE) 2016/679, d.lgs. 196/2003Le stesse, con richiamo espresso all’art. 13 della l. 132/2025
Se sta preparando un’offerta tecnica e non sa come qualificare l’uso che la Sua struttura fa di questi strumenti, o se ha ricevuto una richiesta di chiarimenti su una dichiarazione già resa, può richiedere una valutazione preliminare della posizione in materia di appalti pubblici.

5. Che cosa accade se la dichiarazione manca o è incompleta

Poiché la dichiarazione è resa nella domanda di partecipazione, si applica il paragrafo 14 del disciplinare, sul soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Quel paragrafo chiarisce che sono sanabili le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, e non quelle dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, e include espressamente fra le fattispecie sanabili «l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda».

La stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni, indicando il contenuto, i soggetti che le devono rendere e la sezione della piattaforma dove inserire la documentazione.

Che cosa porta all’esclusione. La delibera n. 148 ha precisato la conseguenza del mancato riscontro: in caso di inutile decorso del termine la stazione appaltante procede all’esclusione «se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara». L’omissione iniziale è rimediabile; l’inerzia dopo la richiesta no.

Resta fermo che il paragrafo 14 esclude dalla sanatoria le false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione, su un piano diverso da quello dell’omissione.

Su che cosa si può sanare e che cosa no abbiamo dedicato un approfondimento a parte: il soccorso istruttorio negli appalti pubblici.

6. Che cosa conviene fare prima della prossima gara

La dichiarazione si rende in pochi secondi, ma presuppone una ricognizione che molte strutture non hanno mai fatto. Quattro verifiche, in ordine.

  • Sapere chi usa che cosa. Gli strumenti di assistenza alla scrittura sono spesso integrati in programmi già in uso, e chi redige la relazione tecnica può servirsene senza percepirlo come «uso di un sistema di intelligenza artificiale».
  • Distinguere i due momenti. L’uso nella predisposizione dell’offerta e l’uso in esecuzione sono oggetto di dichiarazioni autonome, e la seconda vincola per tutta la durata del contratto.
  • Per i servizi intellettuali, tenere traccia. Se va indicato quale sistema e per quale parte dell’offerta, la tracciabilità va costruita durante la redazione, non ricostruita a posteriori.
  • Verificare la coerenza con l’offerta tecnica. Una relazione che descrive processi automatizzati e una domanda che nega l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in esecuzione sono due documenti che la stazione appaltante legge insieme.

Per inquadrare la materia nel suo complesso resta utile la nostra guida al Codice dei contratti pubblici.

Domande frequenti

▸Da quando si applicano le dichiarazioni sull’intelligenza artificiale nelle gare?

Il bando tipo n. 1/2023 aggiornato con la delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026 e la domanda di partecipazione tipo sono entrati in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026.

▸A quali gare si applicano le clausole sull’intelligenza artificiale del bando tipo n. 1?

Il bando tipo n. 1/2023 riguarda la procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

▸Dove va resa la dichiarazione sull’uso di sistemi di intelligenza artificiale?

La dichiarazione si rende nella domanda di partecipazione, al paragrafo 10 della domanda di partecipazione tipo, rubricato «Dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale». L’obbligo è enunciato nel disciplinare di gara, al sottoparagrafo 15.1.

▸Che cosa deve dichiarare un operatore economico sull’uso dell’intelligenza artificiale?

L’operatore economico dichiara se si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale per la redazione dell’offerta tecnica e se, in caso di aggiudicazione, se ne avvarrà per l’esecuzione della prestazione, garantendo in entrambi i casi il rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e la protezione dei dati.

▸La dichiarazione è diversa per i servizi di natura intellettuale?

Sì. Per i servizi di natura intellettuale resi da un professionista il bando tipo richiama l’articolo 13 della legge n. 132 del 2025 e richiede di indicare quali sistemi di intelligenza artificiale sono stati utilizzati e per quali parti dell’offerta tecnica, assicurando la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti.

▸L’uso di sistemi di intelligenza artificiale per redigere l’offerta comporta l’esclusione dalla gara?

No. Il bando tipo n. 1/2023 aggiornato non vieta l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta: ne impone la dichiarazione e il rispetto delle norme richiamate. Per i servizi intellettuali l’impiego è circoscritto alle attività strumentali e di supporto.

▸Che cosa succede se l’operatore economico omette la dichiarazione sull’intelligenza artificiale?

Trattandosi di una dichiarazione resa nella domanda di partecipazione, trova applicazione il soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del decreto legislativo n. 36 del 2023. La stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni per regolarizzare; in caso di inutile decorso del termine procede all’esclusione, quando la regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o altro documento necessario ai fini della partecipazione.

▸Che cosa prevede l’articolo 13 della legge n. 132 del 2025?

L’articolo 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera, e che le informazioni sui sistemi utilizzati sono comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

▸La dichiarazione sull’intelligenza artificiale riguarda anche l’esecuzione del contratto?

Sì. La domanda di partecipazione tipo contiene una dichiarazione autonoma relativa alla fase esecutiva, con la quale l’operatore economico dichiara se, in caso di aggiudicazione, si avvarrà o meno di sistemi di intelligenza artificiale per l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

Contenuto aggiornato al 20 ottobre 2026, sulla base della delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026, dello schema di bando tipo n. 1/2023 nella versione consolidata e della domanda di partecipazione tipo. Rivolto a imprese e operatori economici che partecipano a procedure di gara in Italia.

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