Il ricorso straordinario, oggi disciplinato dal D.P.R. n. 1199/1971 come riformato dal D.L. n. 19/2026, resta un'alternativa praticabile al ricorso al TAR per contestare gli atti illegittimi di un concorso pubblico, con il vantaggio di un termine di impugnazione più ampio (120 giorni) e costi generalmente più contenuti. La riforma del 2026 ha trasferito la competenza decisionale dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio di Stato, senza modificare termini, procedimento e garanzie per le parti. Il limite principale resta l'assenza di una tutela cautelare piena e rapida, che rende il ricorso al TAR la scelta preferibile nei casi di effettiva urgenza. La valutazione tra i due rimedi — che restano alternativi e non cumulabili — va sempre condotta caso per caso, alla luce della fase della procedura concorsuale e delle esigenze concrete del candidato.
La qualificazione determina quali procedure l'ente può bandire da solo. Livelli, requisiti, durata e le condotte che portano alla sospensione.