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Il quadro normativo di partenza: il D.M. 103/2018

Per anni, il limite di età per partecipare ai concorsi pubblici per l’accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato — e in particolare alla qualifica di commissario — è stato fissato in 30 anni dal D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103. Una soglia anagrafica che ha di fatto escluso dalla procedura concorsuale un’ampia platea di candidati in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti.

La legittimità di questo limite è stata messa in discussione sul piano del diritto europeo antidiscriminatorio, in particolare alla luce della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, vietando — tra le altre forme di discriminazione — quella fondata sull’età.

La svolta della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (2022)

Il primo intervento decisivo è venuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con la sentenza della Sezione VII del 17 novembre 2022 nella causa C-304/21 ha affrontato direttamente la questione del limite di 30 anni per i commissari della Polizia di Stato italiana.

La Corte ha dichiarato che la direttiva 2000/78/CE, letta alla luce dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, osta a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia nei seguenti casi:

«allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare» (CGUE, causa C-304/21, sentenza 17 novembre 2022).

La sentenza ha rimesso al giudice nazionale la verifica in concreto delle funzioni effettivamente svolte dai commissari, aprendo la strada a un accertamento istruttorio che avrebbe poi caratterizzato il successivo percorso giurisdizionale davanti al Consiglio di Stato.

La conclusione del percorso: la sentenza del Consiglio di Stato n. 397/2026

Raccogliendo il mandato della Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato ha disposto un’istruttoria documentale acquisendo dal Ministero dell’Interno dati concreti sulle funzioni effettivamente svolte dai commissari nel periodo 2016-2021. I risultati hanno confermato quanto già lasciava intuire il quadro normativo: nel quinquennio considerato, gli episodi in cui un commissario o vicecommissario ha fatto personalmente e direttamente uso della forza fisica sono stati appena quindici, su una categoria di migliaia di funzionari in servizio.

Sulla base di questo accertamento fondato sull’evidenza dei fatti — il cosiddetto approccio evidence based richiesto dalla Corte di Giustizia — il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 397 del 19 gennaio 2026 ha accolto l’appello e annullato il D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103 nella parte in cui fissava il limite di età di 30 anni.

La pronuncia ha chiarito espressamente le conseguenze dell’annullamento:

«L’effetto di questo annullamento è quello di far rivivere la norma previgente, ovvero quella dell’art. 3 D.M. Interno 6 aprile 1999 n. 115, che prevedeva il limite di età di 32 anni» (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 397/2026).

Oltre all’annullamento del D.M. 103/2018, la sentenza ha rilevato che l’abbassamento del limite di età da 32 a 30 anni incideva negativamente sul principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici, senza che ciò apparisse giustificato alla stregua dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Il percorso giurisprudenziale in sintesi

2018 D.M. Interno n. 103 fissa il limite di età a 30 anni per i concorsi da commissario della Polizia di Stato.
2021 Il Consiglio di Stato, Sez. IV, dispone rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (causa C-304/21).
Nov. 2022 CGUE, Sez. VII: il limite di 30 anni contrasta con la direttiva 2000/78/CE se le funzioni dei commissari non richiedono capacità fisiche particolari. La verifica spetta al giudice nazionale.
2023–2024 Istruttoria del Consiglio di Stato: acquisiti dati ministeriali sulle funzioni dei commissari nel periodo 2016-2021. Rilevati solo 15 episodi di uso della forza fisica in cinque anni.
Gen. 2026 Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 397/2026: annullato il D.M. 103/2018 nella parte relativa al limite di 30 anni. Rivive il limite di 32 anni del D.M. 115/1999.
Apr. 2026 Nuovo bando per 220 posti di commissario: l’Amministrazione ripropone il limite di 30 anni, non conformandosi alla sentenza.

Il problema attuale: la sentenza non si applica automaticamente

Nonostante la chiarezza della pronuncia del Consiglio di Stato, il bando pubblicato il 20 aprile 2026 per il concorso a 220 posti di commissario ha riproposto il limite di età di 30 anni.

Questo accade perché il giudicato amministrativo produce effetti soltanto tra le parti del giudizio. La sentenza n. 397/2026 vincola l’Amministrazione esclusivamente nei confronti del ricorrente che l’ha ottenuta e non opera automaticamente a favore di tutti i candidati che si trovino in situazione analoga.

In sintesi: chiunque abbia tra i 30 e i 32 anni e voglia partecipare al nuovo concorso da commissario non può limitarsi a invocare la sentenza del Consiglio di Stato. Deve necessariamente impugnare in proprio il bando del 20 aprile 2026, facendo valere i medesimi vizi già riconosciuti dalla giurisprudenza.

Le prospettive per altri concorsi: carriera prefettizia e avvocatura dello Stato

Il principio affermato dalla Corte di Giustizia e dal Consiglio di Stato non è circoscritto ai soli concorsi per commissari della Polizia di Stato. La Corte europea ha fondato il proprio ragionamento sull’analisi delle funzioni effettivamente svolte in concreto, in relazione all’effettivo impiego di capacità fisiche particolari: un criterio che si presta ad essere applicato ad altre figure professionali con caratteristiche analoghe.

In questa prospettiva, risultano potenzialmente suscettibili di analoga censura i limiti di età previsti per l’accesso alla carriera prefettizia e a quella di procuratore dello Stato, ove si dimostri — come appare difficilmente contestabile per funzioni di natura eminentemente amministrativa, direttiva e giuridico-contenziosa — che le funzioni effettivamente esercitate non richiedano capacità fisiche particolari.

La giurisprudenza è in evoluzione. Alla pubblicazione dei prossimi bandi per l’accesso a queste carriere, valuterò le domande di tutela di coloro che, superato il limite anagrafico previsto, intendano impugnare i bandi eventualmente non conformi al quadro giurisprudenziale europeo.

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Avv. Alessio Giaquinto

Studio Legale Giaquinto · Battipaglia (SA)
Direttore scientifico di Cammino Diritto (ANVUR, Area 12 – Scienze giuridiche, ISSN 2532-9871)