La verifica dei requisiti degli operatori economici è attività riservata alla stazione appaltante e non può essere affidata a soggetti privati. Lo ha affermato l’Autorità nazionale anticorruzione con due atti del 1° aprile 2026, adottati dopo aver riscontrato la prassi opposta in sede di vigilanza.
Il problema nasce da una soluzione organizzativa che a molte amministrazioni è sembrata pratica: affidare a un operatore privato il compito di raccogliere i documenti necessari a comprovare i requisiti dei concorrenti – certificati del casellario giudiziale, documentazione antimafia, certificazioni varie – e riceverli già ordinati, riservando all’ufficio la sola valutazione.
L’Autorità ha ritenuto questo schema non conforme al Codice. Per gli enti che abbiano contratti in corso costruiti su questo modello, o che stiano valutando di adottarlo, è possibile sottoporre la propria posizione allo Studio per una valutazione preliminare.
1. Che cosa ha rilevato l’Autorità
Con il comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026, intitolato allo svolgimento dell’attività di verifica dei requisiti da parte di operatori economici privati terzi diversi dalle stazioni appaltanti, l’Autorità ha reso noto di avere riscontrato, nell’attività di vigilanza, che alcune amministrazioni esternalizzavano a soggetti privati l’acquisizione della documentazione comprovante i requisiti di ordine generale di concorrenti e affidatari.
Nello stesso giorno, con la delibera n. 116, adottata all’esito di una visita ispettiva presso una centrale di committenza regionale, l’Autorità ha ritenuto illegittimi gli affidamenti esaminati proprio in ragione di quella esternalizzazione, sottolineando che la gravità delle violazioni risulta accentuata dal ruolo di aggregatore regionale dell’ente, dal quale è legittimo attendersi una professionalità elevata.
2. Perché la verifica non è delegabile
La ragione non è formale. La verifica dei requisiti non si esaurisce nella raccolta di certificati: comprende l’acquisizione dei documenti e la loro valutazione, e costituisce espressione propria dell’attività provvedimentale dell’amministrazione. È il segmento in cui si decide se un operatore possa contrattare con la pubblica amministrazione, e quella decisione non è trasferibile a un privato.
Il Codice, del resto, costruisce la funzione intorno alla stazione appaltante e al responsabile unico del progetto. L’articolo 15 individua il RUP come titolare della responsabilità sull’intero ciclo dell’intervento; l’articolo 17 colloca la verifica dei requisiti tra l’esame delle offerte e l’aggiudicazione; l’articolo 99 stabilisce come la verifica va condotta, cioè attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico e l’interoperabilità con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
3. Il profilo della protezione dei dati
All’argomento istituzionale l’Autorità ne affianca uno pratico, che merita attenzione perché tocca un’area di responsabilità diversa. Quando è un soggetto privato a richiedere agli enti pubblici certificati riferiti a persone fisiche, l’amministrazione che li rilascia non è in condizione di verificare l’identità effettiva del richiedente, e gli interessati possono ignorare che i propri dati sono transitati per un intermediario.
4. Lo strumento previsto dal Codice
L’alternativa indicata dall’Autorità non è un aggravio, ma lo strumento che il Codice ha costruito proprio per questa funzione: il fascicolo virtuale dell’operatore economico, disciplinato dall’articolo 24 e operativo presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nella versione in uso per le procedure indette dal 1° gennaio 2024.
Il fascicolo consente l’acquisizione diretta dei dati per interoperabilità con le banche dati pubbliche, si aggiorna automaticamente e vale per tutte le procedure a cui l’operatore partecipa. Dal 2025 l’accesso da parte della stazione appaltante non richiede più un’autorizzazione espressa dell’impresa.
5. Che cosa si può ancora affidare all’esterno
La pronuncia non impedisce ogni forma di supporto. Resta praticabile la strada che il Codice prevede espressamente: l’articolo 15, comma 6, consente di destinare risorse non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara all’affidamento di incarichi di assistenza al RUP, quando la struttura interna non sia sufficiente. La differenza è di sostanza: il supporto tecnico-giuridico affianca l’ufficio nell’esercizio della funzione, mentre l’esternalizzazione della verifica la sostituisce.
Il criterio pratico per distinguere è chiedersi chi accede alle banche dati e chi assume la decisione. Se il privato interroga i registri pubblici al posto dell’amministrazione, si è fuori dal perimetro. Se l’ufficio conduce la verifica con il fascicolo virtuale e si avvale di un supporto per l’istruttoria e per la qualificazione giuridica degli esiti, si resta dentro. Sul ruolo complessivo della figura si rinvia all’articolo dedicato al RUP nel nuovo Codice dei contratti.
Domande frequenti
Una stazione appaltante può incaricare una società esterna di acquisire i certificati dei concorrenti?
No. Con il comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026 l’Autorità nazionale anticorruzione ha affermato che la verifica dei requisiti è attività necessariamente riservata alla stazione appaltante, comprensiva sia dell’acquisizione documentale sia della valutazione, e non delegabile a operatori economici privati terzi.
Come si verifica allora il possesso dei requisiti?
Attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e l’interoperabilità con le banche dati delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto dispone l’articolo 99 dello stesso decreto.
L’ente può farsi assistere da un professionista esterno?
Sì, ma su un piano diverso. L’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 36/2023 consente di destinare risorse non superiori all’1 per cento dell’importo a base di gara all’affidamento di incarichi di assistenza al responsabile unico del progetto. Il supporto affianca l’ufficio, non sostituisce la funzione di verifica.
Un parere prima dell'adozione dell'atto
Lo Studio rende pareri scritti a stazioni appaltanti, RUP ed enti concedenti sulle questioni che precedono la determina. La proposta di incarico contiene i dati necessari per l'affidamento diretto e la fatturazione avviene con scissione dei pagamenti.
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