Norme e sistema · Enti pubblici e stazioni appaltanti

A cura dello Studio Legale Giaquinto  ·  Aggiornato a giugno 2026  ·  Appalti pubblici

Il Responsabile Unico del Progetto è la figura centrale attorno a cui ruota l’intera procedura di affidamento nel nuovo Codice dei contratti pubblici. Il D.Lgs. 36/2023 ne ha ridisegnato compiti, responsabilità e limiti operativi in modo significativo rispetto alla disciplina previgente. Questo articolo illustra il quadro normativo aggiornato con attenzione ai profili di responsabilità che più frequentemente danno origine a contenzioso.

1. Dal RUP al RUP: la nuova denominazione e la continuità sostanziale

Il D.Lgs. 36/2023 ha mantenuto la figura del Responsabile Unico del Procedimento, rinominandola Responsabile Unico del Progetto per sottolineare la centralità della dimensione progettuale nell’intero ciclo di vita del contratto. La sigla RUP rimane invariata, ma il perimetro delle funzioni si è ampliato.

La norma di riferimento è l’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, che individua il RUP come il soggetto cui è affidata la responsabilità del procedimento di affidamento e dell’esecuzione del contratto. Le Linee Guida ANAC n. 3, pur emanate sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016, conservano valore orientativo per i profili non espressamente disciplinati dal nuovo Codice o dalla sua Allegato I.2.

Allegato I.2. Il nuovo Codice rinvia a un allegato specifico — l’Allegato I.2 — per la disciplina di dettaglio dei compiti e dei requisiti del RUP. Si tratta di una fonte normativa secondaria che le stazioni appaltanti sono tenute a conoscere e applicare, e che ha sostituito le Linee Guida ANAC n. 3 nella parte in cui queste risultavano incompatibili con la nuova disciplina.

2. Chi può essere nominato RUP

Il RUP deve essere un dipendente di ruolo della stazione appaltante, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione all’oggetto del contratto. Il nuovo Codice ha rafforzato i requisiti di professionalità, prevedendo che per i contratti di lavori di maggiore complessità il RUP debba possedere specifiche qualifiche tecniche.

Nei casi in cui la stazione appaltante sia priva di personale con le competenze richieste, l’art. 15, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 consente di nominare RUP un dipendente di altra amministrazione ovvero, per le stazioni appaltanti non qualificate, di avvalersi del supporto di una centrale di committenza qualificata. Non è invece consentita la nomina di un soggetto esterno all’amministrazione come RUP titolare.

Il caso dei Comuni di piccole dimensioni

Per i Comuni con ridotte dotazioni organiche — situazione frequente nei piccoli enti e nelle Comunità montane — il problema della designazione del RUP è particolarmente sentito. L’orientamento prevalente consente di cumulare la funzione di RUP con altre funzioni amministrative, purché non vi siano incompatibilità specifiche e il soggetto designato abbia le competenze minime richieste dalla tipologia e dall’importo del contratto.

Attenzione. La nomina di un RUP privo dei requisiti professionali prescritti non è una mera irregolarità formale: può determinare la nullità degli atti adottati nell’ambito della procedura e, in presenza di danno erariale, espone il dirigente che ha disposto la nomina a responsabilità contabile davanti alla Corte dei conti.

3. Le funzioni del RUP nelle fasi della procedura

Il RUP interviene in tutte le fasi del ciclo contrattuale, con compiti che variano a seconda della fase.

Fase di programmazione e progettazione

Il RUP cura la redazione o la verifica del documento di fattibilità delle alternative progettuali, coordina le attività di progettazione e verifica la correttezza e completezza degli elaborati tecnici prima dell’avvio della procedura. Per i contratti di lavori, è responsabile della validazione del progetto esecutivo.

Fase di affidamento

Il RUP predispone o coordina la predisposizione degli atti di gara, cura la pubblicazione dei bandi, presiede — salvo diversa disposizione — la commissione giudicatrice nelle procedure con il criterio del prezzo più basso, e adotta i provvedimenti di ammissione ed esclusione degli operatori. Nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP non può far parte della commissione giudicatrice, salvo eccezioni tassativamente previste.

Fase di esecuzione

Il RUP sovraintende all’esecuzione del contratto, coordina il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione, verifica il rispetto dei tempi e dei costi, autorizza le varianti nei limiti stabiliti dal Codice e propone la risoluzione del contratto in presenza dei presupposti di legge.

4. I profili di responsabilità

La concentrazione di funzioni in capo al RUP comporta una corrispondente concentrazione di responsabilità, che si articola su più piani.

  • Responsabilità amministrativa: il RUP risponde degli atti illegittimi adottati nell’esercizio delle sue funzioni, che possono essere impugnati davanti al TAR dagli operatori economici lesi.
  • Responsabilità erariale: in caso di danno alle finanze pubbliche derivante da condotte negligenti o dolose, il RUP è soggetto al giudizio della Corte dei conti.
  • Responsabilità penale: rilevano in particolare le ipotesi di turbata libertà degli incanti, abuso d’ufficio nella forma residuale ancora applicabile, e i reati contro la pubblica amministrazione.
  • Responsabilità disciplinare: le violazioni dei doveri d’ufficio nell’esercizio delle funzioni di RUP possono dar luogo a procedimento disciplinare.
La “depenalizzazione” dell’abuso d’ufficio. La l. 114/2024 ha abrogato il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), con effetti rilevanti per i funzionari pubblici tra cui il RUP. La condotta un tempo sussumibile nell’abuso d’ufficio può tuttavia ancora rilevare sotto altri profili — in particolare come peculato per distrazione o come omissione di atti d’ufficio — oltre che sul piano della responsabilità erariale, che rimane invariata.

5. I limiti operativi più frequenti nella prassi

Alcune situazioni ricorrenti nella prassi degli enti locali generano incertezza applicativa e possono esporre il RUP a contestazioni.

La gestione delle varianti in corso d’opera è tra le aree più critiche: le varianti sono ammesse solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, e il RUP che autorizza una variante al di fuori di questi casi rischia di rispondere del maggior costo sostenuto dall’amministrazione.

L’affidamento diretto ripetuto allo stesso operatore è un altro profilo sensibile: anche quando i singoli affidamenti rispettino le soglie previste, la reiterazione sistematica nei confronti del medesimo soggetto può essere contestata come elusione delle norme sulla concorrenza.

Infine, la mancata verifica dei requisiti in fase di esecuzione — in particolare la regolarità contributiva e le eventuali cause sopravvenute di esclusione — espone la stazione appaltante a responsabilità solidale nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto.

Lo Studio Legale Giaquinto assiste enti pubblici, stazioni appaltanti e RUP nella gestione delle procedure di affidamento, nella prevenzione dei profili di responsabilità e nel contenzioso amministrativo ed erariale.

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