Il caso
Con ordinanza pubblicata il 29 aprile 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha accolto l’appello cautelare proposto nell’interesse di una candidata assistita dallo Studio Legale Giaquinto avverso l’ordinanza del T.A.R. Lazio, Sezione Prima, n. 956/2026, che aveva rigettato la domanda cautelare in primo grado.
La vicenda prende le mosse dalla procedura di selezione per la nomina a Giudice Onorario di Pace bandita con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 dell’11 aprile 2023. La candidata, avvocata con oltre quattordici anni di anzianità professionale alla data di scadenza del bando, aveva partecipato alla procedura, svolto il tirocinio semestrale e conseguito il giudizio di idoneità. All’esito della procedura era risultata prima idonea non nominata.
Il 30 dicembre 2025 la Corte costituzionale aveva pubblicato la sentenza n. 213/2025, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 116/2017, limitatamente alle parole «con il limite massimo di dieci anni di anzianità», per eccesso di delega rispetto alla legge n. 57/2016. In applicazione del criterio costituzionalmente corretto — anzianità professionale effettiva senza limite temporale — la candidata avrebbe dovuto prevalere su tutti i nominati con il medesimo titolo preferenziale e conseguire la nomina.
Con ricorso notificato nel gennaio 2026, è stata impugnata la delibera di nomina dinanzi al T.A.R. Lazio, formulando istanza cautelare.
Il rigetto in primo grado e l’appello
Il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 956/2026 dell’11 febbraio 2026, ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo che l’atto lesivo fosse la delibera di ammissione al tirocinio del 20 marzo 2024 — non tempestivamente impugnata — e che la sentenza n. 213/2025 fosse pertanto «inefficace» rispetto a una graduatoria ormai consolidata. L’impostazione si fondava sulla tesi del «rapporto esaurito»: poiché la graduatoria degli ammessi al tirocinio era divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini, la successiva dichiarazione di incostituzionalità del criterio applicato non avrebbe potuto riverberarsi sugli atti della procedura.
Contro questa decisione è stato proposto appello cautelare al Consiglio di Stato, contestando l’erronea individuazione dell’atto lesivo e l’insussistenza del rapporto esaurito rispetto ad un atto — la delibera di ammissione al tirocinio — che la candidata non aveva alcun interesse ad impugnare, in quanto la ammetteva alla fase successiva della procedura senza escluderla.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha accolto l’appello cautelare con una motivazione netta e di rilievo sistematico.
Il Collegio ha ritenuto che la delibera del 20 marzo 2024 «non appare essere l’atto lesivo idoneo ad esaurire il rapporto in quanto ammetteva la ricorrente al tirocinio e non determinava la graduatoria finale». Ha quindi riconosciuto la sussistenza del periculum in mora, osservando che «il punteggio attribuito sulla base di una norma dichiarata successivamente incostituzionale lede definitivamente il bene della vita richiesto».
Per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha accolto l’istanza cautelare e ordinato la trasmissione degli atti al T.A.R. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
I principi affermati
La pronuncia è significativa per almeno tre ragioni.
In primo luogo, chiarisce quando un atto della procedura concorsuale lede concretamente l’interesse del candidato e da quale momento decorre il termine di impugnazione. La delibera di ammissione al tirocinio non è autonomamente lesiva per il candidato ammesso: produce un effetto favorevole e non determina la graduatoria finale. L’onere di impugnazione sorge soltanto con la delibera di nomina, che per la prima volta individua i nominati ed esclude i non nominati, incidendo in modo attuale, concreto e definitivo sul bene della vita perseguito.
In secondo luogo, delimita la categoria del rapporto esaurito in presenza di sopravvenienze costituzionali. Il rapporto non si esaurisce con la mancata impugnazione di un atto che il soggetto interessato non aveva interesse ad impugnare. La decadenza processuale presuppone sempre la concreta possibilità e l’interesse ad agire: non può operare rispetto ad un atto che il candidato aveva tutto il diritto di non contestare.
In terzo luogo, conferma la piena efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità sui rapporti non definitivamente esauriti, ai sensi dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30, comma 3, l. n. 87/1953. Il punteggio formato sulla base di una norma dichiarata incostituzionale lede il bene della vita e integra il periculum in mora richiesto dall’art. 55 c.p.a.
Conclusioni
La pronuncia del Consiglio di Stato apre la via alla trattazione del merito in tempi ravvicinati. Le questioni giuridiche sottese — i limiti del rapporto esaurito, l’individuazione dell’atto effettivamente lesivo dell’interesse nelle procedure selettive per la magistratura onoraria, gli effetti della sentenza n. 213/2025 — sono destinate ad assumere rilievo per tutti i candidati che si trovano in analoga posizione e che hanno partecipato alle procedure selettive bandite in applicazione del criterio del limite decennale dichiarato incostituzionale.
