Un albero secco o malato che incombe sul fondo del vicino può essere fatto abbattere con un ricorso cautelare, senza aspettare che cada. Il Tribunale di Salerno ha accolto la denuncia di danno temuto presentata dallo Studio contro un ente pubblico, ordinando l’abbattimento di alberi di alto fusto ormai secchi e fissando una penale di 30 euro per ogni giorno di ritardo.
Su ricorso dello Studio Legale Giaquinto, il Tribunale di Salerno, in sezione feriale, ha accolto in meno di quaranta giorni dal deposito una denuncia di danno temuto contro un ente pubblico gestore di terreni demaniali. Il giudice ha ordinato l’abbattimento di un filare di alberi di alto fusto secchi o gravemente compromessi, che minacciavano il fondo confinante, e la messa in sicurezza dell’area. Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione l’ente dovrà pagare 30 euro.
L’ordinanza è un buon promemoria per chiunque abbia alberi pericolanti oltre il confine: non occorre aspettare il danno, e il fatto che la situazione duri da anni non fa venir meno l’urgenza. A tutela del nostro assistito, la vicenda è esposta in forma anonima. Chi si trovi in una situazione analoga può sottoporre il caso allo Studio.
1. La vicenda
Il proprietario di un fondo agricolo confinava con terreni demaniali gestiti da un consorzio di bonifica. Su quei terreni, a poca distanza dal confine, c’erano otto alberi di alto fusto in stato di degrado e abbandono, che minacciavano la recinzione e le colture del fondo vicino. Il proprietario aveva segnalato più volte la situazione all’ente nel corso degli anni, senza ottenere alcun intervento, e di recente aveva inviato una formale diffida e messa in mora, rimasta senza risposta.
A sostegno del ricorso lo Studio ha prodotto una relazione agronomica, redatta dopo un sopralluogo. Ne emergeva che:
- sei alberi su otto erano completamente secchi e gli altri due gravemente compromessi sotto il profilo fitosanitario;
- sette alberi erano inclinati verso il fondo del ricorrente;
- tutti gli esemplari rientravano nella classe di rischio D, il massimo livello di pericolosità, con l’indicazione tecnica di abbattere l’intero filare come unico intervento idoneo a eliminare il pericolo.
2. Che cos’è la denuncia di danno temuto
L’articolo 1172 del codice civile consente a chi ha motivo di temere che da un edificio, da un albero o da altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla sua proprietà di chiedere al giudice di ordinare le misure necessarie per eliminarlo. Si agisce con un procedimento cautelare, disciplinato dall’articolo 688 del codice di procedura civile. I presupposti, richiamati dal Tribunale, sono tre:
- un pericolo di danno futuro, minacciato da una cosa a un’altra cosa;
- la gravità del pericolo, cioè l’idoneità della situazione a distruggere o danneggiare gravemente la cosa a cui sovrasta, valutata al momento della domanda e non a posteriori;
- la prossimità del pericolo, nello spazio e nel tempo: il danno deve poter verificarsi da un momento all’altro.
Non si richiede un danno certo, e nemmeno bisogna aspettare che si verifichi: basta un pericolo ragionevole, attuale e probabile, valutato secondo il criterio della persona media. Se il danno è già avvenuto, la strada è un’altra, l’azione di risarcimento.
«Ai fini della tutela cautelare non è necessario attendere il concreto verificarsi del danno, essendo sufficiente un pericolo ragionevole, attuale e probabile, ovvero la possibilità che il mancato intervento determini l’aggravamento della situazione.»
Tribunale di Salerno, sezione feriale, ordinanza del 4 settembre 2026
3. Le difese dell’ente e perché non hanno retto
L’ente si è costituito sostenendo che il ricorso fosse inammissibile e infondato. Le sue obiezioni principali erano tre.
- Una situazione immutata da oltre vent’anni. Gli alberi c’erano da sempre e non si erano mai verificati eventi dannosi: mancherebbero perciò un pericolo attuale e l’urgenza.
- Un sopralluogo senza pericolo. Un controllo tecnico disposto dopo la diffida non aveva rilevato rischi attuali o imminenti, ma solo uno stato di quiescenza vegetativa.
- Un intervento già avviato. L’ente aveva comunque iniziato, in via precauzionale e senza riconoscere alcuna responsabilità, le procedure per la rimozione.
Il Tribunale le ha respinte, con alcuni passaggi di interesse generale.
- Le segnalazioni fatte negli anni non escludono l’attualità del pericolo: al momento del ricorso la situazione si era significativamente aggravata.
- La stessa documentazione dell’ente, una nota di un suo funzionario, confermava lo stato fitosanitario compromesso e consigliava di tagliare le piante quanto prima, a scopo precauzionale.
- La consulenza tecnica di parte, prodotta dal ricorrente, non era stata adeguatamente confutata.
- È dato di comune esperienza che gli alberi di alto fusto non più vitali o gravemente compromessi possano costituire fonte di pericolo per la caduta del fusto o di sue parti: rischio tanto più prevedibile in presenza di eventi atmosferici intensi, ormai frequenti.
«La circostanza che la situazione di pericolo fosse stata denunciata nel corso degli anni […] non consente di escludere, all’attualità, il requisito del periculum, dovendosi ritenere che, al momento della proposizione del ricorso, la situazione di fatto si fosse significativamente aggravata.»
Tribunale di Salerno, sezione feriale, ordinanza del 4 settembre 2026
4. Cosa ha deciso il Tribunale
Il ricorso è stato accolto per intero. In concreto:
- l’ente deve provvedere senza indugio all’abbattimento degli alberi che si trovano sul fondo nella sua disponibilità e confinano con la proprietà del ricorrente, e alla messa in sicurezza dell’area;
- per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dovrà pagare 30 euro, a partire dall’undicesimo giorno successivo alla notificazione dell’ordinanza e per un massimo di novanta giorni;
- le spese del procedimento sono a carico dell’ente.
«Tenuto conto della natura dell’obbligo imposto, della finalità di sollecita eliminazione della situazione di pericolo e del necessario equilibrio tra funzione coercitiva della misura e proporzionalità dell’importo, appare congrua la determinazione della somma in euro 30,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dall’undicesimo giorno successivo alla notificazione dell’ordinanza e per un periodo massimo di novanta giorni.»
Tribunale di Salerno, sezione feriale, ordinanza del 4 settembre 2026
Il testo completo del provvedimento, nella versione oscurata, si può leggere e scaricare in PDF.
5. Cosa fare se un albero minaccia il proprio fondo
Dall’ordinanza si ricavano alcune indicazioni pratiche per chi si trova in una situazione simile, sia che l’albero appartenga a un privato sia che si trovi su un terreno pubblico.
- Documentare lo stato dei luoghi con una relazione tecnica, per esempio agronomica, che descriva le condizioni degli alberi, il livello di rischio e l’intervento necessario.
- Diffidare formalmente il proprietario o l’ente, chiedendo una verifica e la messa in sicurezza, e conservare la prova dell’invio.
- Non attendere il danno: la tutela cautelare serve a evitarlo, e il fatto che il pericolo sia noto da tempo non la preclude.
- Agire con il giusto strumento: se il danno si è già verificato, la via è l’azione di risarcimento; se il rischio riguarda l’incolumità delle persone, la denuncia di danno temuto non è lo strumento adatto.
Domande frequenti
Che cos’è la denuncia di danno temuto?
È il rimedio previsto dall’articolo 1172 del codice civile, che si chiede con ricorso cautelare ai sensi dell’articolo 688 del codice di procedura civile, per ottenere dal giudice l’ordine di eliminare un pericolo di danno grave e prossimo che una cosa, per esempio un albero, rappresenta per la proprietà del vicino.
Si può agire prima che l’albero cada?
Sì, è proprio lo scopo del rimedio. Non occorre un danno certo né già verificato: basta un pericolo ragionevole, attuale e probabile, grave e prossimo, valutato con il criterio della persona media. Se il danno è già avvenuto, si può agire soltanto per il risarcimento.
Se la situazione dura da anni si può ancora chiedere l’abbattimento?
Sì. Secondo il Tribunale, il fatto che il pericolo sia stato segnalato nel corso degli anni non esclude che, al momento del ricorso, esso sia attuale, specie se la situazione si è nel frattempo aggravata, come nel caso di alberi che nel tempo sono morti o si sono inclinati.
Che cosa succede se l’obbligato non esegue l’ordine?
Il giudice può disporre una misura coercitiva indiretta ai sensi dell’articolo 614-bis del codice di procedura civile: una somma dovuta per ogni giorno di ritardo. Nel caso esaminato, 30 euro al giorno dall’undicesimo giorno successivo alla notificazione dell’ordinanza, per un massimo di novanta giorni.
