In sintesi. Il Codice dei contratti pubblici è il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. È in vigore dal 1° aprile 2023 e ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023, data dalla quale è stato abrogato il precedente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si compone di 229 articoli distribuiti in cinque Libri, con gli allegati che ne sono parte integrante.
Dalla sua entrata in vigore il testo è stato modificato più volte. L’intervento più esteso è il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, il cosiddetto correttivo; l’ultimo che incide sulla disciplina dei consorzi è la legge 11 marzo 2026, n. 34.
Che cosa trova in questa pagina
Che cos’è il Codice dei contratti pubblici
Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 disciplina l’affidamento e l’esecuzione dei contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni pubbliche. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, supplemento ordinario n. 12/L.
Due date vanno tenute distinte, perché la confusione fra le due è all’origine di molti errori nella individuazione della disciplina applicabile a una singola procedura.
- 1° aprile 2023: entrata in vigore del Codice.
- 1° luglio 2023: acquisto di efficacia delle disposizioni, secondo l’articolo 229. Dalla stessa data l’articolo 226 ha abrogato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Come è costruito: i cinque Libri
Il Codice si articola in cinque Libri, per un totale di 229 articoli. La struttura non è puramente redazionale: segue il ciclo di vita del contratto, dalla programmazione all’esecuzione, e colloca in un Libro autonomo il contenzioso.
| Libro | Titolo | Che cosa contiene |
|---|---|---|
| I | Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione | I principi generali, il ciclo di vita digitale, la qualificazione delle stazioni appaltanti, la programmazione e le fasi progettuali |
| II | Dell’appalto | Il cuore operativo: contratti sotto e sopra soglia, requisiti, procedure di scelta, criteri di aggiudicazione, esecuzione |
| III | Dell’appalto nei settori speciali | La disciplina di acqua, energia, trasporti e servizi postali |
| IV | Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni | Concessioni, finanza di progetto, locazione finanziaria, contratto di disponibilità |
| V | Del contenzioso e dell’Autorità nazionale anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie | Rimedi, rapporti con l’Autorità, norme di chiusura fra cui gli articoli 226 e 229 |
Il Libro II è quello che assorbe la gran parte delle questioni pratiche: chi cerca la norma su un’esclusione, su un requisito o su un criterio di aggiudicazione la trova quasi sempre lì.
I principi dei primi dodici articoli
I primi dodici articoli non sono una premessa di stile. Sono norme che il giudice amministrativo utilizza per orientare l’interpretazione delle disposizioni successive, e che le stazioni appaltanti richiamano nelle motivazioni dei provvedimenti.
- Articolo 1 – Principio del risultato. L’affidamento e l’esecuzione vanno orientati al risultato, inteso come raggiungimento dello scopo del contratto con la migliore qualità e nel minor tempo possibile.
- Articolo 2 – Principio della fiducia. Riguarda il rapporto fra amministrazione e operatori economici e, sul versante interno, la valorizzazione dell’iniziativa e dell’autonomia decisionale dei funzionari.
- Articolo 3 – Principio dell’accesso al mercato. Concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità.
- Articoli 4 e 5. Criterio interpretativo e applicativo, e principi di buona fede e di affidamento.
- Articoli 6 – 12. Solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell’equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione, applicazione dei contratti collettivi, rinvio esterno.
Dove si trova ciascuna materia
La tabella che segue serve a orientarsi quando si ha in mano un atto di gara e occorre risalire alla norma. È l’uso più frequente che un operatore economico fa del Codice.
| Materia | Articolo |
|---|---|
| Contratti sotto soglia e affidamenti diretti | art. 50 |
| Principio di rotazione | art. 49 |
| Qualificazione delle stazioni appaltanti | artt. 62 e 63 |
| Consorzi e raggruppamenti temporanei | artt. 65 – 68 |
| Procedure di scelta del contraente sopra soglia | artt. 70 e seguenti |
| Cause di esclusione automatiche e non automatiche | artt. 94 e 95 |
| Illecito professionale grave | art. 98 |
| Verifica dei requisiti e soccorso istruttorio | artt. 99 e 101 |
| Requisiti di ordine speciale | art. 100 |
| Avvalimento | art. 104 |
| Garanzie | artt. 106 e 117 |
| Criteri di aggiudicazione e offerte anomale | artt. 108 e 110 |
| Subappalto | art. 119 |
| Modifiche del contratto in corso di esecuzione | art. 120 |
| Revisione dei prezzi | art. 60 |
Le soglie di rilevanza europea
Le soglie determinano se una procedura è soggetta alla disciplina europea o a quella nazionale sotto soglia. Vengono riviste ogni due anni con regolamenti delegati della Commissione. Gli importi che seguono, adottati con i regolamenti delegati (UE) 2025/2150, 2025/2151 e 2025/2152, si applicano dal 1° gennaio 2026 e sono al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
| Tipologia | Soglia |
|---|---|
| Appalti di lavori e concessioni | 5.404.000 euro |
| Forniture e servizi, autorità governative centrali | 140.000 euro |
| Forniture e servizi, altre amministrazioni aggiudicatrici | 216.000 euro |
| Forniture e servizi nei settori speciali | 432.000 euro |
| Servizi sociali e assimilati, settori ordinari | 750.000 euro |
Le modifiche dal 2023 a oggi
Il Codice non è un testo statico. Conoscere la successione degli interventi serve a due cose: individuare il testo vigente al momento che interessa e riconoscere quando una massima giurisprudenziale si riferisce a una formulazione superata.
Il correttivo del 2024
Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 45/L, è entrato in vigore il 31 dicembre 2024. Si compone di 97 articoli e ha inciso su oltre settanta articoli del Codice e su quattordici allegati, introducendo anche disposizioni nuove fra cui gli articoli 82-bis, 225-bis e 226-bis e l’allegato I.01.
Gli interventi del 2026
La legge 11 marzo 2026, n. 34, legge annuale sulle piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 aprile 2026, ha modificato con l’articolo 5 l’articolo 67, comma 5, del Codice, in materia di qualificazione dei consorzi. La modifica estende ai consorzi stabili una previsione prima riferita ai soli consorzi di cooperative e fra imprese artigiane, e interviene sul rapporto fra la qualificazione del consorzio e i mezzi, le attrezzature e il personale delle consorziate, con rinvio all’allegato II.12.
È materia che tocca direttamente la partecipazione alle gare di lavori: chi ha impostato la qualificazione consortile sul testo previgente ha ragione di riverificarla.
Gli allegati
Gli allegati sono parte integrante del Codice e contengono la disciplina di dettaglio che nel sistema precedente stava in regolamenti e linee guida separati. Sono numerati con il Libro di riferimento: gli allegati al Libro I portano la sigla I, quelli al Libro II la sigla II, e così via.
La conseguenza pratica è che una risposta completa quasi mai si esaurisce nell’articolo: l’articolo 100 sui requisiti di ordine speciale va letto con l’allegato II.12 sulla qualificazione nei lavori, l’articolo 62 sulla qualificazione delle stazioni appaltanti con l’allegato II.4. Chi si ferma al solo articolo lavora su un testo dimezzato.
Quanto pesa il mercato dei contratti pubblici
Secondo la relazione annuale dell’Autorità nazionale anticorruzione presentata nel 2026, nel 2025 il mercato dei contratti pubblici ha raggiunto un valore di 309,7 miliardi di euro, con oltre 287.421 procedure di affidamento avviate.
Sono numeri che spiegano perché il contenzioso in materia sia strutturalmente elevato e perché la corretta impostazione degli atti di gara, da un lato, e della partecipazione, dall’altro, abbia un peso economico diretto.
Domande frequenti
▸Quanti articoli ha il Codice dei contratti pubblici?
Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si compone di 229 articoli, distribuiti in cinque Libri. A questi si aggiungono gli allegati, che sono parte integrante del Codice e ne completano la disciplina.
▸Da quando si applica il nuovo Codice?
Il Codice è in vigore dal 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni hanno acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 ai sensi dell’articolo 229. Dalla stessa data l’articolo 226 ha abrogato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
▸Alle gare avviate prima del luglio 2023 quale disciplina si applica?
Quella del decreto legislativo 50/2016. La disciplina si individua in base alla data di avvio della procedura, non alla data dell’offerta o dell’esecuzione. È la ragione per cui alcune pronunce recenti applicano ancora il Codice precedente.
▸Che cos’è il correttivo?
È il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, entrato in vigore il 31 dicembre 2024. Composto di 97 articoli, ha modificato oltre settanta articoli del Codice e quattordici allegati, e ha introdotto disposizioni nuove fra cui gli articoli 82-bis, 225-bis e 226-bis.
▸Il correttivo ha modificato il soccorso istruttorio?
No. L’articolo 101, che disciplina il soccorso istruttorio, non è stato modificato dal decreto legislativo 209/2024. Il correttivo ha inciso sul contesto della verifica documentale, aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 99. La formula «articolo 101 come modificato dal correttivo», che ricorre in rete, non trova riscontro nel testo.
▸Quali sono le soglie europee in vigore nel 2026?
Dal 1° gennaio 2026: 5.404.000 euro per lavori e concessioni; 140.000 euro per forniture e servizi delle autorità governative centrali; 216.000 euro per forniture e servizi delle altre amministrazioni aggiudicatrici; 432.000 euro per forniture e servizi nei settori speciali; 750.000 euro per i servizi sociali e assimilati nei settori ordinari. Gli importi sono al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
▸Che cosa è cambiato per i consorzi nel 2026?
L’articolo 5 della legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026, ha modificato l’articolo 67, comma 5, del Codice, estendendo ai consorzi stabili una previsione prima riferita ai soli consorzi di cooperative e fra imprese artigiane e intervenendo sul rapporto fra qualificazione del consorzio e risorse delle consorziate, con rinvio all’allegato II.12.
▸Gli allegati hanno lo stesso valore degli articoli?
Sì. Gli allegati sono parte integrante del Codice e contengono la disciplina di dettaglio che nel sistema previgente stava in regolamenti e linee guida. Per molte questioni la risposta si completa solo leggendo insieme l’articolo e l’allegato corrispondente.
▸Il principio del risultato consente di superare una causa di esclusione?
No. L’articolo 1 orienta l’esercizio della discrezionalità amministrativa, ma non deroga alla tassatività delle cause di esclusione prevista dall’articolo 10 né alla parità di trattamento fra i concorrenti.
▸Dove si trova la disciplina delle concessioni?
Nel Libro IV, dedicato al partenariato pubblico-privato e alle concessioni, che comprende anche la finanza di progetto, la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità. Gli appalti nei settori speciali hanno invece un Libro proprio, il terzo.
Contenuto aggiornato al 30 agosto 2026. Il quadro normativo dei contratti pubblici è in continua evoluzione: prima di assumere decisioni è opportuno verificare il testo vigente e le disposizioni sopravvenute.
Un parere scritto sulla tua posizione
Se la questione trattata in questo articolo riguarda una procedura che ti coinvolge, puoi richiedere un parere legale scritto e motivato sul tuo caso concreto, redatto sulla documentazione che trasmetti.
Il parere è reso in forma stragiudiziale: orienta la decisione e non comporta il conferimento di un incarico difensivo.
