Qualificazione delle stazioni appaltanti · Appalti pubblici

A cura dello Studio Legale Giaquinto  ·  Aggiornato a settembre 2026  ·  Appalti pubblici

La qualificazione delle stazioni appaltanti non è un adempimento formale: determina quali procedure l’ente può bandire da solo e quali deve affidare ad altri. Al 31 marzo 2026 risultano qualificate 3.919 amministrazioni. Livelli, requisiti e adempimenti per mantenerla.

Il sistema poggia su due articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L’articolo 62 stabilisce che tutte le amministrazioni possono procedere autonomamente per forniture e servizi entro le soglie degli affidamenti diretti e per lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro; oltre quei valori occorre la qualificazione, e all’amministrazione non qualificata l’Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo di gara.

È una conseguenza che non lascia margini: senza qualificazione la procedura non si può nemmeno avviare. Gli enti che stiano definendo la propria posizione, o che abbiano ricevuto un preavviso di cancellazione, possono sottoporre la propria posizione allo Studio.

1. Che cosa si qualifica

L’articolo 63 istituisce presso l’Autorità l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, comprensivo delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori. La qualificazione riguarda tre capacità distinte: la progettazione tecnico-amministrativa, l’affidamento e il controllo della procedura, la verifica dell’esecuzione contrattuale.

È possibile qualificarsi solo per progettazione e affidamento, oppure solo per l’esecuzione, e separatamente per i lavori e per i servizi e forniture. Dal 2025 chi è qualificato per progettazione e affidamento consegue automaticamente la qualificazione per l’esecuzione, ma soltanto entro i livelli corrispondenti: per i contratti che eccedono il proprio livello serve una qualificazione autonoma.

Alcuni soggetti sono iscritti di diritto – fra gli altri il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Consip, Invitalia, l’Agenzia del demanio e i soggetti aggregatori – mentre in prima applicazione sono state iscritte con riserva unioni di comuni, province, città metropolitane, comuni capoluogo e regioni.

2. I tre livelli

L’articolo 63, comma 2, articola la qualificazione in tre fasce, e ciascuna consente di svolgere le procedure del proprio livello e di quelli inferiori.

  • Livello base: servizi e forniture fino a 750.000 euro, lavori fino a 1 milione di euro.
  • Livello intermedio: servizi e forniture fino a 5 milioni di euro, lavori fino alla soglia di rilevanza europea.
  • Livello avanzato: senza limiti di importo.

L’attribuzione dipende dal punteggio conseguito: la fascia base richiede un punteggio compreso tra 30 e 39, l’intermedia tra 40 e 49, l’avanzata pari o superiore a 50. Nella documentazione dell’Autorità i livelli sono indicati con sigle numeriche in ordine inverso rispetto alla denominazione del Codice, dove la sigla 1 corrisponde al livello avanzato: è una fonte ricorrente di equivoci nella lettura dei report.

Da sapere. La distribuzione reale è più concentrata di quanto si creda. Secondo i dati pubblicati dall’Autorità al 31 marzo 2026, nel settore lavori il 60,7 per cento delle amministrazioni qualificate si colloca al livello avanzato, il 25,3 per cento all’intermedio e il 14 per cento al livello base; nei servizi e forniture le proporzioni sono simili. Gli esiti negativi delle istanze si attestano intorno al 9 per cento per i lavori e al 12,5 per cento per servizi e forniture.

3. I requisiti

L’allegato II.4 al Codice distingue requisiti obbligatori e requisiti a punteggio. I primi sono tre e la loro mancanza preclude la qualificazione a prescindere dal punteggio: l’iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, la presenza in organigramma di un ufficio o di una struttura stabilmente dedicata alla progettazione e agli affidamenti, la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale.

I requisiti a punteggio misurano invece tre aree: l’esperienza contrattuale maturata, che pesa più di ogni altra ed è calcolata sulle procedure di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio; le competenze del personale addetto; la formazione e l’aggiornamento. Concorrono inoltre l’assolvimento degli obblighi di comunicazione verso l’Autorità e il ricorso a soggetti qualificati per le acquisizioni sotto soglia.

Sulla formazione va segnalato un punto operativo: concorrono al punteggio i corsi svolti nel triennio precedente la domanda, ma rilevano soltanto quelli erogati da soggetti accreditati presso la Scuola nazionale dell’amministrazione.

La costruzione del punteggio e la scelta del momento in cui presentare la domanda incidono direttamente sul perimetro di autonomia dell’ente per i due anni successivi. Sottoponi il caso allo Studio.

4. Come si ottiene e quanto dura

La domanda si presenta esclusivamente attraverso il responsabile dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti dell’ente, sui servizi dell’Autorità, in qualsiasi momento e senza finestre temporali. La procedura è automatizzata: il sistema calcola il punteggio attingendo alle banche dati sui contratti pubblici e alle autodichiarazioni.

Il regolamento dell’Autorità in materia di qualificazione, adottato con delibera 30 luglio 2025, n. 334, stabilisce che la qualificazione ha durata di due anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. È una precisazione che ha un effetto pratico rilevante: ogni nuova domanda sostituisce la precedente e fa decorrere un biennio autonomo, sicché presentarne una per migliorare il punteggio azzera e riapre il periodo.

Per le situazioni di riorganizzazione, fusione o costituzione di nuovi enti il medesimo regolamento disciplina la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire l’acquisizione della capacità tecnica e organizzativa richiesta. Al 31 marzo 2026 le istanze di questo tipo risultavano quarantotto.

5. Come si mantiene, e che cosa la fa perdere

Il primo adempimento è di trasparenza verso l’Autorità: il regolamento impone di comunicare il venir meno di uno o più requisiti che comportino la perdita della qualificazione. Ed è un obbligo che ha un peso specifico, perché l’articolo 63, comma 11, del Codice qualifica espressamente come grave violazione la mancata comunicazione della perdita dei requisiti, insieme alle dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare requisiti non sussistenti – fra cui la dichiarata presenza di personale che di fatto opera altrove.

Le conseguenze delle gravi violazioni sono definite dallo stesso comma: sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, sospensione della qualificazione. Il regolamento sanzionatorio adottato con delibera 11 marzo 2025, n. 126, disciplina l’accertamento e prevede misure che possono arrivare alla riduzione del punteggio, al declassamento di livello o alla revoca.

A questo si aggiunge il profilo dei tempi. Il monitoraggio dell’efficienza decisionale, operativo dal 1° luglio 2026, incide sul punteggio di qualificazione come requisito premiante e, in caso di superamento della soglia, comporta obblighi organizzativi ricondotti dal regolamento sanzionatorio al medesimo regime: il funzionamento del sistema è illustrato nell’articolo sull’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti.

Attenzione. La perdita della qualificazione non travolge le procedure già avviate, che l’articolo 63, comma 12, consente di completare. Blocca però le nuove: l’ente deve rivolgersi a una stazione appaltante o a una centrale di committenza qualificata, consultando l’elenco pubblicato dall’Autorità.

Domande frequenti

Un comune non qualificato può ancora affidare lavori?

Sì, ma entro limiti precisi. L’articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, consente a tutte le amministrazioni di procedere autonomamente per forniture e servizi entro le soglie degli affidamenti diretti e per lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro. Oltre tali importi occorre rivolgersi a un soggetto qualificato.

Quanto dura la qualificazione?

Due anni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, secondo il regolamento dell’Autorità nazionale anticorruzione adottato con delibera 30 luglio 2025, n. 334. Ogni nuova domanda sostituisce la precedente e fa decorrere un biennio autonomo.

Che cosa succede se un requisito viene meno?

Va comunicato all’Autorità. L’articolo 63, comma 11, del decreto legislativo 36/2023 qualifica come grave violazione la mancata comunicazione della perdita dei requisiti e prevede, per le gravi violazioni, una sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, la sospensione della qualificazione.

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