Il self cleaning negli appalti è l’insieme delle misure con cui l’impresa dimostra di aver rimediato a un fatto che ne mette in dubbio l’affidabilità. Non è una formalità da produrre quando arriva la contestazione: funziona solo se è stato costruito prima, ed è comunicato in ogni singola gara.
L’articolo 96 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che l’operatore che si trovi in una situazione rilevante ai fini dell’esclusione non ne viene escluso se ha adottato misure di autodisciplina idonee e ha adempiuto agli oneri di comunicazione previsti dalla stessa norma. È il meccanismo che consente di restare sul mercato dopo una risoluzione contrattuale, un’annotazione o un procedimento penale.
La norma però non regala nulla: è costruita su condizioni precise, e la giurisprudenza le applica con rigore. Quando una vicenda rischia di incidere sulla partecipazione alle prossime gare, è opportuno sottoporre la propria posizione allo Studio prima che la questione si presenti in sede di offerta.
1. In che cosa consistono le misure
Il comma 6 dell’articolo 96 individua tre direttrici: il risarcimento del danno causato dal reato o dall’illecito, o l’impegno a risarcirlo; il chiarimento dei fatti e delle circostanze, con collaborazione attiva con le autorità inquirenti; l’adozione di provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativo al personale, idonei a prevenire il ripetersi dell’illecito.
La stessa norma indica i criteri con cui le misure vanno valutate: la gravità e le particolari circostanze del fatto, e la tempestività con cui si è intervenuti. Se la stazione appaltante le ritiene intempestive o insufficienti, deve comunicarne le ragioni all’operatore.
2. Quando e come vanno comunicate
La tempistica è il punto su cui si perdono più gare. Se la causa di esclusione è anteriore alla presentazione dell’offerta, l’operatore deve comunicarla alla stazione appaltante contestualmente all’offerta, comprovando di avere adottato le misure oppure l’impossibilità di adottarle prima. Se è sopravvenuta, adotta le misure e le comunica.
A questo si aggiunge una regola che non ammette eccezioni: il comma 5 stabilisce che in nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni per consentire l’adozione delle misure. Non esiste, in altri termini, la possibilità di chiedere tempo per organizzarsi quando la contestazione è già emersa.
C’è infine un aspetto che sfugge di frequente alle imprese strutturate. Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 8 giugno 2026, n. 4594, ha affermato che le misure vanno comunicate spontaneamente in ogni singola gara: averle già rappresentate in altre procedure non basta, e l’omessa comunicazione in sede di offerta ne pregiudica l’operatività. Non esiste un self cleaning depositato una volta per tutte.
3. Che cosa non è sufficiente
La giurisprudenza più recente è netta nel distinguere il rimedio reale da quello di facciata. Il Consiglio di Stato, con sentenza 4 febbraio 2026, n. 916, ha ritenuto inidonee le misure che non realizzano una discontinuità gestionale effettiva rispetto al soggetto autore dell’illecito, valorizzando la figura di chi, pur privo di cariche formali, resta socio di maggioranza con il potere di nominare gli amministratori: in quel caso il ricambio degli organi è apparente e la verifica non può fermarsi agli assetti formali.
La stessa pronuncia insiste sulla tempestività: le misure devono essere adottate in tempi non sospetti, perché gli interventi che coincidono con l’emersione della criticità in gara perdono efficacia dimostrativa. Nello stesso senso il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza 12 marzo 2026, n. 2010, ha escluso che la sola modifica dell’assetto societario basti, richiedendo misure che incidano sulle dinamiche che hanno generato il dubbio di affidabilità.
4. Che cosa pesa in senso favorevole
Sul versante opposto, il Consiglio di Stato con sentenza 16 luglio 2026, n. 5818, ha riconosciuto che l’adozione di efficaci strumenti organizzativi incide positivamente sul giudizio discrezionale della stazione appaltante: il modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, effettivamente attuato e non solo deliberato, è un elemento che entra nella valutazione di affidabilità.
Vale la pena notare dove il self cleaning agisce. Oltre a operare come causa di non esclusione ai sensi dell’articolo 96, esso incide sulla seconda delle tre condizioni che l’articolo 98 richiede per l’esclusione: l’idoneità dell’illecito a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore. Un fatto può essere accertato e grave, e tuttavia non essere più idoneo a fondare un giudizio di inaffidabilità attuale.
5. L’amministrazione deve valutare, e deve dirlo
Le misure comunicate non possono essere ignorate. Il Consiglio di Stato, con sentenza 30 aprile 2026, n. 3381, ha affermato che la stazione appaltante deve valutare il self cleaning anche con riferimento alla procedura in corso, e non soltanto in funzione delle gare future, e che la mancata valutazione espressa delle misure costituisce vizio del procedimento idoneo a determinare l’annullamento dell’esclusione.
La valutazione, del resto, spetta soltanto alla stazione appaltante. L’Autorità nazionale anticorruzione lo ha ribadito nel parere di precontenzioso n. 9 del 14 gennaio 2025: non esiste una validazione centralizzata delle misure di autodisciplina, e ogni amministrazione decide autonomamente nella propria procedura. Per il quadro delle cause di esclusione si rinvia all’articolo sui requisiti di partecipazione, e per le dichiarazioni da rendere in gara a quello sul DGUE.
Domande frequenti
Che cosa sono le misure di self cleaning?
Sono le misure con cui l’operatore economico dimostra di avere rimediato a un fatto rilevante ai fini dell’esclusione. L’articolo 96, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, indica il risarcimento del danno, la collaborazione con le autorità inquirenti e l’adozione di provvedimenti tecnici, organizzativi e sul personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
Basta comunicarle una volta sola?
No. Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 8 giugno 2026, n. 4594, ha affermato che le misure vanno comunicate spontaneamente in ogni singola gara, e che averle rappresentate in altre procedure non è sufficiente. La comunicazione va resa alla stazione appaltante insieme all’offerta, secondo l’articolo 96, comma 3.
Cambiare amministratore è sufficiente?
Non di per sé. Il Consiglio di Stato, con sentenza 4 febbraio 2026, n. 916, ha ritenuto inidonee le misure che non realizzano una discontinuità gestionale effettiva, rilevando che chi conserva la maggioranza del capitale e il potere di nominare gli amministratori continua a influenzare le decisioni a prescindere dalla carica formale.
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