Un’annotazione nel casellario informatico ANAC non è una sanzione e, salvo un caso, non impedisce di partecipare alle gare. È però un’informazione che ogni stazione appaltante legge e deve valutare. Capire quale delle due specie di annotazione si ha davanti è la prima cosa da fare.
Il casellario informatico dei contratti pubblici opera presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici ed è disciplinato dall’articolo 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che rimette a un provvedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione le modalità di annotazione, le informazioni da iscrivere, la durata delle iscrizioni e le modalità di archiviazione.
Il provvedimento oggi vigente è il regolamento adottato con delibera 14 maggio 2025, n. 225, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2025. Quando arriva la comunicazione di avvio del procedimento di annotazione, il margine per incidere sull’esito è reale ma stretto, ed è opportuno sottoporre la propria posizione allo Studio.
1. Che cosa finisce nel casellario
Il regolamento organizza le annotazioni per livelli di consultazione. Accanto ai dati ad accesso libero esiste un livello riservato a stazioni appaltanti, enti concedenti e organismi di attestazione, che raccoglie le informazioni potenzialmente incidenti sull’affidabilità dell’operatore: sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, carenze significative o persistenti nell’esecuzione di precedenti contratti, gravi inadempimenti verso i subappaltatori, violazione del divieto di intestazione fiduciaria, omessa denuncia di concussione o estorsione, provvedimenti interdittivi e informative antimafia.
A segnalare non è solo la stazione appaltante. Il regolamento individua obblighi di comunicazione anche in capo alle Procure della Repubblica, ai Prefetti, agli organismi di attestazione e agli stessi operatori economici qualificati, ciascuno con termini propri.
2. Le due specie di annotazione
È la distinzione che conta più di ogni altra, e viene spesso confusa.
La prima specie esclude. Riguarda le false dichiarazioni e la falsa documentazione. L’articolo 96, comma 15, del Codice prevede che la stazione appaltante ne dia segnalazione ad ANAC, la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario ai fini dell’esclusione dalle procedure per un periodo fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde efficacia. Per tutta la durata dell’iscrizione l’operatore ricade nella causa di esclusione automatica dell’articolo 94, comma 5, lettera e). Qui è l’iscrizione stessa a escludere.
La seconda specie non esclude nessuno. Tutte le altre annotazioni – risoluzioni contrattuali, carenze esecutive, inadempimenti – sono informazioni messe a disposizione delle amministrazioni, che devono compiere una valutazione autonoma in ciascuna gara alle condizioni dell’articolo 98. Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 12 agosto 2025, n. 7030, ha chiarito il punto dal lato dell’Autorità: ANAC non può svolgere alcuna valutazione di merito sull’effettiva sussistenza dell’illecito professionale contestato, perché quella spetta in via esclusiva alla stazione appaltante nella singola procedura.
3. Il procedimento davanti all’Autorità
Ricevuta la comunicazione, il dirigente valuta se avviare il procedimento, archiviare o chiedere integrazioni. L’archiviazione è prevista per irricevibilità, manifesta infondatezza o inconferenza della segnalazione.
Se il procedimento è avviato, la comunicazione all’operatore contiene il fatto segnalato, il testo dell’annotazione in formulazione anticipata, la sezione del casellario interessata, gli effetti dell’iscrizione e l’invito a presentare deduzioni. È il momento in cui l’impresa può incidere: in assenza di memorie il dirigente iscrive l’annotazione nella formulazione già anticipata.
Il contraddittorio non è una concessione. Il TAR Lazio, Roma, sezione I-quater, con sentenza 13 maggio 2025, n. 9151, ha dichiarato illegittimo il precedente regolamento proprio perché aveva soppresso le garanzie partecipative, affermando che l’acquisizione del punto di vista dell’impresa è garanzia irrinunciabile e che l’Autorità non può ridursi a trascrivere le segnalazioni ricevute. È da quella pronuncia che è nato il regolamento vigente.
4. Durata, cancellazione e vizi del procedimento
Il regolamento gradua la durata della pubblicità in base alla fattispecie, con un massimo di tre anni per le ipotesi più gravi e di due anni per le residuali. L’oscuramento anticipato è possibile su istanza motivata dell’operatore quando il provvedimento presupposto sia stato annullato o revocato, o quando sia intervenuto un atto transattivo sulla risoluzione contrattuale.
Esiste poi un vizio che vale la pena conoscere. Il TAR Lazio, Roma, sezione I-quater, con sentenza 7 gennaio 2026, n. 179, ha affermato che il termine di conclusione del procedimento di annotazione ha natura perentoria e che il suo superamento comporta la decadenza dal potere di provvedere, rendendo illegittima l’annotazione tardiva.
5. L’obbligo di dichiarare non dipende dall’annotazione
Qui si concentra l’errore più costoso. Ottenere l’annullamento di un’annotazione non cancella il fatto, e non esonera dal dichiararlo. Lo ha affermato il TAR Lazio, Roma, sezione I-quater, con sentenza 13 luglio 2026, n. 12741: l’annullamento dell’annotazione perché tardiva non elimina il dovere di riferire alla stazione appaltante le circostanze di fatto, quando permangano i presupposti della valutazione ai sensi degli articoli 95 e 98.
Nello stesso senso opera l’articolo 96, comma 14, che pone a carico dell’operatore l’obbligo di comunicare i fatti e i provvedimenti rilevanti non presenti nel fascicolo virtuale. La regola pratica è semplice: si dichiara ciò che è accaduto, non ciò che risulta iscritto, e la valutazione di rilevanza spetta all’amministrazione. Per il quadro delle cause di esclusione si rinvia all’articolo sui requisiti di partecipazione, e per la compilazione delle dichiarazioni a quello sul DGUE.
Domande frequenti
Un’annotazione nel casellario impedisce di partecipare alle gare?
Di regola no. L’unica ipotesi in cui l’iscrizione è essa stessa causa di esclusione è quella prevista dall’articolo 96, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le false dichiarazioni rese con dolo o colpa grave. Tutte le altre annotazioni sono elementi che la stazione appaltante valuta ai sensi dell’articolo 98.
Chi decide se un fatto va annotato?
L’Autorità nazionale anticorruzione, sulla segnalazione della stazione appaltante o degli altri soggetti obbligati. Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 12 agosto 2025, n. 7030, ha però precisato che l’Autorità non valuta nel merito se l’illecito professionale sussista: quella valutazione resta della stazione appaltante, gara per gara.
Se l’annotazione viene annullata, il fatto si può omettere?
No. Il TAR Lazio, Roma, sezione I-quater, con sentenza 13 luglio 2026, n. 12741, ha affermato che l’annullamento dell’annotazione non elimina il dovere di dichiarare le circostanze di fatto quando permangano i presupposti della valutazione ai sensi degli articoli 95 e 98 del decreto legislativo 36/2023.
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