Il superamento della soglia d’usura nei contratti bancari può rendere gratuito il credito e aprire la strada al recupero degli interessi pagati. Ma come si calcola il TEG? Quali voci devono essere incluse? E cosa dice la giurisprudenza più recente? Una guida al quadro normativo e alle pronunce che contano.
1. Il quadro normativo: la legge n. 108/1996
La disciplina dell’usura bancaria trova il suo fondamento nella legge 7 marzo 1996, n. 108, che ha introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo oggettivo per determinare quando un tasso di interesse è usurario. Prima di questa legge, l’usura era valutata caso per caso dal giudice, senza parametri certi. La riforma del 1996 ha invece ancorato il giudizio di usurarietà a un dato numerico, il tasso soglia, calcolato periodicamente dalle autorità competenti.
Il meccanismo funziona così: ogni trimestre il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica in Gazzetta Ufficiale i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) rilevati dalla Banca d’Italia per ciascuna categoria di operazioni creditizie. Il tasso soglia al di sopra del quale un interesse è usurario si ottiene aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo ulteriori quattro punti percentuali, con il vincolo che lo scarto tra soglia e TEGM non possa superare otto punti percentuali (formula introdotta dalla legge n. 2/2009).
La conseguenza giuridica del superamento della soglia è radicale: ai sensi dell’art. 1815, comma 2, del Codice Civile, se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Il credito diventa, in altri termini, infruttifero per l’intera durata del rapporto.
2. Cos’è il TEG e come si calcola
Il Tasso Effettivo Globale (TEG) è la misura sintetica del costo reale del credito per il cliente. A differenza del tasso nominale contrattuale, il TEG incorpora tutte le voci di costo del finanziamento: interessi corrispettivi, commissioni, spese e ogni altro onere collegato all’erogazione del credito.
Le Istruzioni della Banca d’Italia definiscono in dettaglio le voci da includere nel calcolo del TEG per ciascuna categoria di operazioni. Un principio fondamentale, ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 29794 del 19 novembre 2024, è che il TEG applicato dalla singola banca e il TEGM rilevato dalla Banca d’Italia devono essere calcolati con la stessa metodologia: solo così il confronto tra i due dati — indispensabile per verificare il superamento della soglia — è logicamente coerente e giuridicamente valido.
Le voci rilevanti ai fini del TEG
Nella prassi, le voci che più frequentemente sono oggetto di contestazione in sede di verifica del TEG sono le seguenti:
- Interessi corrispettivi: il tasso nominale applicato sul capitale utilizzato, base di partenza del calcolo.
- Commissione di massimo scoperto (CMS): per i conti correnti affidati, la commissione applicata sul picco di utilizzo del fido nel periodo di riferimento. La sua inclusione nel TEG è stata a lungo controversa, ma la giurisprudenza ha ormai consolidato l’orientamento favorevole all’inclusione.
- Interessi di mora: la Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020 ha chiarito che gli interessi moratori vanno verificati autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, confrontando il tasso di mora contrattuale con la soglia calcolata sulla base del TEGM della stessa categoria di operazioni.
- Capitalizzazione degli interessi (anatocismo): con la sentenza n. 8383 del 28 marzo 2024, la Cassazione ha stabilito che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi — anche se legittimamente pattuita ai sensi della Delibera CICR del 2000 — deve essere inclusa nel calcolo del TEG ai fini della verifica del superamento della soglia d’usura, in quanto costituisce un costo del credito.
- Spese assicurative e accessorie: le polizze assicurative stipulate contestualmente al finanziamento e funzionalmente collegate ad esso devono essere incluse nel TEG, salvo specifiche eccezioni previste dalle Istruzioni di Banca d’Italia.
3. L’usura nei contratti più diffusi
Conto corrente affidato
È il terreno su cui il contenzioso in materia di usura è più sviluppato. La verifica deve tenere conto, oltre al tasso nominale, della commissione di massimo scoperto, delle spese periodiche e — per i conti aperti prima del 2013 — della capitalizzazione trimestrale degli interessi. La complessità del calcolo richiede quasi sempre l’intervento di un consulente tecnico, che ricalcola il saldo del conto trimestre per trimestre applicando il TEG effettivo e confrontandolo con la soglia vigente in ciascun periodo.
Mutuo
Per i mutui, il TEG include il tasso nominale, le spese di istruttoria, i costi assicurativi collegati e le altre voci previste dalle Istruzioni di Banca d’Italia. La Cassazione ha ribadito nel 2025 che nei mutui a tasso fisso il raffronto va fatto con il TEGM del trimestre di stipula, mentre per i mutui a tasso variabile la verifica va effettuata per ciascun trimestre di vita del rapporto.
Leasing e credito al consumo
Anche per queste tipologie contrattuali il superamento della soglia produce nullità della clausola sugli interessi. Le categorie di TEGM di riferimento sono specifiche per ciascun tipo di operazione, ed è essenziale utilizzare la categoria corretta nel confronto.
4. La metodologia di calcolo: il dibattito sulle Istruzioni di Banca d’Italia
Una delle questioni tecnicamente più rilevanti nel contenzioso sull’usura bancaria riguarda la metodologia da utilizzare per calcolare il TEG applicato dalla banca. Le Istruzioni della Banca d’Italia, pur non avendo valore normativo primario, definiscono la formula con cui gli intermediari devono calcolare i tassi da comunicare ai fini della rilevazione del TEGM.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 29794 del 19 novembre 2024, ha ribadito che il confronto tra il TEG del contratto e il TEGM deve avvenire utilizzando la stessa metodologia di calcolo. Se la banca ha calcolato il TEGM con la formula delle Istruzioni di Banca d’Italia, il TEG del contratto deve essere calcolato con la stessa formula, altrimenti il confronto è viziato da incoerenza metodologica. Questo principio, espresso già dalla Cassazione con la sentenza n. 12965 del 2016, è oggi saldamente consolidato ed è stato confermato dalla Corte d’Appello di Ancona nel 2024.
5. Le conseguenze del superamento della soglia e i rimedi
Accertato il superamento della soglia d’usura, le conseguenze variano a seconda del tipo di operazione e della fase in cui ci si trova:
- Contratto in corso: la clausola sugli interessi è nulla e il credito diventa infruttifero. Gli interessi già pagati in eccesso rispetto al capitale sono ripetibili come indebito oggettivo.
- Procedimento di recupero crediti in corso: l’eccezione di usura può essere sollevata in opposizione a decreto ingiuntivo o a precetto, con effetti sia sull’an che sul quantum del credito azionato dalla banca.
- Contratto estinto: l’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta a prescrizione ordinaria decennale, con decorrenza dall’ultimo pagamento effettuato.
6. Lo stato della giurisprudenza nel 2025-2026
Il panorama giurisprudenziale sull’usura bancaria è in continua evoluzione. I principi più rilevanti consolidatisi negli ultimi mesi sono i seguenti.
Sul piano del calcolo del TEG, la Cassazione ha confermato con più pronunce del 2024 e 2025 che la capitalizzazione degli interessi, anche se legittimamente pattuita, è una voce di costo rilevante ai fini della verifica del tasso soglia. La coerenza metodologica nel confronto TEG/TEGM è un requisito inderogabile, ribadito anche da numerose corti di merito.
Sul piano degli interessi moratori, le Sezioni Unite del 2020 hanno fissato il principio della verifica autonoma rispetto agli interessi corrispettivi, ma il dibattito su quali voci includerlo nel calcolo e su quale TEGM di riferimento utilizzare prosegue nella giurisprudenza di merito.
Sul piano dell’usura sopravvenuta, il principio della irrilevanza giuridica del superamento sopravvenuto della soglia è ormai consolidato dopo le Sezioni Unite del 2017, anche se alcune pronunce di merito continuano a elaborarne i contorni applicativi.
In sintesi: l’usura bancaria si determina confrontando il TEG effettivo del contratto con la soglia trimestrale pubblicata dal MEF. Il calcolo deve includere tutte le voci di costo — commissioni, spese, interessi di mora, capitalizzazione — e deve utilizzare la stessa metodologia adottata dalla Banca d’Italia per rilevare il TEGM. Il superamento della soglia al momento della stipula rende nulla la clausola sugli interessi, con conseguente gratuità del credito. La verifica richiede una perizia tecnica specifica e una difesa costruita sulle ultime pronunce di legittimità.
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