Norme e sistema • Concorsi pubblici

A cura dello Studio • Aggiornato a giugno 2025 • Tempo di lettura: 9 minuti

Dalla mobilità volontaria tra amministrazioni diverse alle ipotesi di trasferimento d’ufficio, passando per il comando e l’assegnazione temporanea: una ricostruzione del quadro normativo aggiornato alla riforma introdotta dal D.L. n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2025.

Nel pubblico impiego la mobilità è molto più di una semplice possibilità di cambiare sede o amministrazione. È un istituto giuridicamente articolato, governato da norme imperative e da una giurisprudenza consolidata, che consente di ridistribuire il personale all’interno del sistema pubblico in modo efficiente — e che, dal 2025 in poi, ha assunto un ruolo ancora più centrale nel sistema delle assunzioni, per effetto di una riforma significativa.

Per il dipendente pubblico che desidera trasferirsi, e per l’amministrazione che deve coprire posti vacanti, conoscere le regole della mobilità è indispensabile. Questo articolo ricostruisce il quadro normativo vigente, con particolare attenzione alle novità più recenti.

La base normativa: l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001

Il riferimento normativo fondamentale è l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e la mobilità volontaria in tutte le sue forme. La norma è stata modificata più volte nel corso degli anni, e la versione attualmente vigente incorpora le modifiche introdotte dal D.L. n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2025.

L’art. 30, comma 1, stabilisce il principio generale: le amministrazioni pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica, in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Si tratta di una cessione del contratto di lavoro, non di una nuova assunzione: il rapporto prosegue con continuità, con conservazione dell’anzianità maturata, della qualifica e del trattamento economico.

Le norme che regolano la mobilità hanno natura imperativa: le clausole dei contratti collettivi difformi sono nulle. I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali previsti dalla legge, ma non possono derogarvi in senso peggiorativo.

Le principali tipologie di mobilità

Il sistema della mobilità nel pubblico impiego si articola in diverse fattispecie, che è utile distinguere con precisione.

Mobilità interna. Si realizza all’interno della stessa amministrazione, attraverso lo spostamento del dipendente tra diverse unità organizzative o sedi territoriali. Non comporta un cambio di datore di lavoro. L’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che, nell’ambito della stessa amministrazione, i dipendenti possano essere trasferiti in sedi collocate nel territorio dello stesso comune o entro cinquanta chilometri dalla sede originaria, senza che sia necessaria la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive — in deroga a quanto previsto dall’art. 2103 c.c. per il settore privato.

Mobilità volontaria esterna (passaggio diretto). È la forma più comune di trasferimento tra enti diversi. Il dipendente presenta domanda di passaggio a un’altra amministrazione, che avvia un avviso di mobilità per coprire i posti vacanti. La mobilità si perfeziona con il consenso del dipendente, dell’amministrazione cedente e dell’amministrazione ricevente. In alcuni casi è richiesto il preventivo assenso (nulla osta) dell’ente di appartenenza: la norma attualmente vigente lo prevede quando si tratta di posizioni infungibili, quando il dipendente è stato assunto da meno di tre anni, o quando l’amministrazione cedente presenta una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente.

Mobilità obbligatoria o d’ufficio. È disposta dall’amministrazione indipendentemente dal consenso del dipendente, per esigenze organizzative. Deve rispettare limiti precisi e, quando comporta il trasferimento a sede distante, richiede adeguata motivazione.

Comando e assegnazione temporanea. Sono forme di utilizzo temporaneo del personale presso un’altra amministrazione, senza che il dipendente perda il proprio inquadramento originario. Il comando è regolato dall’art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 e può durare fino a tre anni, con l’assenso del dipendente. Il personale in posizione di comando continua a occupare un posto nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per altra via.

La natura giuridica della mobilità volontaria: cessione del contratto La Cassazione civile, Sezioni Unite, con la sentenza n. 26420/2006, ha chiarito in modo definitivo che la mobilità volontaria tra amministrazioni diverse integra una cessione del contratto — non una nuova assunzione — con continuità del suo contenuto. Ne consegue che è illegittima la pretesa dell’amministrazione di destinazione di stipulare un nuovo contratto con un nuovo patto di prova, qualora il periodo di prova sia già stato superato nell’amministrazione di provenienza.

La mobilità e il concorso pubblico: la regola della priorità

Uno dei profili di maggiore rilevanza pratica — e di più frequente contenzioso — riguarda il rapporto tra le procedure di mobilità volontaria e il concorso pubblico. Il comma 2-bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce, nella sua formulazione originaria, che le amministrazioni devono attivare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti in organico.

Questa regola di priorità era stata sospesa — con successive proroghe — per gli anni dal 2020 al 2024, consentendo alle amministrazioni di bandire concorsi anche senza il previo esperimento della mobilità. Il D.L. n. 202/2024 (c.d. Milleproroghe), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2024, non ha prorogato ulteriormente questa deroga. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2025, la regola della priorità della mobilità rispetto al concorso pubblico è tornata pienamente applicabile — e lo rimarrà, nella sua nuova formulazione, dal 2026 in poi.

Il Consiglio di Stato aveva già chiarito la legittimità della mobilità in luogo del concorso Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3677/2016, aveva affermato la legittimità del provvedimento con cui un Comune aveva scelto di avviare una procedura di mobilità esterna per coprire un posto vacante di agente di polizia municipale, nonostante l’esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace. La Sezione aveva riconosciuto il primato dell’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, fondandolo anche sull’esigenza di contenimento della spesa pubblica. Questo orientamento acquista oggi rinnovata rilevanza, dopo la reintroduzione dell’obbligo di mobilità preventiva.

La riforma del 2025: il nuovo comma 2-bis e la quota del 15%

Il D.L. n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2025, ha integralmente riscritto il comma 2-bis dell’art. 30, segnando un cambio di paradigma significativo. La nuova disciplina, applicabile a decorrere dall’anno 2026, abbandona l’obbligo preventivo di esperire la mobilità prima di ogni concorso e lo sostituisce con un vincolo percentuale: le amministrazioni devono destinare alla mobilità volontaria almeno il 15% delle proprie facoltà assunzionali disponibili in ciascun esercizio finanziario.

La norma prevede alcune esenzioni dall’obbligo: sono escluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ARAN, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e gli enti locali con meno di 50 dipendenti a tempo indeterminato. L’obbligo sorge inoltre solo quando il piano assunzionale dell’ente preveda almeno 10 assunzioni nel corso dell’esercizio finanziario.

Permane una corsia preferenziale per il personale già in posizione di comando: i dipendenti comandati da almeno dodici mesi presso l’amministrazione di destinazione, con valutazione della performance pienamente favorevole, hanno diritto di priorità nell’immissione in ruolo — con esclusione dei comandati presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati.

Le sanzioni per le amministrazioni inadempienti La L. n. 69/2025 ha introdotto conseguenze concrete per le amministrazioni obbligate che non attivino le procedure di mobilità: riduzione del 15% delle facoltà assunzionali nell’anno successivo, con adeguamento della dotazione organica, e cessazione entro sei mesi dei comandi in essere con divieto di rinnovo per i successivi diciotto mesi. Si tratta di sanzioni significative, che incentivano le amministrazioni ad attuare la pianificazione prevista.
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Il trattamento economico nel trasferimento: la regola della conservazione

Un aspetto di grande rilevanza pratica per il dipendente che si trasferisce riguarda il trattamento economico. La regola generale è quella della conservazione: il dipendente trasferito mantiene il trattamento economico in godimento presso l’ente cedente, anche quando questo sia superiore a quello previsto dai contratti collettivi dell’ente di destinazione. La differenza viene riconosciuta come assegno ad personam, riassorbibile in caso di successivi miglioramenti retributivi.

La Cassazione civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 19613 del 16 luglio 2024, ha precisato che in caso di mobilità intercompartimentale — cioè tra amministrazioni appartenenti a comparti contrattuali diversi — il dipendente trasferito ha diritto di essere inquadrato nell’area funzionale e nella qualifica professionale corrispondente a quella dell’amministrazione di provenienza, utilizzando i parametri di equiparazione previsti dalla normativa vigente.

Il DPCM 30 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 gennaio 2024, ha introdotto ulteriori precisazioni sulle modalità di inquadramento del personale trasferito, con l’obiettivo di rendere più uniforme la gestione dei passaggi tra comparti diversi.

Mobilità e diritti del dipendente: i casi di tutela rafforzata

La legge prevede alcune ipotesi in cui il dipendente pubblico ha diritto a ottenere un trasferimento — o a non subire un trasferimento — in presenza di specifiche condizioni personali o familiari.

L’art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dalla L. n. 183/2010, riconosce al lavoratore che assiste con continuità un familiare con disabilità grave il diritto a essere trasferito, ove possibile, nella sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita. Il diritto non è assoluto — è condizionato alla disponibilità di posti vacanti nel profilo richiesto — ma l’amministrazione è tenuta a motivare specificamente il diniego e a dimostrare l’assenza di soluzioni alternative.

Per i genitori con figli minori fino a tre anni di età, l’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 prevede invece la possibilità di chiedere l’assegnazione temporanea — per un periodo complessivo non superiore a tre anni — a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione di residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla disponibilità di un posto vacante e previo assenso delle amministrazioni interessate. Per il genitore che assiste un figlio con disabilità grave, il diritto al trasferimento nella sede più vicina al domicilio dell’assistito è già presidiato dall’art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, mentre le ulteriori tutele (riposi, permessi e congedi straordinari) sono disciplinate dall’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001.

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La giurisdizione nelle controversie in materia di mobilità

Le controversie relative alla mobilità del personale pubblico appartenente al pubblico impiego contrattualizzato sono devolute, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, trattandosi di atti compiuti dall’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato (art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001). Fa eccezione la mobilità che comporta un passaggio di area funzionale — assimilabile a una progressione verticale — per la quale, come già illustrato nei precedenti approfondimenti, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

In tema di litisconsorzio necessario, la Cassazione civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 11593/2008, ha affermato che nelle controversie relative al negato trasferimento per mobilità volontaria è necessario evocare in giudizio sia l’amministrazione di destinazione sia quella di appartenenza, pena la necessità di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.c.


In sintesi

La mobilità nel pubblico impiego è disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, che regola il passaggio diretto tra amministrazioni, la mobilità interna, il comando e l’assegnazione temporanea. La riforma introdotta dalla L. n. 69/2025 — in vigore dal 2026 — ha sostituito l’obbligo di mobilità preventiva rispetto al concorso con un vincolo percentuale: le amministrazioni devono destinare almeno il 15% delle facoltà assunzionali alle procedure di mobilità volontaria, con sanzioni per gli inadempienti. Il trattamento economico si conserva, con riconoscimento di assegno ad personam in caso di differenziale retributivo. Le controversie sono devolute in via ordinaria al giudice del lavoro, salvo i casi di passaggio di area che rientrano nella giurisdizione amministrativa.

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