L’intesa ABI del 2003 e le fideiussioni nulle: lo stato della giurisprudenza
Dal provvedimento della Banca d’Italia del 2005 alle pronunce della Cassazione del 2024 e 2025: un aggiornamento completo sul quadro normativo e giurisprudenziale che determina la validità — o la nullità — delle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI.
Il punto di partenza: il provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2005
La vicenda che ancora oggi alimenta un contenzioso bancario di primaria rilevanza ha origine nel 2003, quando l’ABI — Associazione Bancaria Italiana — diffuse tra i propri associati uno schema uniforme di contratto di fideiussione omnibus. Il modello, adottato in modo generalizzato dagli istituti di credito, incorporava tre clausole che avrebbero in seguito costituito il fulcro del dibattito giuridico: la clausola di reviviscenza (art. 2), la deroga all’art. 1957 c.c. (art. 6) e la clausola di sopravvivenza (art. 8).
A seguito di una istruttoria avviata a novembre del 2003, la Banca d’Italia — all’epoca Autorità Garante della Concorrenza nel settore creditizio — accertò con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 che lo schema ABI violava l’art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990 (legge antitrust italiana), in quanto frutto di una intesa anticoncorrenziale tra banche. Il provvedimento dichiarò la contrarietà di quelle tre clausole al divieto di intese restrittive della concorrenza e ne impose la rimozione.
Ciononostante, la questione della sorte dei contratti già conclusi — le fideiussioni “a valle” dell’intesa — rimase a lungo irrisolta, generando un orientamento giurisprudenziale frammentato e contraddittorio che si è protratto per quasi vent’anni.
La svolta: Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021
Il punto di svolta è giunto con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021, che ha stabilito tre principi fondamentali destinati a orientare tutta la giurisprudenza successiva.
Primo principio — Nullità parziale, non totale. Le Sezioni Unite hanno chiarito che i contratti di fideiussione conformi allo schema ABI del 2003 non sono colpiti da nullità integrale, bensì da nullità parziale limitata alle clausole anticoncorrenziali. La fideiussione sopravvive, ma privata delle clausole illecite, con conseguente riespansione delle tutele codicistiche in favore del garante — in particolare il termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. per l’escussione da parte del creditore.
Secondo principio — Onere probatorio attenuato per il periodo 2002-2005. Per i contratti stipulati nel periodo oggetto di istruttoria da parte della Banca d’Italia, la semplice corrispondenza delle clausole contrattuali con quelle dello schema ABI censurato costituisce prova sufficiente del collegamento con l’intesa anticoncorrenziale. Il fideiussore non è tenuto a dimostrare autonomamente l’esistenza dell’intesa, che risulta già accertata dal provvedimento dell’Autorità di vigilanza.
Terzo principio — Rilevabilità d’ufficio della nullità. La nullità delle clausole anticoncorrenziali è rilevabile d’ufficio dal giudice, anche in assenza di espressa eccezione di parte, trattandosi di nullità di protezione posta a tutela di interessi generali.
Il dibattito post-2021: le questioni ancora aperte
La pronuncia delle Sezioni Unite del 2021, pur avendo chiarito i principi fondamentali, ha lasciato aperte diverse questioni che la giurisprudenza del biennio 2024-2025 ha affrontato — non sempre in modo uniforme.
1. Fideiussioni stipulate dopo il 2005: quale onere probatorio?
Le Sezioni Unite si erano pronunciate con riferimento alle fideiussioni del periodo 2002-2005. Per i contratti successivi al provvedimento Banca d’Italia, la questione dell’onere probatorio è rimasta controversa. Si sono consolidati due orientamenti contrapposti all’interno della stessa Corte di Cassazione.
Un orientamento restrittivo, sostenuto dalla Prima Sezione (tra cui le ordinanze n. 30383 del 25 novembre 2024, n. 1170 del 17 gennaio 2025 e n. 8669 del 1° aprile 2025), ritiene che per le fideiussioni post-2005 la mera riproduzione delle clausole censurate non sia sufficiente a dimostrare il collegamento con l’intesa anticoncorrenziale: occorrono prove ulteriori circa il nesso funzionale tra il contratto e l’intesa stessa.
Un orientamento estensivo, sostenuto dalla Terza Sezione (ordinanze n. 20648 del 24 luglio 2024 e n. 27243 del 21 ottobre 2024), ritiene invece che la nullità possa essere dichiarata come conseguenza della sola riproduzione dello schema ABI, anche per contratti conclusi al di fuori del periodo 2002-2005, senza necessità di prova aggiuntiva.
Il contrasto è di tale rilevanza che il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha disposto il rinvio alle Sezioni Unite per una pronuncia definitiva sul punto, attesa come una delle decisioni più importanti del prossimo periodo in materia bancaria.
2. La nullità si applica anche alle fideiussioni specifiche?
Un secondo fronte riguarda l’estensione della nullità parziale alle fideiussioni specifiche — quelle cioè che garantiscono un singolo finanziamento o una singola operazione, anziché tutti i debiti presenti e futuri del debitore principale.
L’ordinanza n. 27243/2024 della Terza Sezione ha ritenuto applicabili i principi delle Sezioni Unite del 2021 anche alle fideiussioni specifiche che riproducano le clausole nulle. La motivazione è che la nullità non dipende dal tipo di garanzia, ma dalla conformità delle clausole allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale: se le clausole sono quelle, il contratto è “a valle” dell’intesa indipendentemente dalla sua qualificazione come omnibus o specifica.
Un orientamento opposto, espresso da tre ordinanze della stessa Terza Sezione a gennaio 2025 (nn. 657, 660 e 675), ha invece escluso l’applicabilità della nullità parziale alle fideiussioni specifiche, circoscrivendo la portata delle Sezioni Unite del 2021 alle sole fideiussioni omnibus, che erano quelle espressamente oggetto del provvedimento Banca d’Italia.
Anche su questo contrasto è atteso un intervento risolutivo delle Sezioni Unite.
La giurisprudenza di merito nel 2025: due sentenze significative
Accanto alle pronunce di legittimità, la giurisprudenza di merito del 2025 ha prodotto sentenze di particolare interesse per chi opera in questo settore.
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1046 del 9 marzo 2025, ha applicato i più recenti orientamenti della Cassazione per distinguere tra fideiussioni omnibus del periodo 2002-2005 — per le quali ha riconosciuto la nullità parziale delle clausole ABI — e fideiussioni precedenti o successive a tale periodo, per le quali ha richiesto la prova del nesso con l’intesa anticoncorrenziale. La pronuncia è particolarmente rilevante per il contesto campano e meridionale, essendo resa da un tribunale del distretto.
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 1432 del 6 maggio 2025, ha confermato la nullità parziale delle clausole ABI per una fideiussione del periodo 2002-2005, applicando il principio della riespansione dell’art. 1957 c.c. e dichiarando estinta la fideiussione per mancata tempestiva escussione del debitore principale da parte della banca.
L’art. 1957 c.c. e la sua importanza pratica dopo la nullità
La disapplicazione della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. è, nella pratica, la conseguenza più rilevante per il garante. La norma codicistica prevede che il creditore, per non perdere il diritto di rivalersi sul fideiussore, debba proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita.
Se la banca non ha rispettato questo termine — circostanza non infrequente quando il recupero del credito viene avviato molti anni dopo l’inadempimento del debitore principale — il fideiussore può eccepire l’estinzione della garanzia. Questa eccezione, però, è qualificata dalla giurisprudenza come eccezione in senso stretto, il che significa che deve essere sollevata tempestivamente nella prima difesa utile, pena la decadenza. La rilevabilità d’ufficio della nullità delle clausole ABI non si estende automaticamente all’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che rimane a carico della parte.
Il quadro normativo di riferimento
Per completezza, si riportano i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali che governano la materia:
- Art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990: divieto di intese anticoncorrenziali tra imprese.
- Artt. 1936-1957 c.c.: disciplina codicistica della fideiussione, con particolare riguardo all’art. 1957 sul termine di escussione del debitore principale.
- Provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005: accertamento della violazione antitrust e individuazione delle clausole ABI nulle.
- Cass. SS.UU. n. 41994 del 30 dicembre 2021: nullità parziale, onere probatorio attenuato per il periodo 2002-2005, rilevabilità d’ufficio.
- Cass. Sez. 3, n. 20648/2024 e n. 27243/2024: orientamento estensivo su onere probatorio e fideiussioni specifiche.
- Cass. Sez. 1, nn. 30383/2024, 1170/2025, 8669/2025: orientamento restrittivo su fideiussioni post-2005.
- Cass. Sez. 3, nn. 657, 660, 675/2025: esclusione della nullità parziale per fideiussioni specifiche.
In sintesi
Il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 ha accertato la nullità delle clausole ABI di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. inserite nelle fideiussioni omnibus del periodo 2002-2005. Le Sezioni Unite del 2021 hanno sancito la nullità parziale di quei contratti. La giurisprudenza del 2024-2025 ha tuttavia introdotto nuove variabili: per le fideiussioni post-2005 e per quelle specifiche, gli orientamenti della Cassazione sono contrastanti e la questione è destinata a una nuova pronuncia delle Sezioni Unite. In questo quadro mobile, la valutazione della singola posizione — data del contratto, tipo di fideiussione, clausole presenti, comportamento della banca — è indispensabile per una difesa efficace.
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