La società di leasing ha risolto il contratto e chiede la restituzione del bene e il pagamento dei canoni arretrati? Le regole cambiano a seconda di quando è stato stipulato il contratto e di come viene qualificato. Questa guida illustra la disciplina vigente, la distinzione tra leasing di godimento e traslativo e i diritti dell’utilizzatore in caso di risoluzione.
1. Il leasing finanziario: struttura e parti del contratto
Il leasing finanziario è un contratto con cui una banca o un intermediario finanziario iscritto all’albo ex art. 106 TUB — il concedente — acquista un bene su scelta dell’utilizzatore e lo mette a disposizione di quest’ultimo per un periodo determinato, a fronte del pagamento di canoni periodici. Alla scadenza, l’utilizzatore può esercitare un’opzione di acquisto a un prezzo residuo prefissato, restituire il bene o, in alcuni casi, rinnovare il contratto.
Le parti coinvolte sono tre: il fornitore del bene (che lo vende al concedente), il concedente (che lo finanzia e rimane proprietario per tutta la durata), e l’utilizzatore (che ne ha la disponibilità materiale e ne assume tutti i rischi, incluso quello di perimento). Questa struttura triangolare ha conseguenze importanti in caso di inadempimento: l’utilizzatore non può, ad esempio, agire direttamente per la risoluzione del contratto di fornitura, ma può far valere nei confronti del fornitore le pretese di adempimento e risarcimento derivanti dal collegamento negoziale.
2. La disciplina vigente: la legge n. 124/2017
Per lungo tempo il leasing finanziario è rimasto un contratto atipico, privo di una disciplina organica nel Codice Civile. La legge 4 agosto 2017, n. 124 ha colmato questa lacuna, introducendo all’art. 1, commi 136-140, una disciplina specifica della locazione finanziaria che si applica ai contratti la cui risoluzione per inadempimento si sia verificata dopo la sua entrata in vigore.
Il meccanismo previsto dalla legge è il seguente: in caso di risoluzione per inadempimento grave dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve poi procedere alla sua vendita o altra collocazione a valori di mercato. Il ricavato viene utilizzato per coprire i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere in linea capitale, il prezzo dell’opzione di acquisto e le spese di recupero, stima e conservazione del bene. Se il ricavato supera queste poste, il surplus spetta all’utilizzatore. Se è inferiore, il concedente conserva il diritto al credito residuo nei confronti dell’utilizzatore.
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Parla con un avvocato3. I contratti anteriori al 2017: la distinzione tra leasing di godimento e traslativo
Per i contratti risolti prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2061/2021 — e le numerose ordinanze del 2024 che ne hanno confermato i principi — ha ribadito che rimane in vigore la distinzione tradizionale tra due sottotipi di leasing finanziario.
Leasing di godimento
Riguarda beni destinati a essere utilizzati per tutta la durata del contratto e con un valore residuo modesto al termine (beni tecnologici soggetti a rapida obsolescenza, beni consumabili). In questo caso, in caso di risoluzione per inadempimento, si applica l’art. 1458 c.c.: gli effetti della risoluzione non si estendono alle prestazioni già eseguite. Il concedente trattiene i canoni già pagati e può chiedere quelli arretrati, senza obbligo di restituzione. L’utilizzatore non ha diritto di recuperare i canoni versati.
Leasing traslativo
Riguarda beni con un valore residuo apprezzabile alla scadenza, per i quali l’utilizzatore ha un interesse concreto all’esercizio dell’opzione di acquisto finale (macchinari industriali, immobili, autovetture di valore). In questo caso la giurisprudenza applica analogicamente l’art. 1526 c.c. — norma dettata per la vendita con riserva della proprietà — con queste conseguenze:
- Il concedente ha diritto alla restituzione del bene e a un equo compenso per il suo utilizzo da parte dell’utilizzatore, comprensivo del deprezzamento e del godimento.
- L’utilizzatore ha diritto alla restituzione dei canoni già pagati, al netto dell’equo compenso e del risarcimento del danno per l’inadempimento.
- La clausola penale che prevede la trattenuta di tutti i canoni pagati senza deduzione del valore del bene è nulla o riducibile, perché determina un arricchimento ingiustificato del concedente: la Cassazione con l’ordinanza n. 588/2025 ha confermato che tale clausola, se non prevede la detrazione del valore di mercato del bene restituito, è nulla.
- È invece valida la clausola che attribuisce al concedente il diritto ai canoni scaduti e a quelli a scadere scontati, previa detrazione del valore di mercato del bene al momento della risoluzione: così la Cassazione con l’ordinanza n. 25199/2024, che ha però precisato che la stima unilaterale del valore del bene da parte del concedente deve essere effettuata secondo buona fede e correttezza, con obbligo di rivelare il criterio in caso di contestazione.
4. Il caso del fallimento dell’utilizzatore
Quando l’utilizzatore inadempiente viene successivamente dichiarato fallito — o sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa — si apre una questione ulteriore sulla sorte del contratto di leasing e sul recupero del bene da parte del concedente.
Per i contratti retti dalla legge n. 124/2017, il concedente che abbia già risolto il contratto prima del fallimento deve insinuarsi al passivo per il credito residuo e ha diritto alla restituzione del bene. La Cassazione, con un’ordinanza interlocutoria depositata a fine 2025 e rinviata a pubblica udienza, ha evidenziato una questione ancora aperta: se la clausola contrattuale che obbliga l’utilizzatore a restituire il bene a proprie spese e nel luogo indicato dal concedente conservi la sua efficacia dopo il fallimento, e se il curatore sia tenuto a eseguirla o se il credito del concedente alla restituzione debba essere previamente ammesso al passivo. La risposta delle Sezioni Unite è attesa nei prossimi mesi.
Per i contratti anteriori al 2017 risolti prima del fallimento, la Cassazione con le ordinanze nn. 18088/2024 e 20653/2024 ha confermato che il concedente che intenda far valere il credito risarcitorio derivante dall’applicazione dell’art. 1526 c.c. — incluso quello da clausola penale — deve proporre apposita domanda di insinuazione al passivo, indicando con precisione tutte le poste del credito: canoni arretrati, canoni a scadere, valore del bene e ogni altra componente rilevante. L’omissione di anche una sola di queste voci può determinare il rigetto dell’insinuazione.
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Prenota una consulenza5. I diritti dell’utilizzatore: cosa può fare concretamente
L’utilizzatore che riceve una comunicazione di risoluzione del contratto di leasing non è privo di difese. Le principali tutele a sua disposizione sono le seguenti.
- Contestare la gravità dell’inadempimento: se i canoni non pagati sono inferiori alla soglia prevista dalla legge n. 124/2017 o dal contratto, la risoluzione può essere impugnata per difetto del presupposto oggettivo.
- Verificare la corretta qualificazione del contratto: per i contratti anteriori al 2017, accertarsi se il leasing sia di godimento o traslativo è il primo passo per capire quali diritti spettino all’utilizzatore sui canoni già versati.
- Contestare la stima del valore del bene: tanto sotto la legge n. 124/2017 quanto nell’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., il valore attribuito al bene al momento della restituzione è determinante per calcolare l’eventuale surplus spettante all’utilizzatore o il credito residuo del concedente. Una stima unilaterale incongrua può essere contestata in giudizio.
- Richiedere il rendiconto della vendita: dopo la restituzione del bene, il concedente è obbligato a procedere alla sua collocazione a valori di mercato e a rendicontare il ricavato. Se la vendita avviene a un prezzo inferiore a quello di mercato, l’utilizzatore può contestare il risultato e chiedere il ricalcolo del proprio credito o debito residuo.
- Riduzione della clausola penale: se il contratto prevede una clausola penale manifestamente sproporzionata, l’utilizzatore può chiedere al giudice la riduzione ex art. 1384 c.c., come confermato da Cass. n. 20754/2024.
In sintesi: in caso di inadempimento nel leasing finanziario, la disciplina applicabile dipende dalla data di risoluzione del contratto. Per le risoluzioni successive all’entrata in vigore della legge n. 124/2017, il meccanismo è regolato dalla legge stessa e prevede la vendita del bene e la restituzione dell’eventuale surplus all’utilizzatore. Per i contratti anteriori, la Cassazione distingue tra leasing di godimento e traslativo, con conseguenze molto diverse sui diritti dell’utilizzatore ai canoni versati. In entrambi i casi, la verifica della corretta qualificazione del contratto, della stima del bene e della clausola penale sono elementi decisivi per tutelare la posizione dell’utilizzatore.
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