Guida operativa · Diritto bancario

A cura dello Studio Legale Giaquinto  ·  Aggiornato a giugno 2026  ·  Tempo di lettura: 6 minuti

La società di leasing ha risolto il contratto e chiede la restituzione del bene e il pagamento dei canoni arretrati? Le regole cambiano a seconda di quando è stato stipulato il contratto e di come viene qualificato. Questa guida illustra la disciplina vigente, la distinzione tra leasing di godimento e traslativo e i diritti dell’utilizzatore in caso di risoluzione.

1. Il leasing finanziario: struttura e parti del contratto

Il leasing finanziario è un contratto con cui una banca o un intermediario finanziario iscritto all’albo ex art. 106 TUB — il concedente — acquista un bene su scelta dell’utilizzatore e lo mette a disposizione di quest’ultimo per un periodo determinato, a fronte del pagamento di canoni periodici. Alla scadenza, l’utilizzatore può esercitare un’opzione di acquisto a un prezzo residuo prefissato, restituire il bene o, in alcuni casi, rinnovare il contratto.

Le parti coinvolte sono tre: il fornitore del bene (che lo vende al concedente), il concedente (che lo finanzia e rimane proprietario per tutta la durata), e l’utilizzatore (che ne ha la disponibilità materiale e ne assume tutti i rischi, incluso quello di perimento). Questa struttura triangolare ha conseguenze importanti in caso di inadempimento: l’utilizzatore non può, ad esempio, agire direttamente per la risoluzione del contratto di fornitura, ma può far valere nei confronti del fornitore le pretese di adempimento e risarcimento derivanti dal collegamento negoziale.

2. La disciplina vigente: la legge n. 124/2017

Per lungo tempo il leasing finanziario è rimasto un contratto atipico, privo di una disciplina organica nel Codice Civile. La legge 4 agosto 2017, n. 124 ha colmato questa lacuna, introducendo all’art. 1, commi 136-140, una disciplina specifica della locazione finanziaria che si applica ai contratti la cui risoluzione per inadempimento si sia verificata dopo la sua entrata in vigore.

Il meccanismo previsto dalla legge è il seguente: in caso di risoluzione per inadempimento grave dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve poi procedere alla sua vendita o altra collocazione a valori di mercato. Il ricavato viene utilizzato per coprire i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere in linea capitale, il prezzo dell’opzione di acquisto e le spese di recupero, stima e conservazione del bene. Se il ricavato supera queste poste, il surplus spetta all’utilizzatore. Se è inferiore, il concedente conserva il diritto al credito residuo nei confronti dell’utilizzatore.

Cosa si intende per “inadempimento grave”. La legge n. 124/2017 subordina la risoluzione del contratto a un inadempimento qualificato come grave. Per il leasing mobiliare, la norma fa riferimento al mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi. Per il leasing immobiliare, la soglia è il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due trimestrali. La gravità dell’inadempimento è un requisito oggettivo: la risoluzione che si fondi su inadempimenti al di sotto di questa soglia potrebbe essere contestata dall’utilizzatore.

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3. I contratti anteriori al 2017: la distinzione tra leasing di godimento e traslativo

Per i contratti risolti prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2061/2021 — e le numerose ordinanze del 2024 che ne hanno confermato i principi — ha ribadito che rimane in vigore la distinzione tradizionale tra due sottotipi di leasing finanziario.

Leasing di godimento

Riguarda beni destinati a essere utilizzati per tutta la durata del contratto e con un valore residuo modesto al termine (beni tecnologici soggetti a rapida obsolescenza, beni consumabili). In questo caso, in caso di risoluzione per inadempimento, si applica l’art. 1458 c.c.: gli effetti della risoluzione non si estendono alle prestazioni già eseguite. Il concedente trattiene i canoni già pagati e può chiedere quelli arretrati, senza obbligo di restituzione. L’utilizzatore non ha diritto di recuperare i canoni versati.

Leasing traslativo

Riguarda beni con un valore residuo apprezzabile alla scadenza, per i quali l’utilizzatore ha un interesse concreto all’esercizio dell’opzione di acquisto finale (macchinari industriali, immobili, autovetture di valore). In questo caso la giurisprudenza applica analogicamente l’art. 1526 c.c. — norma dettata per la vendita con riserva della proprietà — con queste conseguenze:

  • Il concedente ha diritto alla restituzione del bene e a un equo compenso per il suo utilizzo da parte dell’utilizzatore, comprensivo del deprezzamento e del godimento.
  • L’utilizzatore ha diritto alla restituzione dei canoni già pagati, al netto dell’equo compenso e del risarcimento del danno per l’inadempimento.
  • La clausola penale che prevede la trattenuta di tutti i canoni pagati senza deduzione del valore del bene è nulla o riducibile, perché determina un arricchimento ingiustificato del concedente: la Cassazione con l’ordinanza n. 588/2025 ha confermato che tale clausola, se non prevede la detrazione del valore di mercato del bene restituito, è nulla.
  • È invece valida la clausola che attribuisce al concedente il diritto ai canoni scaduti e a quelli a scadere scontati, previa detrazione del valore di mercato del bene al momento della risoluzione: così la Cassazione con l’ordinanza n. 25199/2024, che ha però precisato che la stima unilaterale del valore del bene da parte del concedente deve essere effettuata secondo buona fede e correttezza, con obbligo di rivelare il criterio in caso di contestazione.
Attenzione alla qualificazione del contratto. La distinzione tra leasing di godimento e traslativo non dipende dall’etichetta usata nel contratto, ma dalla natura del bene e dalla struttura dell’operazione. Un’errata qualificazione può avere conseguenze economiche significative: se il contratto è traslativo ma viene trattato come di godimento, l’utilizzatore perde il diritto alla restituzione dei canoni. È essenziale che la qualificazione venga verificata da un legale prima di qualsiasi trattativa con la società di leasing.

4. Il caso del fallimento dell’utilizzatore

Quando l’utilizzatore inadempiente viene successivamente dichiarato fallito — o sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa — si apre una questione ulteriore sulla sorte del contratto di leasing e sul recupero del bene da parte del concedente.

Per i contratti retti dalla legge n. 124/2017, il concedente che abbia già risolto il contratto prima del fallimento deve insinuarsi al passivo per il credito residuo e ha diritto alla restituzione del bene. La Cassazione, con un’ordinanza interlocutoria depositata a fine 2025 e rinviata a pubblica udienza, ha evidenziato una questione ancora aperta: se la clausola contrattuale che obbliga l’utilizzatore a restituire il bene a proprie spese e nel luogo indicato dal concedente conservi la sua efficacia dopo il fallimento, e se il curatore sia tenuto a eseguirla o se il credito del concedente alla restituzione debba essere previamente ammesso al passivo. La risposta delle Sezioni Unite è attesa nei prossimi mesi.

Per i contratti anteriori al 2017 risolti prima del fallimento, la Cassazione con le ordinanze nn. 18088/2024 e 20653/2024 ha confermato che il concedente che intenda far valere il credito risarcitorio derivante dall’applicazione dell’art. 1526 c.c. — incluso quello da clausola penale — deve proporre apposita domanda di insinuazione al passivo, indicando con precisione tutte le poste del credito: canoni arretrati, canoni a scadere, valore del bene e ogni altra componente rilevante. L’omissione di anche una sola di queste voci può determinare il rigetto dell’insinuazione.

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5. I diritti dell’utilizzatore: cosa può fare concretamente

L’utilizzatore che riceve una comunicazione di risoluzione del contratto di leasing non è privo di difese. Le principali tutele a sua disposizione sono le seguenti.

  • Contestare la gravità dell’inadempimento: se i canoni non pagati sono inferiori alla soglia prevista dalla legge n. 124/2017 o dal contratto, la risoluzione può essere impugnata per difetto del presupposto oggettivo.
  • Verificare la corretta qualificazione del contratto: per i contratti anteriori al 2017, accertarsi se il leasing sia di godimento o traslativo è il primo passo per capire quali diritti spettino all’utilizzatore sui canoni già versati.
  • Contestare la stima del valore del bene: tanto sotto la legge n. 124/2017 quanto nell’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., il valore attribuito al bene al momento della restituzione è determinante per calcolare l’eventuale surplus spettante all’utilizzatore o il credito residuo del concedente. Una stima unilaterale incongrua può essere contestata in giudizio.
  • Richiedere il rendiconto della vendita: dopo la restituzione del bene, il concedente è obbligato a procedere alla sua collocazione a valori di mercato e a rendicontare il ricavato. Se la vendita avviene a un prezzo inferiore a quello di mercato, l’utilizzatore può contestare il risultato e chiedere il ricalcolo del proprio credito o debito residuo.
  • Riduzione della clausola penale: se il contratto prevede una clausola penale manifestamente sproporzionata, l’utilizzatore può chiedere al giudice la riduzione ex art. 1384 c.c., come confermato da Cass. n. 20754/2024.

In sintesi: in caso di inadempimento nel leasing finanziario, la disciplina applicabile dipende dalla data di risoluzione del contratto. Per le risoluzioni successive all’entrata in vigore della legge n. 124/2017, il meccanismo è regolato dalla legge stessa e prevede la vendita del bene e la restituzione dell’eventuale surplus all’utilizzatore. Per i contratti anteriori, la Cassazione distingue tra leasing di godimento e traslativo, con conseguenze molto diverse sui diritti dell’utilizzatore ai canoni versati. In entrambi i casi, la verifica della corretta qualificazione del contratto, della stima del bene e della clausola penale sono elementi decisivi per tutelare la posizione dell’utilizzatore.

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