Il quarto comma dell’art. 97 della Costituzione stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Una norma breve, ma di portata vastissima: essa è il fondamento costituzionale di ogni procedura concorsuale, il limite invalicabile alle assunzioni dirette e il parametro con cui la Corte Costituzionale valuta la legittimità di ogni deroga legislativa.
Poche disposizioni della Costituzione repubblicana hanno prodotto un contenzioso giurisprudenziale tanto vasto quanto l’art. 97, e in particolare il suo quarto comma, dedicato all’accesso agli impieghi pubblici. Eppure il testo è di una semplicità quasi disarmante: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».
Dietro quella formula si nasconde un principio di civiltà giuridica che affonda le radici nell’esperienza del fascismo — quando le assunzioni avvenivano per fedeltà politica più che per merito — e che i costituenti vollero inscrivere in modo netto nella Carta fondamentale. Da allora, la Corte Costituzionale ha costruito attorno a quell’articolo una giurisprudenza stratificata, che continua a evolversi ancora oggi, anche in risposta alle sfide poste dal diritto europeo.
Il testo e la sua collocazione sistematica
L’art. 97 si trova nella Sezione II del Titolo III della Parte II della Costituzione, dedicata alla pubblica amministrazione. I suoi quattro commi disciplinano tre temi distinti: la riserva di legge nell’organizzazione degli uffici pubblici (comma 1), i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (commi 1 e 2), e l’accesso mediante concorso (comma 4).
Il principio concorsuale non è tuttavia isolato nel sistema costituzionale. Esso si raccorda con l’art. 51, comma 1, Cost. — che garantisce a tutti i cittadini il diritto di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza — e con l’art. 3, Cost., che impone il rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale. Il concorso pubblico è così, al tempo stesso, strumento di selezione dei più capaci e garanzia di parità di accesso per tutti i cittadini.
La Corte Costituzionale ha chiarito in modo consolidato che il pubblico concorso «costituisce meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito» ed «è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa» (sentenze n. 363/2006 e n. 81/2006).
I due pilastri: buon andamento e imparzialità
Il principio concorsuale non può essere letto separatamente dai principi di buon andamento e imparzialità che i commi precedenti dell’art. 97 pongono a fondamento dell’intera organizzazione amministrativa. I tre valori si sorreggono a vicenda.
Il buon andamento impone che la pubblica amministrazione funzioni in modo efficiente e razionale: il concorso è lo strumento che garantisce la selezione dei candidati più idonei, evitando che le assunzioni avvengano in base a criteri diversi dal merito. L’imparzialità esige che la pubblica amministrazione operi senza favoritismi né discriminazioni: il concorso, con la sua struttura trasparente e comparativa, è la procedura che rende strutturalmente improbabile la selezione per ragioni di appartenenza politica, parentale o clientelare.
È per questa ragione che la Corte Costituzionale ha costantemente affermato che le deroghe al principio concorsuale non possono essere valutate in astratto, ma devono essere giustificate dalla loro funzionalità rispetto agli stessi valori che il concorso presidia. Una deroga è legittima non quando è semplicemente prevista dalla legge, ma quando essa stessa serve il buon andamento dell’amministrazione.
Le deroghe ammesse: quando la legge può prescindere dal concorso
La formula «salvo i casi stabiliti dalla legge» non lascia carta bianca al legislatore. La Corte Costituzionale ha elaborato nel tempo una griglia precisa di condizioni che ogni deroga deve soddisfare per superare il vaglio di costituzionalità.
In sintesi, le deroghe sono ammesse solo quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- Sono previste da una norma di legge, non da atti amministrativi o contrattuali.
- Rispondono a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, individuate dal legislatore in modo non manifestamente irragionevole.
- Sono esse stesse funzionali al buon andamento dell’amministrazione — non si limitano a giustificarlo, ma lo servono attivamente.
- L’area delle eccezioni è delimitata in modo rigoroso e non preclude in modo assoluto la possibilità di accesso dall’esterno alla generalità dei cittadini (Corte Cost. n. 108/2011).
- La procedura, anche se derogatoria, mantiene una connotazione selettiva e comparativa, evitando assunzioni integralmente discrezionali.
Questo schema è stato applicato con rigore crescente dalla Consulta. La sentenza n. 248/2016 ha dichiarato incostituzionale il passaggio automatico di personale da enti privati disciolti a enti pubblici regionali, affermando che nemmeno l’esigenza di continuità delle funzioni e la difesa dell’occupazione costituiscono ragioni sufficienti a derogare al principio concorsuale.
Il caso delle stabilizzazioni: una deroga ammessa ma vincolata
Il tema delle stabilizzazioni del personale precario è uno dei terreni su cui il bilanciamento tra il principio concorsuale e altre esigenze costituzionali — la tutela del lavoro, la continuità dei servizi, la valorizzazione delle professionalità acquisite — si è fatto più complesso e dibattuto.
La Corte Costituzionale ha riconosciuto che le norme di stabilizzazione possono legittimamente derogare al principio del concorso aperto, purché la deroga sia giustificata dall’esigenza di eliminare un precariato consolidato e da condizioni di interesse pubblico rigorosamente tipizzate. La stabilizzazione non è, in sé, incostituzionale: lo diventa quando trasforma uno strumento eccezionale in un canale alternativo permanente di reclutamento (Corte Cost. n. 99/2023).
Coerentemente, la Cassazione ha ribadito che le norme sulla stabilizzazione devono essere interpretate in senso strettamente restrittivo: non possono essere applicate in via analogica, e i loro presupposti — in primo luogo l’esistenza di un rapporto precario diretto con l’ente alla data prevista dalla legge — devono essere verificati rigorosamente (Cass. n. 25237/2024 e n. 21124/2024).
Sul versante europeo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 13 maggio 2026 (causa C-155/25), ha rilevato un inadempimento dell’Italia nella tutela dei lavoratori precari della scuola, ritenendo insufficienti le misure antiabuso previste dall’ordinamento nazionale. La pronuncia apre un fronte rilevante sul rapporto tra il principio del concorso pubblico — che vieta la conversione automatica dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato — e gli obblighi derivanti dalla normativa europea. Il legislatore italiano è chiamato a un intervento normativo che bilanci i due sistemi, e le sue ricadute pratiche per migliaia di lavoratori precari della PA sono già oggetto di contenzioso.
Il principio e le progressioni di carriera interne
Un’ulteriore area di tensione con il principio dell’art. 97 è quella delle progressioni verticali tra aree funzionali nel pubblico impiego. Come si è accennato nell’approfondimento dedicato alle progressioni di carriera, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che per i dipendenti già in servizio — che hanno già superato un concorso per il primo accesso — possono essere previste procedure selettive semplificate, riservate, o basate prevalentemente sull’esperienza maturata.
Anche in questo caso, tuttavia, la deroga incontra limiti precisi. La riserva di posti alle progressioni interne non può eccedere il 50% dei posti disponibili — per la quota restante deve essere garantito l’accesso dall’esterno — e la procedura deve comunque mantenere una natura selettiva e comparativa, non degenerare in una promozione automatica per anzianità. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1/1999, ha dichiarato incostituzionale la previsione di una riserva integrale (100%) dei posti ai candidati interni, in quanto tale da precludere completamente l’accesso dall’esterno.
Il sindacato della Corte Costituzionale: come funziona in concreto
Quando una norma di legge prevede un’assunzione o un inquadramento in deroga al concorso pubblico, può essere sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale, su rimessione di un giudice che ne dubiti la conformità alla Carta.
Il parametro principale è l’art. 97, quarto comma, Cost., spesso in combinato disposto con gli artt. 3 e 51 Cost. La valutazione della Corte non è di opportunità politica — il bilanciamento tra esigenze diverse appartiene primariamente al legislatore — ma di ragionevolezza: la Consulta verifica se la scelta derogatoria sia manifestamente irragionevole, ossia priva di una giustificazione plausibile alla luce degli interessi costituzionali in gioco.
Il risultato di questo schema è che la Corte dichiara incostituzionali le deroghe più radicali — quelle che prevedono assunzioni senza alcuna procedura selettiva, o con riserve integrali a categorie predeterminate — mentre salva quelle che mantengono un nucleo minimo di concorsualità e rispondono a esigenze di interesse pubblico documentate e proporzionate. La sentenza n. 133/2023 ha ribadito questo schema nella sua formulazione più recente e sintetica.
Perché conoscere questo principio è utile anche per i candidati
Lo studio dell’art. 97 Cost. e della giurisprudenza che lo accompagna non è soltanto materia accademica. Per chi partecipa a un concorso pubblico, o per chi si vede escluso da una procedura che ritiene irregolare, questo principio è lo strumento normativo fondamentale attraverso cui è possibile valutare la legittimità di quanto accaduto.
Quando un ente pubblico bandisce un concorso con riserve che eccedono i limiti di legge, quando adotta procedure di assunzione diretta senza le condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale, o quando nega l’accesso a una graduatoria vigente per indire un nuovo concorso senza adeguata motivazione, il principio del pubblico concorso è il primo parametro da cui muovere per costruire un’azione di tutela efficace.
In sintesi
L’art. 97, quarto comma, Cost. pone il pubblico concorso come forma generale e ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. La Corte Costituzionale ha elaborato una giurisprudenza rigorosa che ammette le deroghe legislative solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, purché la procedura mantenga una natura selettiva e non precluda l’accesso dall’esterno. Le tensioni più attuali riguardano le stabilizzazioni del personale precario — anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 13 maggio 2026 — e le progressioni di carriera interne, con il limite invalicabile della riserva massima del 50% dei posti. Il principio è anche lo strumento giuridico fondamentale per contestare procedure concorsuali che si discostano dai criteri costituzionali.
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