Graduatoria di concorso: come si forma e quanto dura
La graduatoria è l’atto con cui si conclude la procedura concorsuale e si determina chi viene assunto. Conoscere le regole sulla sua formazione, durata e scorrimento è essenziale — tanto più oggi, dopo le importanti novità normative e giurisprudenziali entrate in vigore nel 2025 e nel 2026.
Superare le prove di un concorso pubblico non garantisce automaticamente l’assunzione. La graduatoria è uno strumento tecnico e giuridico che determina l’ordine di priorità tra i candidati idonei: chi è in cima viene assunto per primo, chi è più in basso attende. Ma quanto a lungo può attendere? E ha davvero diritto ad essere assunto se si libera un posto?
Le risposte a queste domande sono cambiate significativamente negli ultimi mesi. Questa guida illustra le regole vigenti sulla formazione, la durata e lo scorrimento delle graduatorie, con particolare attenzione alle novità introdotte dal Decreto PA 2025 e alla giurisprudenza più recente.
1. Come si forma la graduatoria
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito, ordinando i candidati in base al punteggio complessivo ottenuto. Il punteggio finale è la somma delle valutazioni riportate nelle singole prove (scritta, orale, pratica) più gli eventuali punti per i titoli, secondo i criteri indicati nel bando.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, si applicano i criteri di preferenza e di precedenza stabiliti dalla normativa vigente, in ordine di priorità:
- minore età anagrafica;
- stato di disabilità con percentuale pari o superiore al 45%;
- numero di figli a carico;
- condizione di orfano o vedovo di caduto in guerra o per causa di servizio;
- ulteriori criteri specifici previsti dal bando.
La graduatoria viene quindi approvata con atto formale dell’amministrazione — tipicamente un decreto o una determinazione dirigenziale — e pubblicata nel sito istituzionale dell’ente e sul Portale InPA. La data di pubblicazione della graduatoria definitiva è il dies a quo dal quale decorrono sia i termini per le impugnazioni sia il computo della durata.
2. Vincitori e idonei: una distinzione fondamentale
La graduatoria distingue tra vincitori — i candidati che occupano le prime posizioni corrispondenti ai posti messi a concorso — e idonei non vincitori, ovvero coloro che hanno superato le prove ma si collocano oltre il numero dei posti disponibili.
I vincitori hanno diritto all’assunzione immediata, salvo il superamento del periodo di prova. Gli idonei non vincitori, invece, possono essere assunti solo in un secondo momento, in caso di scorrimento della graduatoria — e solo nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. La durata delle graduatorie: le regole vigenti nel 2026
La durata delle graduatorie è uno degli aspetti più rilevanti per i candidati idonei che attendono uno scorrimento. Il quadro normativo attualmente in vigore prevede regole differenziate a seconda della tipologia di ente.
Enti locali. Il Decreto PA 2025 (D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69) ha ripristinato la durata triennale delle graduatorie per i concorsi banditi dagli enti locali, calcolata a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Il triennio vale sia per i vincitori non ancora assunti sia per gli idonei che attendono lo scorrimento.
Amministrazioni centrali dello Stato. Per i concorsi banditi dalle amministrazioni statali la durata è anch’essa di regola triennale, salvo diverse disposizioni previste dal bando o da normative speciali di settore.
Concorsi PNRR e procedure speciali. Per alcune tipologie di concorsi nati nell’ambito del PNRR è prevista una durata limitata e non scorribile oltre un certo termine, come introdotto dal D.L. 75/2023. In questi casi, alla scadenza della graduatoria i posti rimasti vacanti non possono essere coperti tramite scorrimento ma richiedono un nuovo concorso.
4. Lo scorrimento della graduatoria: diritto o aspettativa?
Lo scorrimento è l’operazione con cui l’amministrazione, al verificarsi di posti vacanti durante il periodo di validità della graduatoria, attinge agli idonei in ordine di posizione per procedere a nuove assunzioni.
Su questo punto la giurisprudenza più recente è intervenuta in modo significativo, ridimensionando le aspettative degli idonei. Con l’ordinanza n. 217 del 4 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito con chiarezza che lo scorrimento non è mai automatico: costituisce una nuova e autonoma decisione discrezionale dell’amministrazione. Il candidato idoneo non vanta alcun diritto soggettivo all’assunzione per effetto del semplice verificarsi di una vacanza, ma solo una legittima aspettativa che l’amministrazione valuti se e come coprire il posto.
Con la sentenza n. 1202 del 12 marzo 2026, il TAR Milano ha inoltre chiarito che il concorso pubblico è tornato a essere lo strumento principale e prioritario per assumere personale, superando l’orientamento che in passato aveva riconosciuto una sorta di precedenza allo scorrimento rispetto all’indizione di nuovi concorsi. L’amministrazione può oggi legittimamente scegliere di bandire un nuovo concorso anziché scorrere la graduatoria vigente, anche quando questa è ancora valida.
5. I criteri di preferenza in caso di parità in graduatoria
La posizione in graduatoria è determinata dal punteggio finale, ma quando due candidati ottengono lo stesso punteggio entrano in gioco i criteri di preferenza stabiliti dalla legge. La corretta applicazione di questi criteri è fonte di contenzioso frequente: un errore nell’ordine di applicazione o nella valutazione di un titolo preferenziale può alterare la posizione di uno o più candidati.
Chi ritiene di essere stato collocato in una posizione inferiore a quella spettante per errata applicazione dei criteri di preferenza può contestare la graduatoria impugnando l’atto di approvazione. In questi casi l’accesso agli atti è il presupposto indispensabile: solo dalla lettura della documentazione completa è possibile verificare come l’amministrazione ha applicato i criteri e individuare eventuali errori.
6. Cosa fare se la graduatoria scade senza scorrimento
La scadenza della graduatoria senza che tutti gli idonei siano stati assunti è una delle situazioni più frustranti per i candidati che hanno investito tempo e risorse nel concorso. Dal punto di vista giuridico, il solo decorso del termine non dà diritto a una proroga automatica né a un risarcimento.
Tuttavia, alcune situazioni possono essere contestate:
- quando l’amministrazione aveva posti vacanti disponibili durante la validità della graduatoria e ha deliberatamente omesso di procedere allo scorrimento senza adeguata motivazione;
- quando l’ente ha bandito un nuovo concorso per profili identici a quelli della graduatoria ancora in vigore, senza prima valutare lo scorrimento;
- quando la mancata assunzione è dipesa da un illegittimo blocco del turn-over non previsto dalla legge.
In questi casi è possibile valutare un ricorso al TAR, che però richiede un’analisi puntuale della situazione specifica: le possibilità di successo dipendono in larga misura dalle circostanze concrete e dalle motivazioni addotte dall’ente.
In sintesi
La graduatoria di concorso è uno strumento in continua evoluzione normativa. Il 2026 ha portato due cambiamenti significativi: il ritorno della taglia idonei al 20% e il consolidamento giurisprudenziale secondo cui lo scorrimento non è un diritto automatico ma una scelta discrezionale dell’amministrazione. Per chi è in graduatoria come idoneo, conoscere queste regole è il primo passo per valutare se e come tutelare la propria posizione.
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