Fideiussione omnibus: quando la clausola che deroga all’art. 1957 c.c. è nulla

Se hai firmato una fideiussione per conto di un’azienda o di un familiare e hai ricevuto un precetto o stai subendo un’esecuzione forzata, potresti avere un’arma decisiva in mano: la nullità per vessatorietà della clausola che la banca ha inserito per escludere il termine di decadenza semestrale previsto dall’art. 1957 del Codice Civile.

Chi firma una fideiussione spesso non si rende conto di quanto possa essere esposto nel tempo. Banche e società di recupero crediti fanno valere queste garanzie anche a distanza di anni, talvolta su contratti che contengono clausole illegittime o su crediti ormai prescritti. Lo Studio Legale Giaquinto ha ottenuto importanti risultati in questo settore, a tutela di clienti che si trovavano in situazioni apparentemente senza via d’uscita.

Quando il decreto ingiuntivo sembra definitivo, ma non lo è

Il risultato più recente dello Studio è stato ottenuto davanti al Tribunale di Salerno, il 30 marzo 2026. Una garante aveva firmato anni fa una fideiussione a favore di un terzo. Oltre 10 anni fa le era stato notificato un decreto ingiuntivo, che non era stato contestato. Nel 2025 riceveva un atto di precetto per oltre 250.000 euro — a fronte di un capitale originario di circa 129.000 euro — e poi, nel giro di pochi mesi, il pignoramento della sua casa.

Lo Studio è intervenuto su più fronti: il contratto di fideiussione conteneva clausole dichiarate illegittime dalla Banca d’Italia ancora nel 2005, perché frutto di un accordo anticoncorrenziale tra le banche; la banca originaria aveva perso il diritto di agire contro la garante già nel 2011, non avendo rispettato i termini di legge; il precetto era formulato in modo opaco, senza distinguere chiaramente quanto fosse effettivamente dovuto dalla garante rispetto al debitore principale.

Il Tribunale di Salerno, con decreto del 30 marzo 2026, ha accolto la richiesta cautelare dello Studio e sospeso il decreto ingiuntivo. Il giudice ha confermato che la clausola che privava la garante del diritto di eccepire la decadenza della banca era nulla, perché vessatoria ai sensi del Codice del Consumo, e ha accertato che la banca aveva effettivamente perso il diritto di agire ben prima di notificare il precetto.

Si tratta di un risultato di particolare rilievo: dimostra che anche un decreto ingiuntivo diventato definitivo — perché non opposto in tempo — può essere rimesso in discussione quando il contratto su cui si fonda contiene clausole abusive nei confronti di un consumatore. Un principio oggi riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea e dalle Sezioni Unite della Cassazione, ma che richiede di essere fatto valere con tempestività e competenza.

Quando la garanzia era già estinta da anni

In un altro caso di scuola, il Tribunale di Rieti ha accolto l’opposizione proposta dallo Studio nell’interesse di due fideiussori ai quali era stato ingiunto il pagamento di oltre 228.000 euro. Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, accertando che la banca aveva perso il diritto di agire contro i garanti già anni prima di avviare la procedura monitoria, senza aver mai promosso azioni giudiziarie nei termini previsti dalla legge. La clausola contrattuale che avrebbe dovuto impedire questa decadenza è stata dichiarata nulla, perché riproduttiva di uno schema contrattuale illegittimo imposto dal sistema bancario. Il Tribunale ha inoltre condannato la controparte a risarcire i clienti per oltre 17.000 euro, ritenendo che avesse agito consapevolmente nonostante l’infondatezza della propria pretesa.


Cos’è l’art. 1957 c.c. e perché è così importante per il fideiubente

L’art. 1957 del Codice Civile stabilisce una regola fondamentale a protezione del garante: se la banca (o il creditore) non agisce contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, perde il diritto di rivalersi sul fideiubente. È una decadenza automatica, posta a presidio dell’equilibrio contrattuale.

Le banche, tuttavia, hanno sistematicamente inserito nelle fideiussioni omnibus una clausola — ricalcata sullo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005 — con cui il fideiubente rinuncia espressamente a questo termine. La clausola tipo recita: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato”.

Senza clausola derogatoria
  • La banca deve agire entro 6 mesi dalla scadenza
  • Scaduto il termine: il fideiubente è libero
  • Il garante può eccepire la decadenza
  • Piena tutela art. 1957 c.c.
Con clausola derogatoria ABI
  • La banca può agire senza limiti di tempo
  • Il fideiubente rimane obbligato sine die
  • Impossibile eccepire la decadenza
  • Squilibrio grave a danno del consumatore

Perché la clausola è nulla: il Codice del Consumo

Se il fideiubente ha agito come consumatore (persona fisica che non ha firmato la fideiussione nell’esercizio di un’attività professionale), la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. rientra nella cosiddetta “lista grigia” dell’art. 33, comma 2, lett. t) del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Essa si presume vessatoria perché ha per oggetto o per effetto di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni”.

La presunzione di vessatorietà è superabile solo se la banca dimostra che quella specifica clausola è stata oggetto di una trattativa individuale seria, effettiva e personalizzata (art. 34, co. 4 Cod. Cons.). La semplice sottoscrizione in calce al contratto, anche con approvazione ex artt. 1341-1342 c.c., non è sufficiente.

Nella stragrande maggioranza dei casi, la banca non è in grado di fornire tale prova, poiché i moduli di fideiussione omnibus sono predisposti unilateralmente e non negoziati. La conseguenza è la nullità parziale della sola clausola derogatoria (art. 36 Cod. Cons.), con sopravvivenza del resto del contratto e applicazione piena dell’art. 1957 c.c.

La Corte di Cassazione ha confermato questo orientamento in più occasioni (Cass. n. 25914/2019; Cass. n. 14288/2015; Cass. n. 27558/2023). Il giudice può rilevare la nullità d’ufficio, anche nel corso di un’opposizione all’esecuzione.

Requisiti per eccepire la nullità della clausola
Il fideiubente è un consumatore
Persona fisica che ha firmato al di fuori di qualsiasi attività professionale
La fideiussione contiene la clausola di deroga all’art. 1957 c.c.
Tipicamente all’art. 6 dello schema ABI standard
La banca non ha provato la trattativa individuale
La sola firma in calce o l’approvazione ex art. 1341 c.c. non bastano
La banca non ha agito entro 6 mesi dalla scadenza
Né con azione giudiziale né — in taluni casi — con messa in mora scritta

Cosa puoi fare se hai ricevuto un precetto o sei già in esecuzione

Non è troppo tardi per agire. Anche se il decreto ingiuntivo è diventato definitivo perché non opposto a suo tempo, la giurisprudenza più recente — consolidatasi dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 17 maggio 2022 e le Sezioni Unite della Cassazione n. 9479/2023 — consente di far valere la nullità delle clausole consumeristiche per la prima volta in sede di opposizione all’esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi.

Questo significa che, anche se il decreto ingiuntivo è ormai passato in giudicato, un fideiubente consumatore può comunque opporsi all’esecuzione e chiedere la sospensione del titolo, se ricorrono i presupposti sopra indicati.

Il Studio Legale Giaquinto assiste i fideiubenti in ogni fase: dall’analisi del contratto di fideiussione all’opposizione al precetto, dall’opposizione all’esecuzione al ricorso cautelare per la sospensione del titolo, fino alla definizione del giudizio di merito.

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