Diritti e tutele · Operatori economici

A cura dello Studio Legale Giaquinto  ·  Aggiornato a giugno 2026  ·  Appalti pubblici

L’esclusione da una gara pubblica è uno degli esiti più temuti dagli operatori economici, ma non sempre è definitiva. Questa guida illustra le principali cause di esclusione previste dal D.Lgs. 36/2023, distingue quelle automatiche da quelle valutative, e indica i rimedi disponibili — dal soccorso istruttorio al ricorso al TAR — con i termini entro cui agire.

1. Le cause di esclusione nel D.Lgs. 36/2023

Il nuovo Codice dei contratti pubblici distingue due categorie di cause di esclusione: quelle obbligatorie, che la stazione appaltante deve applicare senza margine di valutazione, e quelle facoltative, che richiedono invece una ponderazione caso per caso.

Cause di esclusione obbligatorie

L’art. 94 del D.Lgs. 36/2023 elenca le ipotesi in cui l’esclusione è automatica. Rientrano in questa categoria, tra le altre:

  • condanne penali definitive per reati gravi (corruzione, frode, riciclaggio, reati contro la pubblica amministrazione) nei confronti del legale rappresentante o di altri soggetti con poteri di rappresentanza;
  • violazioni gravi e definitivamente accertate in materia di obblighi fiscali e contributivi;
  • stato di fallimento, liquidazione giudiziale o concordato preventivo non omologato, salvo le ipotesi di concordato con continuità aziendale espressamente previste;
  • iscrizione nel casellario informatico ANAC per false dichiarazioni o documentazione fraudolenta.

Cause di esclusione facoltative

L’art. 95 del D.Lgs. 36/2023 prevede cause di esclusione che la stazione appaltante può inserire nel bando a propria discrezione, e che in ogni caso richiedono una valutazione motivata. Tra queste figurano: gravi illeciti professionali, conflitti di interesse non altrimenti risolvibili, tentativi di influenzare indebitamente la procedura, partecipazione a un accordo restrittivo della concorrenza.

Il principio di tassatività. L’art. 10 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le cause di esclusione sono tassative: la stazione appaltante non può escludere un operatore per ragioni non previste dal Codice o dal bando. Qualsiasi esclusione fondata su presupposti diversi da quelli codificati è illegittima e impugnabile.

2. Le esclusioni per vizi formali dell’offerta

Accanto alle cause soggettive, l’esclusione può derivare da irregolarità nella documentazione presentata. Le ipotesi più ricorrenti nella prassi riguardano:

  • mancanza o irregolarità della firma digitale su uno o più documenti dell’offerta;
  • commistione di elementi economici nell’offerta tecnica;
  • presentazione dell’offerta oltre il termine perentorio indicato nel disciplinare;
  • mancata separazione delle buste telematiche;
  • offerta in forma indeterminata o condizionata.

Questi vizi, a differenza di quelli documentali, non sono in linea di massima sanabili attraverso il soccorso istruttorio, poiché attengono alla sostanza dell’offerta e non alla documentazione di corredo.

Attenzione. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che la commistione tra offerta tecnica ed elementi economici — anche indiretti, come il riferimento al numero di risorse impiegate in relazione al costo unitario — comporti esclusione automatica, senza possibilità di soccorso istruttorio. È un errore difficile da prevenire senza una revisione legale preventiva dell’offerta.

3. Il soccorso istruttorio

L’art. 101 del D.Lgs. 36/2023 disciplina il soccorso istruttorio, che consente alla stazione appaltante di invitare l’operatore a integrare o regolarizzare la documentazione amministrativa incompleta o irregolare, entro un termine non inferiore a cinque giorni.

Il soccorso istruttorio si applica esclusivamente alla busta amministrativa e non può essere utilizzato per sanare:

  • la mancanza di requisiti di partecipazione sostanziali;
  • vizi dell’offerta tecnica o economica;
  • dichiarazioni false o mendaci.

L’attivazione del soccorso istruttorio è un obbligo per la stazione appaltante quando ne ricorrono i presupposti: l’omissione costituisce a sua volta vizio del procedimento, impugnabile dall’operatore escluso.

4. Come contestare l’esclusione

Quando l’esclusione è ritenuta illegittima, l’operatore economico dispone di due strumenti principali.

Il ricorso al TAR

L’impugnazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, ai sensi dell’art. 120 c.p.a. Il ricorso può essere accompagnato da una domanda cautelare per ottenere la sospensione del provvedimento e la reintegrazione nella procedura nelle more del giudizio di merito.

È possibile richiedere anche il risarcimento del danno per equivalente quando la reintegrazione non è più possibile — ad esempio perché la procedura si è nel frattempo conclusa — dimostrando la percentuale di possibilità di aggiudicazione perduta.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

In alternativa al TAR, l’operatore può proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. Si tratta di uno strumento più lento ma meno costoso, adatto a contestazioni in cui l’urgenza non è determinante.

Esclusione e accesso agli atti. Prima di valutare se impugnare, è spesso necessario acquisire la motivazione integrale dell’esclusione e la documentazione della seduta di gara. L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 36 del D.Lgs. 36/2023 e deve essere esercitato tempestivamente per non pregiudicare i termini del ricorso.

5. Quando conviene impugnare

Non ogni esclusione merita un ricorso. La valutazione deve tenere conto del valore del contratto, della solidità delle ragioni giuridiche, dei tempi della procedura e del costo del contenzioso. In alcuni casi, la strada più efficace è la contestazione in autotutela — attraverso una diffida motivata alla stazione appaltante — prima di adire il giudice amministrativo.

Una consulenza legale preventiva sull’offerta riduce significativamente il rischio di esclusioni evitabili, con un impatto diretto sui costi e sui tempi della partecipazione alle gare.

Lo Studio Legale Giaquinto assiste operatori economici nella valutazione delle esclusioni, nell’accesso agli atti di gara e nell’impugnazione dei provvedimenti illegittimi davanti al TAR.

Per un’analisi del suo caso specifico è possibile richiedere un parere scritto online oppure contattare lo Studio per fissare un appuntamento.