Guida operativa · Diritto bancario

A cura dello Studio Legale Giaquinto  ·  Aggiornato a giugno 2026  ·  Tempo di lettura: 6 minuti

Commissione di massimo scoperto, commissione di istruttoria veloce, commissione di disponibilità fondi: voci che compaiono regolarmente negli estratti conto, ma che non sempre hanno un valido fondamento contrattuale. Ecco come riconoscere le commissioni bancarie illegittime e quali strumenti esistono per recuperarle.

1. Il principio cardine: la pattuizione scritta e determinata

L’art. 117 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993) impone alle banche di indicare nei contratti, in modo chiaro e specifico, ogni prezzo e condizione applicata al cliente, comprese le commissioni. Questo obbligo di trasparenza non si esaurisce nella semplice menzione della commissione: la giurisprudenza richiede che il contratto specifichi anche le modalità di calcolo, in modo che il cliente possa verificare autonomamente la correttezza dell’addebito.

Quando questo requisito manca, la clausola è nulla per indeterminatezza dell’oggetto. È il principio alla base di gran parte del contenzioso sulle commissioni bancarie: una commissione indicata solo in misura percentuale, senza che il contratto chiarisca su quale base di calcolo venga applicata, non vincola il cliente, e le somme eventualmente addebitate sono ripetibili.

2. La commissione di massimo scoperto (CMS)

La CMS è storicamente la voce più contestata nei conti correnti affidati. Veniva applicata sul picco di utilizzo del fido raggiunto nel periodo di riferimento, in aggiunta agli interessi calcolati sull’effettivo utilizzo del credito.

Il Tribunale di Lanciano, con la pronuncia del 4 ottobre 2024, ha ribadito che è nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che preveda la CMS indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione, in particolare senza alcun riferimento al valore sul quale debba essere applicata. Lo stesso principio è stato affermato dal Tribunale di Teramo il 2 ottobre 2024 in una controversia che ha riguardato anche l’anatocismo e l’uso piazza, e trova fondamento nell’orientamento della Corte di Cassazione (tra cui l’ordinanza n. 19825/2022), richiamato anche da pronunce di merito più recenti.

Cosa verificare nel proprio contratto. Se l’estratto conto riporta una voce “commissione di massimo scoperto” o simili, occorre risalire al contratto di apertura di credito e controllare se la clausola indica solo una percentuale, oppure se specifica con precisione la base di calcolo e il periodo di riferimento. L’assenza di questi elementi è il primo indizio di un addebito potenzialmente contestabile.

3. Le nuove commissioni: CDF e CIV

Dopo le limitazioni introdotte alla CMS classica, alcune banche hanno adottato voci di costo alternative, come la Commissione di Disponibilità Fondi (CDF) e la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV). Anche queste commissioni sono soggette al medesimo principio di trasparenza e determinatezza.

Il Tribunale di Milano, in una pronuncia relativa al ricalcolo di un conto corrente aziendale, ha disposto l’eliminazione della CDF e della CIV per il periodo in cui non risultavano pattuite, riducendo di conseguenza il debito del correntista. Il giudice ha chiarito che per queste nuove figure di costo, introdotte da normative successive alla stipula dei contratti già in essere, non è sufficiente una generica previsione contrattuale: è necessario un accordo esplicito e successivo, specificamente riferito alla nuova commissione.

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4. Come ricostruire il saldo del conto

Quando il correntista ha conservato gli estratti conto fin dall’apertura del rapporto, la ricostruzione del saldo depurato dalle commissioni illegittime è relativamente lineare: un consulente tecnico ricalcola il conto eliminando le voci nulle, trimestre per trimestre.

Il problema si pone quando la documentazione non è completa, situazione tutt’altro che rara per rapporti di lunga durata. In questi casi, la giurisprudenza ammette il cosiddetto metodo sintetico: la ricostruzione del saldo a partire dai saldi periodici disponibili, anziché dalle singole movimentazioni analitiche. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 570 del 30 giugno 2025, ha qualificato questo metodo non come una ricostruzione meramente presuntiva, ma come una modalità tecnica contabile riconosciuta e legittima, anzi obbligata in assenza di documentazione analitica completa.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 5118 del 27 febbraio 2024, ha confermato che il cliente ha diritto di agire per far accertare la nullità delle clausole non solo per ottenere un ricalcolo del saldo depurato dalle illegittimità, ma anche per recuperare le somme indebitamente percepite dalla banca e ottenere la riduzione dell’importo dovuto alla cessazione del rapporto.

L’onere della prova grava sulla banca. Quando il correntista contesta la legittimità di una commissione, è la banca a dover dimostrare la validità dell’addebito, producendo il contratto e dimostrando che la clausola rispetta i requisiti di determinatezza. Se la documentazione bancaria non è completa, la Cassazione (ordinanza n. 5064 del 26 febbraio 2024) ha chiarito che è comunque possibile ricostruire l’effettività del saldo finale partendo dai documenti disponibili, anche tramite elaborazioni tecniche a partire dagli estratti scalari.

5. La prescrizione: un punto spesso frainteso

Molti correntisti rinunciano a contestare commissioni illegittime risalenti nel tempo, ritenendo erroneamente che il diritto al recupero sia ormai prescritto. La questione richiede invece una valutazione tecnica precisa, perché la decorrenza della prescrizione dipende dalla natura delle rimesse effettuate sul conto.

Per i conti correnti affidati, quando i versamenti del cliente hanno funzione meramente ripristinatoria della disponibilità del fido (cioè non costituiscono un vero pagamento, ma riportano il saldo entro i limiti del fido concesso), la prescrizione decorre dalla chiusura del conto e non dalla data dei singoli addebiti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 17287 del 24 giugno 2024, ha precisato che la ricerca dei versamenti di natura solutoria — quelli sì soggetti a prescrizione decennale dalla data della rimessa — deve essere preceduta dall’individuazione e dalla cancellazione dal saldo di tutte le competenze accertate come illegittime: solo a partire da questo saldo “rettificato” si può stabilire quali versamenti abbiano effettivamente superato il limite del fido.

Questo significa che, contrariamente a quanto spesso ritenuto, il termine di prescrizione in molti casi non è ancora decorso, soprattutto per i conti che sono rimasti affidati per l’intera durata del rapporto.

6. Il percorso per recuperare le commissioni illegittime

Chi ritiene di aver subito addebiti illegittimi può seguire un percorso strutturato in più fasi:

  • Recuperare la documentazione: contratto di conto corrente, contratto di apertura di credito, tutti gli estratti conto disponibili. La banca è obbligata a fornirli su richiesta del cliente, anche per gli anni più risalenti, sia pure dietro pagamento dei costi di ricerca.
  • Analisi tecnica preliminare: un consulente verifica la presenza di clausole indeterminate relative a CMS, CDF, CIV o altre voci di costo, e stima l’entità delle somme potenzialmente recuperabili.
  • Perizia di ricalcolo: se l’analisi preliminare conferma la presenza di addebiti illegittimi, una perizia tecnica completa ricostruisce il saldo del conto eliminando le voci nulle, utilizzando il metodo analitico o, se necessario, il metodo sintetico.
  • Mediazione obbligatoria: prima di agire in giudizio, la materia bancaria richiede il previo esperimento della mediazione civile ai sensi del d.lgs. n. 28/2010.
  • Azione di ripetizione dell’indebito: in assenza di accordo, è possibile agire in giudizio per ottenere l’accertamento della nullità delle clausole e la restituzione delle somme indebitamente addebitate.

In sintesi: le commissioni bancarie — dalla tradizionale commissione di massimo scoperto alle più recenti CDF e CIV — sono illegittime quando il contratto non ne specifica con precisione le modalità di calcolo. Il recupero delle somme indebitamente addebitate passa da un’attenta analisi della documentazione contrattuale e degli estratti conto, anche quando questi ultimi sono incompleti, e richiede una valutazione tecnica della prescrizione che tenga conto della natura delle rimesse effettuate nel tempo.

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