Copertina dell’articolo: «Giudici di pace onorari: il TAR impone di rivalutare l’anzianità», Studio Legale Giaquinto
Giudici onorari di pace · Concorsi e selezioni

A cura dello Studio Legale Giaquinto  ·  Aggiornato a ottobre 2026  ·  Concorsi

Una norma dichiarata incostituzionale non può continuare a guidare le nomine ancora in corso. Con sentenza pubblicata il 15 ottobre 2026, il TAR Lazio ha accolto il ricorso dello Studio e ha disposto che il Consiglio superiore della magistratura rinnovi la valutazione dell’anzianità professionale dei candidati, senza il tetto dei dieci anni.

Su ricorso dello Studio Legale Giaquinto, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti di un’avvocata non nominata giudice onorario di pace, mentre erano stati nominati candidati con minore anzianità di iscrizione all’albo. Il Collegio ha disposto che il Consiglio superiore della magistratura (CSM) rinnovi la valutazione relativa all’anzianità professionale, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale.

La decisione è utile a chiunque partecipi a una procedura selettiva a più fasi: chiarisce quale sia l’atto davvero lesivo e quali effetti abbia una sentenza di incostituzionalità sulle procedure non ancora concluse. A tutela dei nostri assistiti la vicenda è esposta in forma anonima. Chi si trovi in una situazione analoga può sottoporre il caso allo Studio.

Il provvedimento. TAR Lazio, Sezione Prima, sentenza del 7 ottobre 2026, pubblicata il 15 ottobre 2026. Leggi la sentenza integrale (PDF, 24 pagine), oscurata nei dati personali e identificativi delle parti.

1. La vicenda

La ricorrente, iscritta all’albo degli avvocati da molti anni, aveva partecipato alla procedura per l’ammissione al tirocinio e la successiva nomina a giudice onorario di pace presso un ufficio con cinque posti disponibili. In graduatoria non rientrava tra i primi: è stata ammessa al tirocinio, che ha svolto e superato, solo a seguito della rinuncia di un aspirante meglio collocato.

Nel frattempo è intervenuta la Corte costituzionale. Con la sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025 ha dichiarato illegittimo l’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 116 del 2017, nella parte in cui, per i titoli di preferenza, limita a dieci anni la rilevanza dell’anzianità professionale. Nonostante ciò, con delibera del 25 marzo 2026 il CSM ha nominato quattro candidati; una successiva delibera di maggio ha dichiarato il «non luogo a provvedere» sull’istanza di riesame presentata dalla ricorrente.

La ricorrente ha sostenuto, con prova documentale, di essere iscritta all’albo da prima di ciascuno dei nominati, e che applicando il criterio nella versione corretta dalla Corte costituzionale sarebbe stata preferita.

2. Che cosa cambia senza il tetto dei dieci anni

Il bando prevedeva che, a parità di titolo di preferenza, prevalesse la maggiore anzianità professionale, «con il limite massimo di dieci anni di anzianità». In pratica, oltre i dieci anni l’anzianità non contava più: chi era iscritto da dodici anni e chi da diciotto si trovavano sullo stesso piano. Una volta eliminato il tetto, la maggiore anzianità torna a fare la differenza.

3. Le eccezioni dell’amministrazione e perché sono cadute

Il CSM e i controinteressati hanno sostenuto che il ricorso fosse tardivo, perché la ricorrente non aveva impugnato in tempo la delibera di ammissione al tirocinio, e che il rapporto fosse ormai «esaurito», quindi non toccato dalla pronuncia della Corte costituzionale. Il Tribunale ha respinto entrambe le tesi.

  • L’ammissione al tirocinio non è l’atto lesivo. Inserisce i candidati in una graduatoria di «aspiranti», che devono ancora essere valutati. Il primo atto lesivo è la graduatoria degli idonei, seguita dalla designazione del CSM e dal decreto del Ministro della giustizia.
  • Non si poteva pretendere quella impugnazione. Le delibere di ammissione risalivano a prima della stessa questione di legittimità costituzionale: impugnarle all’epoca sarebbe una mossa «platealmente infondata», perché applicavano una norma allora pienamente vigente.
  • Il rapporto non era esaurito. La procedura era ancora pendente quando la Corte costituzionale ha deciso, e gli atti di nomina sono stati tempestivamente impugnati.

«Pertanto, la delibera di ammissione al tirocinio va inquadrata come una fase endoprocedimentale che, per il proprio progressivo perfezionamento, non può prescindere da un giudizio idoneativo, da una designazione e da una finale nomina ministeriale.»

TAR Lazio, Sezione Prima, sentenza del 7 ottobre 2026
Capire quale sia l’atto da impugnare, e quando, è spesso la questione decisiva in una procedura selettiva. Sottoponi il caso allo Studio.

4. Gli effetti della sentenza di incostituzionalità

Il Collegio ricorda che una pronuncia di illegittimità costituzionale elimina la norma con effetto retroattivo: non è più applicabile neppure ai rapporti sorti prima, purché siano ancora pendenti. Restano fuori solo i rapporti già esauriti, cioè consolidati da un giudicato, da un provvedimento non più impugnabile o dal decorso dei termini di decadenza e prescrizione.

Poiché nel caso deciso il rapporto era ancora aperto, la nomina dei controinteressati andava riesaminata alla luce della sentenza costituzionale. Il dispositivo accoglie quindi il ricorso e i motivi aggiunti, ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e compensa le spese.

«dovendosi disporre che il CSM rinnovi la valutazione relativa al requisito di cui all’art. 4, punto 2, lett. a) del bando […], e ciò secondo la statuizione contenuta nella sentenza n. 213/2025.»

TAR Lazio, Sezione Prima, sentenza del 7 ottobre 2026

5. Cosa ricordare se si partecipa a una selezione a più fasi

  • Individuare l’atto lesivo. In una procedura che si articola in più passaggi, non sempre la prima graduatoria è l’atto da impugnare: va verificato quale atto definisce la posizione del candidato.
  • Rispettare i termini. Il termine per impugnare è perentorio, di norma sessanta giorni. Se si è stati esclusi in una fase, la valutazione cambia: il Tribunale stesso ha osservato che per chi non sia stato ammesso al tirocinio la questione sarebbe diversa.
  • Monitorare la giurisprudenza costituzionale. Se una norma applicata nella procedura viene dichiarata incostituzionale, occorre verificare subito se il rapporto è ancora pendente o esaurito.
  • Documentare la propria posizione con elementi oggettivi, ad esempio la data di iscrizione all’albo, e presentare istanza di riesame all’amministrazione.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso il TAR Lazio?

Ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti e ha disposto che il CSM rinnovi la valutazione dell’anzianità professionale secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025, cioè senza il tetto dei dieci anni. Le spese sono state compensate.

La sentenza annulla le nomine o nomina la ricorrente?

Il dispositivo accoglie i ricorsi «nei sensi espressi in motivazione»: la motivazione impone al CSM di rinnovare la valutazione. La sentenza non nomina la ricorrente, e l’esito della nuova valutazione spetta all’amministrazione.

Chi è stato ammesso al tirocinio deve impugnare la delibera di ammissione?

Per il Tribunale, nel caso deciso no: è un atto endoprocedimentale, che colloca i candidati tra gli «aspiranti». Gli atti lesivi sono la graduatoria degli idonei e la designazione dei nominati. La giurisprudenza non è però univoca, e conviene valutare ogni caso con attenzione ai termini.

Una sentenza di incostituzionalità vale anche per le procedure già avviate?

Sì, se il rapporto è ancora pendente. Non vale invece per i rapporti esauriti, ad esempio quelli coperti da giudicato o da provvedimenti non più impugnabili.