Norme e sistema • Concorsi pubblici

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Un rimedio alternativo al TAR, con termini più ampi e costi più contenuti, tradizionalmente riservato al Capo dello Stato — la cui fisionomia è stata però profondamente ridisegnata dalla riforma del febbraio 2026, che ne ha trasferito la decisione al Presidente del Consiglio di Stato.

Chi intende contestare un atto illegittimo di un concorso pubblico non ha a disposizione solo il ricorso al TAR. L’ordinamento italiano prevede da secoli un rimedio alternativo — il ricorso straordinario, tradizionalmente diretto al Capo dello Stato — che si è affermato nella prassi concorsuale per la sua maggiore accessibilità in termini di costi e per il termine di impugnazione più ampio rispetto alla via giurisdizionale ordinaria.

Questo istituto, disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ha subìto di recente una trasformazione significativa: L’art. 6, comma 4, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 ha modificato il Capo III e gli artt. 6, 8, 10, 14 e 15 del D.P.R. n. 1199/1971. In particolare, il nuovo art. 14 stabilisce che la decisione del ricorso straordinario sia adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato. La riforma ha inoltre sostituito la denominazione normativa dell’istituto, eliminando il riferimento al Presidente della Repubblica. Questo articolo ricostruisce la disciplina vigente, illustrandone la specifica applicazione alle procedure concorsuali.

Cos’è il ricorso straordinario e a cosa serve

Il ricorso straordinario è un rimedio giustiziale — non giurisdizionale in senso stretto — che consente di impugnare un atto amministrativo definitivo lesivo di un interesse legittimo (o, nelle sole materie di giurisdizione esclusiva, di un diritto soggettivo), quando la controversia rientra nelle materie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo. È definito «straordinario» proprio perché rappresenta un’alternativa al ricorso giurisdizionale ordinario: chi sceglie questa via rinuncia, per lo stesso atto, alla possibilità di adire il TAR, e viceversa.

Nell’ambito dei concorsi pubblici, il ricorso straordinario può essere utilizzato, nei limiti dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971, contro gli atti amministrativi definitivi e lesivi, per motivi di legittimità e quando la controversia rientri nella giurisdizione amministrativa. Possono venire in rilievo, tra gli altri, il bando o le sue clausole immediatamente lesive, i provvedimenti di esclusione e gli atti conclusivi della procedura. Gli atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività devono normalmente essere contestati insieme al provvedimento finale.

Il ricorso straordinario è ammesso solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa: non può essere utilizzato per le controversie di competenza del giudice ordinario, come quelle relative al pubblico impiego contrattualizzato (di competenza del giudice del lavoro) — situazione che, come illustrato in altri approfondimenti di questo blog, riguarda tipicamente le fasi successive all’instaurazione del rapporto di lavoro, mentre le procedure concorsuali in senso proprio restano generalmente attratte alla giurisdizione amministrativa.

Il termine per proporlo: 120 giorni, il doppio rispetto al TAR

Il vantaggio pratico più immediato del ricorso straordinario rispetto al ricorso al TAR è il termine di impugnazione: 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, contro i 60 giorni previsti per il ricorso giurisdizionale ordinario. Il termine di 120 giorni ha natura decadenziale e, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali. La trasposizione successiva davanti al TAR non sana l’eventuale tardività originaria del ricorso straordinario. Ad ogni modo, per un candidato che ha bisogno di più tempo per valutare la propria posizione, raccogliere la documentazione necessaria tramite accesso agli atti, o semplicemente decidere con calma se agire, questo termine più ampio può fare la differenza.

Va però tenuto presente un limite strutturale: se l’atto è già stato impugnato con ricorso giurisdizionale, il medesimo interessato non può proporre anche il ricorso straordinario per lo stesso atto. Si tratta di rimedi alternativi, non cumulabili dalla stessa parte per la medesima contestazione.

Perché il termine più lungo può essere decisivo In molte situazioni concorsuali, il candidato scopre l’esistenza di un vizio solo dopo un’attenta analisi dei documenti ottenuti tramite accesso agli atti — un processo che richiede tempo. Il termine di 120 giorni offre un margine di manovra prezioso rispetto ai 60 giorni del TAR, specialmente quando l’urgenza di una sospensiva cautelare non è la priorità del candidato, ad esempio perché la procedura concorsuale non è più in corso o non ci sono fasi successive imminenti a cui accedere con riserva.

La riforma del 2026: addio al Presidente della Repubblica

Il 19 febbraio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 19/2026 (decreto PNRR), che ha modificato in modo sostanziale il D.P.R. n. 1199/1971. La riforma elimina ogni riferimento formale al Presidente della Repubblica: il Capo III del regolamento, che disciplinava l’istituto, ha cambiato denominazione in semplice «Ricorso Straordinario», senza più il riferimento al Presidente della Repubblica nel nome stesso dell’istituto.

La modifica sostanziale riguarda l’organo che adotta la decisione finale: non più un decreto del Presidente della Repubblica (previa proposta del Ministro competente e conforme al parere vincolante del Consiglio di Stato), ma un decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sempre conforme al parere del Consiglio di Stato. Una norma di coordinamento stabilisce inoltre che ogni richiamo, nella legislazione vigente, al «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica» si intende ora riferito al ricorso straordinario disciplinato dal Capo III del D.P.R. n. 1199/1971 nella sua nuova formulazione.

Cosa cambia in concreto per chi propone il ricorso, e cosa resta invariato Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa al decreto, restano inalterate la natura amministrativa del ricorso, la natura dell’atto decisorio finale e le garanzie procedurali per le parti: termini, procedimento, istruttoria, possibilità di opposizione e di trasposizione in sede giurisdizionale non sono stati modificati dalla riforma. Ciò che cambia è esclusivamente l’organo che sottoscrive il provvedimento conclusivo — una modifica che il legislatore giustifica con l’esigenza di semplificazione e di riduzione dei tempi di definizione del rimedio, dato che il parere del Consiglio di Stato era già, di fatto, vincolante per la decisione dal 2009.

È utile ricordare che, già prima di questa riforma, il ruolo del Presidente della Repubblica nel procedimento era di natura essenzialmente formale: l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11 del 7 maggio 2024, aveva ribadito che il ricorso straordinario è un rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide solo alcuni profili strutturali e funzionali, sottolineando che il decreto conclusivo è imputabile alla responsabilità dell’amministrazione competente, con il parere del Consiglio di Stato a svolgere, nella sostanza, la funzione decisiva. La riforma del 2026 formalizza, in questo senso, una realtà procedimentale già consolidata.

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Come si svolge il procedimento

Il ricorso straordinario si propone con atto sottoscritto dall’interessato o da un difensore — a differenza del ricorso al TAR, non è necessaria la difesa tecnica obbligatoria, sebbene sia comunque fortemente consigliabile affidarsi a un legale data la tecnicità della materia. L’atto va notificato, entro il termine di 120 giorni, ad almeno uno dei controinteressati (tipicamente i vincitori del concorso o i candidati collocati in posizione utile in graduatoria) e depositato presso il Ministero competente o l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato.

L’amministrazione, ricevuto il ricorso, acquisisce una relazione istruttoria e trasmette gli atti al Consiglio di Stato per il parere. Il parere del Consiglio di Stato, vincolante dal 2009 (a seguito della riforma della L. n. 69/2009), costituisce il cuore della decisione: la valutazione tecnico-giuridica del ricorso avviene in quella sede, con un grado di approfondimento assimilabile a quello di un giudizio contenzioso.

I controinteressati e l’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato hanno una facoltà specifica, disciplinata dall’art. 10 della L. n. 148/1982: entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, possono chiedere che la controversia sia decisa in sede giurisdizionale anziché in sede di ricorso straordinario. Si tratta della cosiddetta opposizione, che sposta l’intera causa davanti al TAR. Se viene proposta un’opposizione ammissibile, il ricorrente che intenda insistere nella propria domanda deve, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, depositare presso il TAR competente l’atto di costituzione in giudizio e darne avviso mediante notificazione all’organo che ha emanato l’atto impugnato e ai controinteressati. Il mancato rispetto degli adempimenti può determinare l’inammissibilità della trasposizione e la decadenza dal ricorso straordinario.

Un vantaggio non scontato: costi generalmente inferiori Il ricorso straordinario comporta, nella prassi, un contributo unificato e oneri procedurali generalmente più contenuti rispetto al ricorso al TAR, oltre alla possibilità — non sempre praticabile ma spesso apprezzata — di procedere senza l’assistenza tecnica obbligatoria di un difensore. Questi elementi lo rendono una scelta interessante per contestazioni non particolarmente urgenti, dove il vantaggio economico può giustificare la rinuncia alla fase cautelare tipica del giudizio amministrativo.

Il limite principale: l’assenza di una tutela cautelare piena

Il rovescio della medaglia rispetto ai vantaggi del ricorso straordinario riguarda la tutela cautelare. A differenza del giudizio al TAR — dove la richiesta di sospensiva è uno strumento ordinario e rapido, con udienza camerale fissata generalmente entro poche settimane — il ricorso straordinario prevede una tutela cautelare più limitata e procedimentalmente più complessa, storicamente meno adatta alle situazioni di urgenza.

Per questa ragione, il ricorso straordinario è generalmente sconsigliato quando il candidato ha necessità di ottenere rapidamente una sospensione dell’atto impugnato — ad esempio per essere riammesso con riserva alle prove successive di un concorso ancora in corso. In questi casi, il ricorso al TAR resta la scelta più efficace, nonostante il termine più breve.

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Cosa succede dopo la decisione: rimedi ulteriori

Il decreto del Presidente del Consiglio di Stato che definisce il ricorso straordinario può essere contestato davanti al giudice amministrativo nei limiti previsti dall’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 1199/1971. Le parti che hanno scelto o accettato la sede straordinaria non possono ottenere, attraverso tale impugnazione, un riesame del merito della controversia; restano deducibili i vizi di forma o di procedimento propri del decreto, mentre il controinteressato non ritualmente evocato conserva una tutela più ampia. Le parti del procedimento possono farlo unicamente per vizi di forma o di procedimento — non per il merito della decisione, che si presume corretta in quanto conforme al parere vincolante del Consiglio di Stato. Il soggetto pregiudicato dalla decisione che non sia stato reso parte del procedimento — il cosiddetto controinteressato pretermesso, cioè non individuato e non evocato in giudizio nonostante l’interesse concreto alla contestazione — può invece impugnarla anche per tutti gli altri possibili errori di giudizio, proprio in ragione della sua mancata partecipazione al procedimento.


In sintesi

Il ricorso straordinario, oggi disciplinato dal D.P.R. n. 1199/1971 come riformato dal D.L. n. 19/2026, resta un’alternativa praticabile al ricorso al TAR per contestare gli atti illegittimi di un concorso pubblico, con il vantaggio di un termine di impugnazione più ampio (120 giorni) e costi generalmente più contenuti. La riforma del 2026 ha trasferito la competenza decisionale dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio di Stato, senza modificare termini, procedimento e garanzie per le parti. Il limite principale resta l’assenza di una tutela cautelare piena e rapida, che rende il ricorso al TAR la scelta preferibile nei casi di effettiva urgenza. La valutazione tra i due rimedi — che restano alternativi e non cumulabili — va sempre condotta caso per caso, alla luce della fase della procedura concorsuale e delle esigenze concrete del candidato.

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