Militari e forze di polizia

Guida di riferimento · aggiornata al 30 agosto 2026

In sintesi. Il Codice dell’ordinamento militare è il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2010, supplemento ordinario n. 84. È affiancato dal regolamento di attuazione, il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010, supplemento ordinario n. 131.

Si applica alle Forze armate e all’Arma dei carabinieri, e agli istituti richiamati per la Guardia di finanza. Non si applica alla Polizia di Stato, che ha ordinamento civile. È la distinzione che decide quale disciplina governa una sanzione, un trasferimento o un giudizio di idoneità.

A chi si applica: la distinzione fra i comparti

È il primo controllo da fare, e quello che più spesso viene saltato. Chi cerca in rete «sanzione disciplinare militare» trova materiale che mescola comparti governati da fonti diverse.

Disciplina applicabile per comparto
CorpoOrdinamentoFonte in materia disciplinare
Esercito, Marina, Aeronauticamilitared.lgs. 66/2010 e d.P.R. 90/2010
Arma dei carabinierimilitared.lgs. 66/2010 e d.P.R. 90/2010, oltre al Regolamento generale dell’Arma
Guardia di finanzamilitared.lgs. 66/2010 per gli istituti richiamati
Polizia di Statocivilel. 1° aprile 1981, n. 121 e d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
Perché la distinzione è decisiva. Le regole descritte in questa pagina sulle sanzioni di corpo, sulle garanzie difensive e sull’obbligo di ricorso gerarchico riguardano il personale a ordinamento militare. Per un appartenente alla Polizia di Stato il quadro è diverso, a partire dalle stesse tipologie di sanzione. Applicare la disciplina sbagliata significa, nei casi peggiori, sbagliare il rimedio e il termine.

Come è costruito il Codice

Il Codice dell’ordinamento militare è un testo di dimensioni non comuni: si chiude con l’articolo 2272, dedicato all’entrata in vigore, che fissa un termine di cinque mesi dalla pubblicazione del codice in Gazzetta Ufficiale, comune al codice e al regolamento.

La materia è distribuita in nove Libri, dedicati rispettivamente a organizzazione e funzioni, beni, amministrazione e contabilità, personale militare, personale civile e ausiliario, trattamento economico e assistenza, trattamento previdenziale e invalidità di servizio, servizio militare in tempo di guerra o di crisi, disposizioni di coordinamento e finali.

Quasi tutte le questioni che interessano il singolo militare stanno nel Libro quarto, dedicato al personale: stato giuridico, impiego, disciplina, cessazione dal servizio, rappresentanza.

Codice e regolamento vanno letti insieme. Il d.P.R. 90/2010 non è un accessorio. Contiene la disciplina di dettaglio senza la quale molte norme del Codice restano incomplete: l’articolo 751 del regolamento, per fare l’esempio più ricorrente, tipizza i comportamenti che consentono di irrogare la consegna di rigore. Il Codice indica la sanzione, il regolamento indica quando può essere applicata.

Le sanzioni disciplinari: di corpo e di stato

Il Codice distingue due famiglie di sanzioni, con presupposti, procedimenti e conseguenze diversi. Vale il principio di tassatività, affermato dall’articolo 1353: fuori dall’elenco legale non esistono sanzioni disciplinari.

Le sanzioni di corpo

L’articolo 1358 stabilisce che le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore, disciplinate rispettivamente dagli articoli 1359, 1360, 1361 e 1362. Incidono sul rapporto di servizio senza toccare lo stato giuridico.

Le sanzioni di stato

L’articolo 1357 elenca quattro sanzioni di stato:

  • sospensione disciplinare dall’impiego, da uno a dodici mesi;
  • sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, da uno a dodici mesi;
  • cessazione dalla ferma o dalla rafferma, per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
  • perdita del grado per rimozione.

Il procedimento è diverso e assistito da maggiori garanzie. L’articolo 1376 stabilisce che il procedimento disciplinare di stato inizia con l’inchiesta formale, che comporta la contestazione degli addebiti; seguono le commissioni di disciplina disciplinate dagli articoli 1380 e seguenti e, per le sanzioni più gravi, la decisione del Ministro della difesa ai sensi dell’articolo 1389.

Il termine per contestare

L’articolo 1398 prescrive che il procedimento disciplinare sia instaurato senza ritardo, dalla conoscenza dell’infrazione ovvero, quando vi sia stato un procedimento penale, dall’archiviazione o dal provvedimento irrevocabile che lo conclude.

Il Consiglio di Stato, sezione seconda, con la sentenza 11 dicembre 2025, n. 9767, ha precisato che «senza ritardo» non equivale a «immediatamente»: esprime una regola di ragionevole prontezza, da valutare in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti. La contestazione intervenuta entro trenta giorni è sempre tempestiva; oltre quel termine grava sull’amministrazione l’onere di dare conto delle ragioni del differimento.

Se ha ricevuto una contestazione di addebiti o un provvedimento sanzionatorio, la valutazione dipende dal tipo di sanzione, dal comparto e dagli atti del procedimento. Può richiedere una valutazione della posizione in materia di diritto militare e delle forze di polizia.

Il diritto di difesa nel procedimento disciplinare

L’articolo 1370 è la norma centrale, e contiene una regola che molti scoprono tardi.

Il comma 1 fissa la garanzia minima, valida per ogni sanzione: «Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato».

I commi successivi disciplinano l’assistenza di un difensore, scelto fra militari in servizio anche di altra unità o Forza armata e designato d’ufficio in mancanza di scelta, con i requisiti e i limiti indicati dal comma 3.

Il comma 6 delimita però l’ambito di questa assistenza: «I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per l’applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore».

La conseguenza operativa. Per il richiamo, il rimprovero e la consegna semplice non è prevista l’assistenza del difensore: resta ferma la contestazione degli addebiti e il diritto di presentare giustificazioni. L’assistenza opera per la consegna di rigore e nel procedimento di stato. Chi si aspetta di essere assistito in ogni caso rischia di trascurare l’unico momento in cui può realmente incidere, cioè le giustificazioni scritte.

Il ricorso gerarchico e il riparto di giurisdizione

Contro le sanzioni disciplinari di corpo il ricorso gerarchico non è una scelta. L’articolo 1363 dispone che l’organo sovraordinato è quello gerarchicamente superiore a chi ha emesso il provvedimento e che avverso le sanzioni disciplinari di corpo «non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso». Resta comunque possibile presentare istanza di riesame ai sensi degli articoli 1364 e 1365.

Il ricorso al giudice amministrativo proposto direttamente contro una sanzione di corpo, senza il passaggio gerarchico, è inammissibile. È l’errore procedurale più frequente in questa materia. La regola vale per le sole sanzioni di corpo: non si estende alle sanzioni di stato né ai trasferimenti.

I termini generali dei ricorsi amministrativi restano quelli del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Termini dei ricorsi amministrativi (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)
RimedioTermineNorma
Ricorso gerarchico30 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenzaart. 2
Formazione del silenzio-rigetto sul gerarchico90 giorni senza comunicazione della decisioneart. 6
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica120 giorniart. 9
Alternatività con la via giurisdizionaleimpugnato l’atto in sede giurisdizionale, il ricorso straordinario non è ammessoart. 8

Quanto alla giurisdizione: il rapporto di impiego dei militari non è contrattualizzato, e resta in regime di diritto pubblico. Le controversie su sanzioni, trasferimenti, giudizi di idoneità, provvedimenti di stato e riconoscimento della dipendenza da causa di servizio appartengono al giudice amministrativo. Alla Corte dei conti spetta invece la materia pensionistica, compresa la pensione privilegiata.

Trasferimenti e assegnazioni di sede

Le assegnazioni di sede successive alla prima sono disciplinate dall’articolo 976 del Codice. Il trasferimento d’autorità è espressione di ampia discrezionalità organizzativa e non richiede una motivazione particolare sulle ragioni di opportunità; l’amministrazione deve però tenere conto delle esigenze personali e familiari che siano state rappresentate.

Su questa base opera una serie di istituti di tutela che valgono anche per il personale militare, fra cui l’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla scelta della sede più vicina al domicilio della persona assistita, nei limiti in cui ciò sia possibile.

Per l’Arma dei carabinieri esiste inoltre il trasferimento per situazioni eccezionali previsto dall’articolo 398 del Regolamento generale dell’Arma. Il Consiglio di Stato, sezione seconda, con la sentenza 12 dicembre 2025, n. 9845, ne ha ribadito la natura eccezionale: deroga alle procedure ordinarie di mobilità solo in casi di assoluta gravità, in cui urgenza e delicatezza rendano oggettivamente impraticabile la procedura ordinaria, con motivazione rafforzata in caso di accoglimento.

L’indennità di trasferimento

La legge 29 marzo 2001, n. 86 subordina l’indennità di trasferimento d’autorità a presupposti precisi: un provvedimento di trasferimento d’ufficio, una distanza superiore a dieci chilometri e una sede in comune diverso. Restano esclusi, fra gli altri, la prima assegnazione dopo il corso formativo, il trasferimento conseguente al superamento di un concorso pubblico senza quota riservata ai militari, i trasferimenti volontari e quelli temporanei.

Cause di servizio e idoneità

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio segue un procedimento articolato su due valutazioni distinte, e questo spiega perché il militare riceva due esiti separati: la commissione medica ospedaliera compie la valutazione medico-legale, mentre il Comitato di verifica per le cause di servizio, disciplinato dall’articolo 10 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, compie la valutazione del nesso fra infermità e servizio. Per le cause riguardanti militari o appartenenti alle forze di polizia, il Comitato è integrato da un massimo di due rappresentanti dell’ente di appartenenza.

Sul terreno probatorio è intervenuta una pronuncia di rilievo. Il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, con la sentenza 7 ottobre 2025, n. 15, si è occupata dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, affermando che non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico, perché la legge considera il rapporto di causalità insito nel tipico rischio professionale: grava sull’amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.

I giudizi di idoneità

L’articolo 929 del Codice disciplina la cessazione dal servizio permanente del militare divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato, con collocamento in congedo, nella riserva o in congedo assoluto secondo l’idoneità accertata. Le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità sono individuate dall’articolo 582 del d.P.R. 90/2010.

Sul contenuto del giudizio, il Consiglio di Stato, sezione seconda, con la sentenza 9 novembre 2024, n. 8962, ha ribadito che l’idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato non consiste nella mera assenza di patologie, richiedendo una particolare prestanza fisica e psicologica che può essere impedita anche da alterazioni organiche non patologiche.

Dalla rappresentanza militare alle associazioni sindacali

Il passaggio è recente e cambia i termini della tutela collettiva. La Corte costituzionale, con la sentenza 13 giugno 2018, n. 120, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del Codice nella parte in cui vietava ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, anziché consentirlo alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge, fermo il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali.

La legge è arrivata con la legge 28 aprile 2022, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022, che ha introdotto le associazioni professionali a carattere sindacale fra militari. Il quadro attuativo si è poi articolato in una serie di provvedimenti: il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206 sulle procedure di contrattazione; il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192 di coordinamento normativo; il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito con la legge 4 luglio 2024, n. 96; il decreto del Ministro della difesa 7 gennaio 2025, n. 9; il decreto legislativo 19 febbraio 2025, n. 14 sulle limitazioni all’attività sindacale del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa; la legge 15 aprile 2025, n. 50.

Quanto alla rappresentanza militare, l’articolo 16 della legge 46/2022 ha delegato il Governo anche all’abrogazione della relativa disciplina, e l’articolo 19, comma 2, ha regolato la fase transitoria: i delegati restano in carica fino all’entrata in vigore del primo decreto ministeriale sulla contrattazione sindacale, dopo di che i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

Tutela collettiva e tutela individuale non coincidono. Le associazioni professionali a carattere sindacale tutelano interessi collettivi del personale e partecipano alle procedure negoziali. Non subentrano al militare nel procedimento disciplinare individuale, che resta governato dagli articoli 1370 e seguenti del Codice. Restano fermi il divieto di sciopero e l’esclusione dalla contrattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale.

Sul requisito di rappresentatività, il T.A.R. Lazio, sezione prima-bis, con la sentenza 17 ottobre 2025, n. 5685, ha chiarito che per le associazioni interforze l’articolo 1478 del Codice richiede il raggiungimento della quota minima di iscritti in tutte le Forze rappresentate, senza distinguere fra comparto difesa e comparto sicurezza.

Per una questione concreta – una sanzione, un trasferimento, un giudizio di idoneità, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – può richiedere una valutazione preliminare della posizione oppure prendere appuntamento.

Domande frequenti

Il Codice dell’ordinamento militare si applica alla Polizia di Stato?

No. La Polizia di Stato è forza di polizia a ordinamento civile e ha una disciplina propria, che per le sanzioni disciplinari fa capo alla legge 1° aprile 1981, n. 121 e al d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. Il decreto legislativo 66/2010 si applica alle Forze armate, all’Arma dei carabinieri e, per gli istituti richiamati, alla Guardia di finanza.

Quali sono le sanzioni disciplinari di corpo?

L’articolo 1358 del Codice indica il richiamo, il rimprovero, la consegna e la consegna di rigore, disciplinati rispettivamente dagli articoli 1359, 1360, 1361 e 1362. Incidono sul rapporto di servizio senza toccare lo stato giuridico del militare.

Quali sono le sanzioni disciplinari di stato?

L’articolo 1357 ne elenca quattro: la sospensione disciplinare dall’impiego da uno a dodici mesi; la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado da uno a dodici mesi; la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare; la perdita del grado per rimozione.

Ho diritto a un difensore nel procedimento disciplinare?

Dipende dalla sanzione. Il comma 6 dell’articolo 1370 esclude l’applicazione dei commi sull’assistenza difensiva ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per una sanzione diversa dalla consegna di rigore. Resta sempre ferma la garanzia del comma 1: nessuna sanzione può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state acquisite e vagliate le giustificazioni del militare.

Posso impugnare direttamente al TAR una sanzione di corpo?

No. L’articolo 1363 del Codice stabilisce che avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito il ricorso gerarchico o non sono trascorsi novanta giorni dalla sua presentazione. La regola non si estende alle sanzioni di stato né ai trasferimenti.

Che differenza c’è fra ricorso gerarchico e istanza di riesame?

Il ricorso gerarchico si propone all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento ed è condizione di procedibilità per le sanzioni di corpo. L’istanza di riesame, prevista dagli articoli 1364 e 1365, resta comunque a disposizione del militare e non è alternativa al ricorso.

Entro quanto tempo l’amministrazione deve contestare l’addebito?

L’articolo 1398 prescrive che il procedimento sia instaurato senza ritardo. Il Consiglio di Stato, sezione seconda, con la sentenza 11 dicembre 2025, n. 9767, ha chiarito che la formula esprime una regola di ragionevole prontezza: la contestazione entro trenta giorni è sempre tempestiva, mentre oltre tale termine l’amministrazione deve dare conto delle ragioni del differimento.

Il trasferimento d’autorità deve essere motivato?

Il trasferimento d’autorità è espressione di ampia discrezionalità organizzativa e non richiede una motivazione particolare sulle ragioni di opportunità. L’amministrazione deve però tenere conto delle esigenze personali e familiari che siano state rappresentate. Le assegnazioni di sede successive alla prima sono disciplinate dall’articolo 976 del Codice.

Chi decide sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio?

Il procedimento si articola su due valutazioni distinte: la commissione medica ospedaliera per il profilo medico-legale e il Comitato di verifica per le cause di servizio, disciplinato dall’articolo 10 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, per il nesso fra infermità e servizio. Per i militari e gli appartenenti alle forze di polizia il Comitato è integrato da un massimo di due rappresentanti dell’ente di appartenenza.

Le associazioni sindacali militari possono assistermi in un procedimento disciplinare?

Le associazioni professionali a carattere sindacale introdotte dalla legge 28 aprile 2022, n. 46 tutelano interessi collettivi del personale e partecipano alle procedure negoziali. Il procedimento disciplinare individuale resta governato dagli articoli 1370 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare.

Il procedimento disciplinare si ferma se è in corso un processo penale?

Non automaticamente. Dopo la riforma dell’articolo 1393 del Codice operata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, vige la regola dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, come confermato dal Consiglio di Stato, sezione seconda, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5452. La sospensione opera nei soli casi previsti dalla norma.

Quale giudice decide le controversie del personale militare?

Il rapporto di impiego dei militari non è contrattualizzato e resta in regime di diritto pubblico: sanzioni, trasferimenti, giudizi di idoneità, provvedimenti di stato e riconoscimento della dipendenza da causa di servizio appartengono al giudice amministrativo. Alla Corte dei conti spetta la materia pensionistica, compresa la pensione privilegiata.

Contenuto aggiornato al 30 agosto 2026. La disciplina del comparto è oggetto di interventi frequenti, in particolare in materia di associazioni professionali a carattere sindacale: prima di assumere decisioni è opportuno verificare il testo vigente.

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Il parere è reso in forma stragiudiziale: orienta la decisione e non comporta il conferimento di un incarico difensivo.